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DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 1948, n. 22

Ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dai condannati alla pena di morte.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1953)
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vigente al 14/05/2026
Testo in vigore dal:  20-2-1948

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la grazia e giustizia;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 9 gennaio 1948:

Art. 1


Il ricorso per cassazione contro le sentenze di condanna alla pena di morte è ammissibile anche se l'imputato non si è costituito in carcere anteriormente al giorno fissato per la discussione del ricorso.