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DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 80

Modificazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, riguardante la gestione delle Terme demaniali di Castrocaro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Art. 1



L'art. 2 del regio decreto-legge 9 luglio 1936, n. 1665, è abrogato ed è sostituito dal seguente:
"Il Ministero delle finanze (Direzione generale del demanio) provvederà alla gestione dell'Azienda patrimoniale di Castrocaro o mediante gestione diretta a mezzo di apposito gestore che sarà nominato dal Ministro per le finanze e che assumerà le responsabilità e le incompatibilità dei funzionari dello Stato, o mediante concessione ad una società commerciale che abbia i requisiti indicati nell'articolo seguente.
La durata della concessione alla società commerciale, le modalità varie della stessa, anche per quanto concerne l'amministratore delegato della società e il direttore generale della società medesima dovranno risultare da apposita convenzione che sarà approvata con legge"