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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 1727

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 18-3-1948
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Torino, approvato
con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, modificato con i regi
decreti  20  aprile  1939, n. 1118, 12 gennaio 1941, n. 34, 27 aprile
1942, n. 571, 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute   le   proposte   relative  a  modificazioni  dello  statuto
dell'Ateneo anzidetto;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modificazioni proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Torino, approvato e
modificato  con  i regi decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente
modificato:
    all'art. 36: il primo comma e' sostituito dal seguente:
    "La   Facolta'   di   scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali
conferisce  la  laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica,
in  scienze  matematiche,  in  matematica  e  fisica  ed  in  scienze
naturali";
    all'art.   37:   la   dizione   "Gli   insegnamenti  biennali  di
"istituzioni  di  matematiche"  e  di  "esercitazioni di matematiche"
importano  due  esami distinti alla fine di ciascun anno di corso" va
cosi'  modificato:  "Gli  insegnamenti  biennali  di  "istituzioni di
matematiche",  "esercitazioni  di  matematiche", "chimica generale ed
inorganica",  "chimica organica,", "chimica fisica" ed "esercitazioni
di  chimica fisica" importano due esami distinti alla fine di ciascun
anno di corso".
  I tre comma seguenti vanno sostituiti con questo:
  "L'insegnamento  biennale di "fisica sperimentale" importa un unico
esame alla fine del biennio propedeutico".
  L'ultimo  comma  va  cosi' modificato: "in relazione a questo nuovo
ordinamento  i  laureati  in qualunque disciplina non potranno essere
ammessi  quando possiedono i requisiti richiesti, che al secondo anno
del  biennio  di studi propedeutici per la laurea in chimica; in casi
eccezionali   e'  riservata  alla  Facolta'  la  decisione  di  poter
ammettere, condizionatamente, al terzo anno di corso";
  dopo  l'art.  37:  viene  inserito il seguente nuovo articolo ed in
conseguenza  e' modificata la numerazione degli articoli successivi e
dei loro riferimenti:
  "La  durata  del  corso  degli  studi  per  la  laurea,  in chimica
industriale  e'  di  cinque  anni,  divisi  in  un  biennio  di studi
propedeutici  e in un triennio di studi di applicazione. E' titolo di
ammissione   il   diploma   di  maturita'  classica  o  di  maturita'
scientifica.

    Biennio di stadi propedeutici.

  Gli  insegnamenti  fondamentali sono quelli indicati per il biennio
di studi propedeutici alla laurea in chimica.

    Triennio di studi di applicazione.

  Insegnamenti fondamentali:
    1) chimica fisica (biennale);
    2) fisica tecnica;
    3) chimica industriale (biennale);
    4) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
    5) esercitazioni di chimica fisica (biennale);
    6) esercitazioni di chimica industriale (biennale);
    7)   impianti   industriali   chimici  con  elementi  di  disegno
(biennale);
    8) elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
  Insegnamenti complementari:
    1) analisi matematica, algebrica ed infinitesimale (biennale);
    2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
    3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
    4) fisica superiore;
    5) elettrotecnica;
    6)  misure  elettriche  (corso  speciale  per  chimici  e chimici
industriali);
    7) chimica agraria;
    8) chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
    9) chimica organica industriale;
    10) elettrochimica;
    11) chimica applicata;
    12) siderurgia e metallurgia;
    13) scienza dei metalli;
    14) fisiologia ed igiene del lavoro industriale.
  I  tre  insegnamenti  complementari  di  "analisi  matematica",  di
"geometria  analitica  con  elementi  di  proiettiva" e di "meccanica
razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'unico
insegnamento fondamentale di "istituzioni di matematiche" (biennale).
  Per  l'insegnamento di "analisi matematica" vale la norma stabilita
per la laurea in "scienze matematiche".
  Gli   insegnamenti   biennali   di  "istituzioni  di  matematiche",
"esercitazioni  di  matematiche",  "chimica  generale ed inorganica",
"chimica  organica", "chimica industriale", "esercitazioni di chimica
industriale", "impianti industriali chimici con elementi di disegno",
"chimica  fisica"  ed "esercitazioni di chimica fisica" importano due
esami distinti alla fine di ciascun anno di corso.
  L'insegnamento  biennale  di "fisica sperimentale" importa un unico
esame alle fine del biennio propedeutico.
  Per  ottenere  l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente
deve  aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti gli
insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
  Per  essere  ammesso  all'esame  di  laurea  lo  studente deve aver
seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in tutti gli insegnamenti
fondamentali  del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui
scelti fra i complementari.
  All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione
lo  studente deve sottoporre all'approvazione della Facolta' l'elenco
degli insegnamenti complementari prescelti.
  La  scelta  fatta  in  tal  modo  e' impegnativa e non puo' subire,
comunque, variazioni durante il corso degli studi.
  I  laureati  in  chimica  potranno essere ammessi al quarto anno di
corso della laurea, in chimica industriale e dovranno seguire i corsi
e sostenere gli esami nelle seguenti materie fondamentali:
    1) chimica industriale (biennale);
    2)   impianti   industriali   chimici  con  elementi  di  disegno
(biennale);
    3) elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale;
    4) fisica tecnica;
    5) esercitazioni di chimica industriale (biennale).
  L'esame  di  "fisica  tecnica"  eventualmente gia' sostenuto per la
laurea   in   chimica,   potra'   essere   convalidato  agli  effetti
dell'iscrizione  al  quarto  anno  di corso per la laurea, in chimica
industriale.
  I  laureati  nelle  altre  discipline  non potranno essere ammessi,
quando  possiedono  i  requisiti  richiesti,  che al secondo anno del
biennio  di studi propedeutici; in casi eccezionali e' riservata alla
Facolta'  la  decisione di poter ammettere condizionatamente al terzo
anno di corso;
    all'art.  38:  all'elenco  degli insegnamenti complementari vanno
aggiunti  i  seguenti  corsi:  "8)  spettroscopia"  e  "9)  meccanica
statistica".
  Tra  il  penultimo  e  l'ultimo comma va aggiunto il seguente nuovo
comma:  "Lo  studente  del  corso di laurea in fisica non puo' essere
ammesso agli esami di "fisica matematica", di "fisica superiore" e di
"fisica   teorica"  se  non  abbia  superato  gli  esami  di  "fisica
sperimentale",  di  "chimica  generale  ed inorganica con elementi di
organica",  di  "analisi matematica, algebrica ed infinitesimale", di
"geometria  analitica  con  elementi  di  proiettiva" e di "meccanica
razionale con elementi di statica grafica";
    all'art.  41:  all'elenco  degli insegnamenti complementari vanno
aggiunti  i  seguenti  corsi: "7) teoria delle funzioni", "8) calcoli
numerici e grafici" e "9) storia delle matematiche";
    all'art.  43:  all'elenco  degli insegnamenti complementari vanno
aggiunti   i   seguenti  corsi:  "9)  teoria  delle  funzioni",  "10)
spettroscopia",  "11)  meccanica statistica". "12) calcoli numerici e
grafici" e "13) storia delle matematiche".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 7 marzo 1947

                              DE NICOLA

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 17 febbraio 1948
  Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 95, - FRASCA