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DECRETO LEGISLATIVO 23 gennaio 1948, n. 78

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, concernente provvidenze a favore dei reduci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  2-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza, sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i trasporti;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 gennaio 1948:

Art. 1


All'art. 17 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240, dopo le parole "Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.)" sono aggiunte le seguenti: "e dalla Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.), dipendente dal Ministero dei trasporti".
Per gli acquisti effettuati presso la Gestione Raggruppamenti Autocarri il relativo importo sarà dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale versato direttamente alla Tesoreria.