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DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1948, n. 65

Rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili "A.N.I.C." derivanti dalla convenzione 30 giugno 1936 e successivi atti addizionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  12-3-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 30 dicembre 1947:

Articolo unico



La convenzione 30 giugno 1936 e gli atti addizionali stipulati e da stipularsi tra lo Stato e l'Azienda Nazionale idrogenazione Combustibili "A.N.I.C." sono soggetti alla imposta di registro dell'1% sul cumulo dei corrispettivi che lo Stato si è assunto l'obbligo di pagare all'Azienda a titolo di ammortamento degli impianti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1948

DE NICOLA DE GASPERI - PELLA EINAUDI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1948

Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 125. - FRASCA