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DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948, n. 37

Concessione di una indennità straordinaria una volta tanto a favore dei titolari di una pensione di guerra di 1° categoria con annesso assegno di superinvalidità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/02/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  14-2-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 22 gennaio 1948:

Art. 1


A favore di coloro che al 1 gennaio 1948 siano titolari di una pensione di guerra di 1ª categoria con annesso un assegno di superinvalidità è accordata una indennità straordinaria, una volta tanto, di L. 20.000 nette a condizione che a tale data non svolgano comunque un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri.