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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 ottobre 1947, n. 1176

Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-11-1947
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 
 
  Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per le finanze; 
 
                      HA SANZIONATO E PROMULGA: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli articoli 7, 19, 20, 21 e 23 della legge 17 luglio 1942, n. 907,
sul  monopolio  dei  sali  e  dei  tabacchi,   sono   rispettivamente
sostituiti dai seguenti: 
  "Art. 7. - Introduzione di sale per le industrie. 
  Gli  esercenti  le  industrie,  esistenti  nel   territorio   della
Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei comma primo e  secondo
dell'art. 20 possono introdurre il  sale  comune  direttamente  dalla
Sicilia,  dalla  Sardegna  dalle  isole  minori  ad  essi  adiacenti,
dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla sovranita'
dello Stato, soltanto nella quantita' occorrente  per  le  rispettive
industrie. 
  Gli  esercenti  le  industrie  esistenti   nel   territorio   della
Repubblica soggetto a monopolio, non comprese  nell'articolo  20,  ma
ammesse all'acquisto del sale a prezzo speciale di cui  all'art.  21,
possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli di Stato
ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando
questo risulti indispensabile per  le  esigenze  di  tali  industrie.
L'introduzione e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio
pari  alla  differenza  tra  il  prezzo  che  le   industrie   stesse
pagherebbero  acquistando  il  sale  dal  monopolio  ed   il   prezzo
industriale previsto nell'art. 20". 
  "Art. 19. - Prezzo dei sali commestibili. 
  I  prezzi  di  vendita  al  pubblico  dei  sali  commestibili  sono
stabiliti con decreto del Capo dello Stato, emanato su  proposta  del
Ministro per le finanze sentito il Consiglio dei Ministri. Il decreto
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica". 
  "Art. 20. - Vendita di sale a prezzo industriale. 
  Il sale comune e' venduto a prezzo  industriale  da  stabilire  con
decreto Ministeriale, sentito il  Consiglio  di  amministrazione  dei
monopoli di Stato, alle industrie aventi per oggetto: 
    1)  la  produzione  della  soda  (carbonato,   solfato,   idrato,
ipoclorito, clorato, perclorato), del sodio metallico e  del  cloruro
di ammonio; 
    2) la riduzione  dei  minerali  e  la  lavorazione  del  ferro  e
dell'acciaio; 
    3) la produzione dei colori e delle materie intermedie  per  essa
occorrenti; 
    4) la depurazione dell'acqua con  la  permutite  o  con  sostanze
analoghe per comportamento e funzione; 
    5) la preparazione dei concimi chimici  per  l'agricoltura  e  la
preparazione del fluossilicato sodico; 
    6) la fabbricazione della gomma sintetica. 
  Lo stesso trattamento puo' essere  esteso,  con  decreto  del  Capo
dello Stato, su proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  ad  altre
industrie  assimilabili  a   quelle   indicate   nella   disposizione
precedente per la loro natura o per la loro  importanza  economica  o
perche' riconosciute di speciale interesse per l'economia del Paese". 
  "Art. 21. - Vendita di sale a prezzo speciale. 
  Il sale non destinato ad usi commestibili e sofisticato con materie
venefiche e' venduto a  prezzo  speciale  da  stabilire  con  decreto
Ministeriale, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di
Stato, ad industrie non comprese fra quelle elencate nell'art. 20". 
  Le industrie ammesse all'agevolazione  del  comma  precedente  sono
determinate con decreto del Ministro per le finanze. 
  "Art. 23. - Agevolazione per l'esportazione dei prodotti salati. 
  Per le carni salate, il burro salato, i formaggi, gli  estratti  di
carne  o  di  vegetali,  i  brodi  condensati  salati,  le   minestre
preparate, i condimenti per  brodi  e  per  minestre,  i  pesci  e  i
prodotti del suolo commestibili salati che  si  esportano  all'estero
dal territorio della Repubblica soggetto a monopolio, e' concessa  la
restituzione di parte del prezzo del sale acquistato o del diritto di
monopolio pagato nella  misura  e  per  le  quantita'  stabilite  con
decreto  del  Ministro  per  le  finanze,  sentito  il  Consiglio  di
amministrazione dei monopoli di Stato. 
  Con decreto del Ministro per le finanze, sentito  il  Consiglio  di
amministrazione dei monopoli  di  Stato,  puo'  essere  accordata  la
stessa agevolazione ad altri prodotti esportati. 
  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  alle
provviste di bordo".