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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 maggio 1947, n. 575

Proroga della validità del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 97, relativo alla nomina dei membri dei Consigli di disciplina e delle Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituite presso aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-7-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  l'art.  28  del  regolamento  annesso  al  regio  decreto 30
settembre 1920, n. 1538;
  Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 15
febbraio 1945, n. 97;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista, la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro Segretario di Stato per i trasporti,
d'intesa  con  i  Ministri  Segretari  di Stato per l'interno, per la
grazia  e  giustizia, per le finanze e il tesoro e per il lavoro e la
previdenza sociale;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  E'  prorogata  la  validita' delle norme di cui agli articoli 1 e 2
del  decreto  legislativo  luogotenenziale  15  febbraio 1945, n. 97,
relativo  alla  nomina  dei membri dei consigli di disciplina e delle
Casse soccorso e delle Casse speciali di previdenza, istituiti presso
aziende esercenti ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in
regime   di   concessione,   in   attesa   che  sia  provveduto  alla
rielaborazione  delle norme che disciplinano il trattamento giuridico
del personale di tali aziende.