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DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 79

Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore degli opifici, già ammessi a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimasti inattivi per causa dipendente dalla guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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vigente al 13/05/2026
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Testo in vigore dal:  16-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto, legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:

Articolo unico



Il tempo durante il quale gli opifici tecnicamente organizzati, già ammessi a godere a norma di leggi speciali dell'esenzione temporanea da imposta di ricchezza mobile, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non è computato nella determinazione del periodo di esenzione.
Per beneficiare della agevolazione stabilita nel comma precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste nel comma stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, indicando il periodo di inattività dell'opificio e documentandone la causa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1948

DE NICOLA DE GASPERI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1948

Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 152. - FRASCA