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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 novembre 1947, n. 1264

Norme per l'istituzione ed il coordinamento dei corsi per la qualificazione professionale dei lavoratori disoccupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 26-11-1947
al: 5-6-1949
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;
  Visto  il  regio  decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380, convertito
nella legge 16 gennaio 1939, n. 290;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di  concerto  coi  Ministri  per  il  tesoro, per il bilancio, per la
pubblica istruzione, per l'industria e commercio, per l'agricoltura e
foreste,  per  i  lavori  pubblici, per i trasporti e per la grazia e
giustizia;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I corsi per la qualificazione, il perfezionamento e la rieducazione
professionale  dei lavoratori disoccupati hanno lo scopo di mutare od
accrescere  rapidamente  le loro capacita' tecniche, adattandole alla
necessita'  della  efficienza  produttiva,  alle esigenze del mercato
interno  del  lavoro,  alle  possibilita' di emigrazione, accrescendo
pertanto  le  possibilita'  del massimo e piu' proficuo impiego della
mano d'opera.
  Essi  possono essere istituiti oltre che dal Ministero del lavoro e
della  previdenza sociale, da imprese, enti, associazioni, comitati e
privati, previa autorizzazione del Ministero stesso nonche' da scuole
dipendenti  dal  Ministero  della  pubblica  istruzione a termine del
regio decreto-legge 21 giugno 1938, n. 1380.
  I  promotori  dei  corsi  possono  ottenere  i  finanziamenti  e le
sovvenzioni  previste  dal  presente  decreto  con  disposizione  del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il Comitato di
cui all'art. 2.
  I  corsi  dovranno  avere carattere eminentemente pratico e per una
durata giornaliera possibilmente pari al normale orario di lavoro con
applicazione  degli allievi su opere manuali attinenti alla attivita'
professionale  oggetto  del  corso. I corsi stessi dovranno essere di
regola diurni e avere la durata di almeno tre mesi.