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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 58

Modificazioni ai decreti legislativi 11 novembre 1946, n. 108, e 20 agosto 1947, n. 876, riguardanti la concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore ed estensione della indennità anzidetta agli infortunati civili per fatti di guerra.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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vigente al 13/05/2026
Testo in vigore dal:  26-2-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro e per la difesa;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948;

Art. 1


Con effetto dal 1 settembre 1946, alle infermità che ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 agosto 1947, n. 876, danno diritto alla speciale indennità per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore sono aggiunte quelle contemplate alla lettera b) n. 3 della tabella E annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.