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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 maggio 1947, n. 631

Determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1947 a norma del regio decreto legge 28 novembre 1938, n. 2138.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 3-8-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  comma 3°  dell'articolo  unico  del  regio decreto-legge
28 novembre 1938, n. 2138;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Visto  il  decreto  legislativo  luogotenenziale  8 febbraio  1946,
n. 66;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142;
  Sentita  la  Commissione  centrale  di  cui  al decreto legislativo
luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per
l'interno,  per  le  finanze  e  il  tesoro  e per l'agricoltura e le
foreste;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I  contributi  di  cui  all'articolo  unico del regio decreto-legge
28 novembre  1938,  n. 2138,  sono  fissati,  per  l'anno 1947, nelle
seguenti quote:
    a) per  ogni  giornata  di  lavoro  prestata  da  salariati fissi
addetti e non addetti alle colture agrarie ed al bestiame;
      1) quota per l'assicurazione malattia:
        per ogni giornata di uomo L. 4,50; per ogni giornata di donna
e ragazzo: L. 3,04;
      2) quota per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia:
        contributo  base: per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni
giornata di donna e ragazzo L. 0,27;
        contributo  integrativo:  per ogni giornata di uomo L. 6; per
ogni giornata di donna e ragazzo L. 3;
      3) quota per l'assicurazione tubercolosi:
        contributo  base: per ogni giornata di uomo L. 0,12; per ogni
giornata di donna e ragazzo L. 0,10;
        contributo  integrativo:  per  ogni giornata di uomo L. 2,40;
per ogni giornata di donna e ragazzo L. 2;
      4) quota per l'assicurazione nuzialita' e natalita':
        per  ogni  giornata  di  uomo  L. 0,073; per ogni giornata di
donna e di ragazzo L. 0,08;
      5) quota per la corresponsione degli assegni familiari:
        L. 1,50;
    b) per  ogni  giornata  di  lavoro  prestata  da  giornalieri  di
campagna:
      1) quota per l'assicurazione malattia:
        per ogni giornata di uomo L. 6,10; per ogni giornata di donna
e ragazzo L. 4,10;
      2) quota per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia:
        contributo  base: per ogni giornata di uomo L. 0,54; per ogni
giornata di donna e ragazzo L. 0,27;
        contributo  integrativo:  per ogni giornata di uomo L. 6; per
ogni giornata di donna e ragazzo L. 3;
      3) quota per l'assicurazione tubercolosi:
        contributo base: L. 0,20;
        contributo integrativo: L. 4;
      4) quota per l'assicurazione nuzialita' e natalita':
        per ogni giornata di uomo L. 0,24; per ogni giornata di donna
e ragazzo L. 0,22;
      5) quota per la corresponsione degli assegni L. 1,50;
    c) per ogni giornata di lavoro prestata da mezzadri e coloni:
      1) quota per l'assicurazione malattia:
        L. 1,40;
      2) quota per l'assicurazione tubercolosi:
        contributo base: L. 0,0625;
        contributo integrativo: L. 1,25;
      3) quota per l'assicurazione nuzialita' e natalita':
        L. 0,075.