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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 novembre 1947, n. 1331

Revisione delle disposizioni relative all'indennità di carovita dei dipendenti statali e all'assegno di caroviveri dei pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/04/1952)
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Testo in vigore dal: 5-12-1947
al: 30-6-1951
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n.
722, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29
maggio 1947, n. 484, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
agosto 1947, n. 833;
  Visto  il  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello Stato 8
settembre 1947, n. 1109;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro  Segretario di Stato e dei Ministri per il bilancio e per il
tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  Ferma  restando  l'applicazione  dei  commi  secondo  e  successivi
dell'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
29  maggio  1947,  n.  484, l'importo dell'indennita' di carovita, da
prendere  a  base  per  l'applicazione  delle  variazioni trimestrali
dell'indice  del costo dell'alimentazione a norma del primo comma del
predetto  articolo,  e'  fissato  nei  riguardi del personale che non
fruisca  di  razione  viveri  in  natura  od  in  contanti,  a titolo
gratuito, totale o parziale, nelle seguenti misure mensili lorde:
  L.  7280  per  il personale con sede normale di servizio nei comuni
aventi una popolazione inferiore a 600.000 abitanti;
  L.  7644  per  il personale con sede normale di servizio nei comuni
aventi  una  popolazione  di  almeno  600.000  abitanti e non piu' di
699.999;
  L.  8008  per  il personale con sede normale di servizio nei comuni
aventi  una  popolazione  di  almeno  700 mila abitanti e non piu' di
799.999;
  L.  8736  per  il personale con sede normale di servizio nei comuni
aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
  Nei  riguardi  del personale celibe o nubile di eta' inferiore a 30
anni,  che  non fruisca di razione viveri in natura od in contanti, a
titolo  gratuito,  totale  o parziale, e che conviva con il padre non
inabile  al lavoro, gli importi predetti sono fissati rispettivamente
in lire 5930, L. 6226,50, L. 6523 e L. 7116 mensili lorde.