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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 57

Disposizioni circa la proroga della validità degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  24-2-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948;

Art. 1


È data facoltà al Ministro per i trasporti, d'intesa con i Ministri per l'interno e per l'industria e commercio, di prorogare la validità degli speciali permessi di circolazione per gli autoveicoli oltre il periodo di tempo stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 5 maggio 1944, n. 133, nonché di esentare alcune o tutte le categorie di autoveicoli dall'obbligo del permesso stesso.