stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 1948, n. 67

Delegazione al Presidente della Repubblica dei poteri per la concessione di amnistia e di condono per i reati finanziari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
nascondi
vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  26-2-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati preveduti dalle leggi:
a) sulle imposte dirette, ordinarie e straordinarie;
b) sulle tasse e imposte indirette sugli affari;
c) doganali e sulle imposte di fabbricazione;
d) sulle imposte governative sul consumo gas-luce ed energia elettrica;
e) sul monopolio dei sali e dei tabacchi, sul chinino dello Stato, sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie, sui fiammiferi, sulla fabbricazione, importazione e monopolio delle cartine e tubetti per sigarette;
f) sul lotto pubblico;
g) sulla finanza locale e sui prodotti tessili e dell'abbigliamento;
h) sulla nominatività obbligatoria dei titoli azionari;
per i quali è comminata una pena detentiva, sola o congiunta alla pena della multa o dell'ammenda, non superiore nel massimo a tre anni, oppure la sola pena della multa o dell'ammenda non superiore al massimo di L. 100.600.