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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1947, n. 1702

Modificazioni allo statuto dell'Università di Pavia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 13-3-1948
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pavia, approvato
con  regio  decreto  14  ottobre 1926, n. 2130, modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2229,  30  ottobre 1930, n. 1931, 22
ottobre 1931, n. 1463, 27 ottobre 1932, n. 2079, 27 dicembre 1934, n.
2435, 1 ottobre 1936, n. 2472, 20 aprile 1939, n. 1068;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
  Vedute le proposte relative allo statuto dell'Universita' predetta;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione;

                              Decreta:

  Lo statuito dell'Universita' di Pavia, approvato e modificato con i
decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato:
  Art.   15.  -  1.  Il  titolo  dell'insegnamento  complementare  di
"demografia   generale   e   demografia  comparata  delle  razze"  e'
modificato in quello di "demografia generale".
    II.  Agli  insegnamenti  complementari  del  corso  di  laurea in
giurisprudenza, e' aggiunto quello di "diritto della navigazione".
  Art. 24. - Il titolo dell'insegnamento complementare di "demografia
generale  e  demografia comparata delle razze" e modificato in quello
di "demografia generale".
  Art.  28.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
lettere e' aggiunto quello di "storia della lingua italiana".
  Art.  30.  -  Alle materie del corso di laurea in filosofia vengono
aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:
    12) storia della filosofia medioevale;
    13) storia della filosofia antica;
    14) psicologia.
  Dopo  l'art.  32  viene  aggiunto  il  seguente  nuovo articolo col
relativo spostamento di quelli successivi "I corsi pluriennali, tanto
della  sezione  letteraria, quanto di quella filosofica, importano un
esame alla fine di ogni anno di corso".
  Art.  35.  - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in
medicina  e  chirurgia sono aggiunti quelli di "malattie infettive" e
di "clinica ortopedica".
  Art.  40.  -  E'  aggiunto il seguente comma da inserirsi prima del
quint'ultimo:  "Gli  insegnamenti  biennali  di  chimica  generale ed
inorganica e di chimica organica importano un esame alla fine di ogni
anno di Corso".
  Art.  41. - Nel penultimo comma le parole "analisi matematica" sono
sostituite   con   le   parole   "analisi  matematica  (algebrica  ed
infinitesimale)".
  Art.  42.  -  Nel ter'zultimo comma le parole "analisi matematica)"
sono  sostituite  con  le  parole  "analisi  matematica (algebrica ed
infinitesimale)",  e  le  parole  "geometria analitica" con le parole
"geometria   analitica   con   elementi  di  proiettiva  e  geometria
descrittiva, con disegno".
  Art.  43. - Nel penultimo comma le parole "analisi matematica" sono
sostituite   con   le   parole   "analisi   matematica  (algebrica  e
infinitesimale)",  e  le  parole  "geometria  analitica  e  geometria
descrittiva"   con   le   parole  "geometria  analitica  e  geometria
descrittiva con disegno".
  Art.  44.  -  Nel  penultimo  capoverso le parole "a un laboratorio
biologico  e a un laboratorio non biologico diverso da quello scelto"
sono  sostituite  con  le  parole "ad altri due laboratori diversi da
quello scelto".
  Art.  46.  -  I. Nel penultimo comma le parole "analisi matematica"
sono  sostituite  con  le  parole  "analisi  matematica  (algebrica e
infinitesimale)",  e  la  parola "geometria" con le parole "geometria
analitica  con  elementi  di  proiettiva  e geometria descrittiva con
disegno".
    II.   Dopo   il   penultimo   comma   va  inserito  il  seguente:
"l'insegnamento  biennale  di "disegno" importa un esame alla fine di
ogni anno di corso".
  Art. 47. - I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
  Per  i  corsi  di  laurea  in  fisica, in scienze matematiche, e in
matematica  e  fisica,  e per il biennio propedeutico alla laurea, in
ingegneria valgono le seguenti norme:

    Lo  studente  non  puo'  essere  ammesso  all'esame  di  "analisi
infinitesimale"  se  non abbia superato quello di "analisi algebrica"
ne'  all'esame di "analisi superiore" se non abbia superato quello di
"analisi   intinitesimale".  Lo  studente  non  puo'  essere  ammesso
all'esame  di  "geometria  superiore" se non abbia superato quello di
"geometria analitica con elementi di proiettiva".
  Lo   studente   non   puo'  essere  ammesso  all'esame  di  "fisica
matematica"  ne'  a  quello di "fisica teorica" se non abbia superato
quello  di  "meccanica  razionale  con  elementi di statica grafica e
disegno" e di "fisica sperimentale con esercitazioni".
  Lo studente non puo' essere ammesso all'esame di "fisica superiore"
se   non   abbia   superato   quello   di  "fisica  sperimentale  con
esercitazioni".
  Art. 52. - E' soppresso l'insegnamento complementare di "chimica di
guerra".

                             APPENDICE.

  Il  titolo  e'  cosi'  modificato "Scuole di specializzazione nelle
discipline medico-chirurgiche".
  Art. 1. - Le parole "Scuole di perfezionamento" sono sostituite con
le parole "Scuole di specializzazione".
  (Cosi'   si   intende  che  ogni  qualvolta  nel  corso  del  testo
dell'appendice  ricorreranno  le parole "Scuole di perfezionamento" o
"perfezionamento"  queste  si  devono intendere senz'altro sostituite
dalle parole "Scuole di specializzazione" o "specializzazione").
  Art. 5. - E' sostituito dal sequente:
  "La  Facolta',  udito  il Consiglio della scuola, puo' concedere un
abbreviamento  del corso di specializzazione a quegli iscritti che si
presentino  gia'  forniti  di notevoli titoli di riconosciuto valore,
limitatamente  pero'  alle  scuole  aventi piu' di due anni di corso.
Coloro che eventualmente usufruiscano della agevolazione di cui sopra
sono  sempre  tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quelli
di diploma".
  Art. 27 e art. 31. - Il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Gli  esami  di  profitto vengono dati per gruppi di materie e ogni
anno, sul programma svolto nell'anno stesso".
  Art. 38. - E' sostituito dal seguente:
  "L'iscritto  alla  scuola,  al  termine  di ogni anno, sostiene una
prova orale sulle materie svolte durante l'anno stesso, e, al termine
del   corso,   tre  prove  pratiche:  sul  cadavere,  di  semeiologia
medico-legale e di tecnica di laboratorio.
  Superate  queste  prove,  il  candidato e' ammesso alla discussione
della dissertazione scritta.
  La  dissertazione,  di  regola,  e'  casistica  o  sperimentale,  e
preparata nell'Istituto di medicina legale".
  Art.  42.  -  Alla  fine  dell'articolo vengono aggiunti i seguenti
commi:
  "Gli  esami di profitto vengono dati ogni anno sul programma svolto
nell'anno stesso.
  L'esame  di  diploma si da' alla fine del corso in conformita' alle
norme generali".
  A seguito dell'art. 46 si aggiunge:

              Scuola di specializzazione in idrologia.

  Art.  47.  -  Gli anni di studio necessari per il conseguimento del
diploma di specializzazione in idrologia, crenologia e climatoterapia
sono due.
  Art. 48. - Le materie obbligatorie sono le seguenti:
    medicina generale;
    ginecologia;
    dermatologia;
    nozioni di geologia;
    le    acque    minerali    (classificazioni   e   caratteristiche
fondamentali;
    l'azione  biologica  e  terapeutica  delle  acque minerali: nelle
malattie interne, in ginecologia, in dermatologia;
    idroterapia: azione biologica o terapeutica;
    crenologia;
    crenoterapia;
    climatologia e climatoterapia;
    organizzazioni delle stazioni di cura creno-termominerali;
    le colonie climatiche;
    nozioni di metereologia medica;
    cure fisiche.
  Esercitazioni di laboratorio:
    microscopia;
    batteriologia;
    chimica.
  Art.  49.  -  E' obbligatorio un periodo di internato di almeno sei
mesi  in  un Istituto di farmacologia, in un Istituto di chimica e in
un Istituto con laboratorio batteriologico.
  Art.  50.  -  Gli  insegnamenti  verranno  integrati  da  lezioni e
dimostrazioni pratiche in stazioni idrotermali.
  Art.  51.  -  Gli  esami di profitto vengono dati alla fine di ogni
anno di corso per il gruppo di materie svolto nell'anno stesso.
  Art.  52. - Il numero massimo degli iscritti per ogni anno di corso
sara' di dieci.
  Art.  53.  - Le tasse ed i contributi sono quelli comuni a tutte le
altre  scuole di specializzazione nello discipline medico-chirurgiche
di questa Universita'.

                Scuola di specializzazione in igiene.

  Art.  54.  -  Gli anni di studio necessari per il conseguimento del
diploma di specializzazione in igiene sono due.
  Art. 55. - Le materie obbligatorie sono le seguenti:
    igiene  generale  (suolo, aria, acqua, alimentazione, abitazioni,
igiene individuale, igiene urbana);
    igiene   speciale  (igiene  infantile,  scolastica,  del  lavoro,
ospedaliera, rurale, ferroviaria);
    patologia  e  clinica  delle  malattie  da  infezione (eziologia,
epidiemiologia, profilassi);
    malattie  da  intossicazione,  da  carenza,  da insaluabrita', da
eredita' morbosa;
    malattie sociali;
    microscopia applicata all'igiene, microbiologia e parassitologia;
    immunologia;
    chimica  e  fisica applicata all'igiene demografia, legislazione,
polizia sanitaria, statistica, ingegneria sanitaria;
    ispezione delle carni da macello.
  Art. 56. - L'internato e' obbligatorio durante i due anni dei corso
ed inoltre nel primo anno anche l'internato nell'istituto di anatomia
patologica  e  nel  secondo  anno un periodo di internato nel reparto
malattie infettive.
  Art.   57.   -   Le   prove  annuali,  orali,  scritte  e  pratiche
riguarderanno il gruppo di materie che e' stato oggetto del corso che
all'inizio di ogni anno sara' fissato dalla Direzione della scuola.
  Art.  58. - Il numero massimo degli iscritti per ogni anno di corso
sara' di dieci.
  Art.  59.  - Le tasse ed i contributi sono quelli comuni a tutte le
altre  scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche
di questa Universita'.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 20 novembre 1947

                              DE NICOLA

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte del conti, addi' 21 febbraio 1948
  Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 138. - FRASCA