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DECRETO LEGISLATIVO 11 febbraio 1948, n. 56

Istituzione di un sovraprezzo sui viaggi che si iniziano in una giornata domenicale determinata a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  24-2-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 febbraio 1948:

Art. 1


Le Ferrovie dello Stato debbono applicare, a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale per i disoccupati", un sovraprezzo sull'importo dei biglietti, per i viaggi che si iniziano in una domenica, da stabilire dal Ministro per i trasporti, nella misura seguente:
biglietti di importo fino a L. 200........................ L. 20 biglietti di importo da L. 201 a L. 500................... " 50 biglietti di importo da L. 501 a L. 1000.................. " 100 biglietti di importo oltre L. 1000........................ " 200