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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 aprile 1947, n. 461

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 4-7-1947
al: 15-12-2009
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                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato
con  regio  decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e modificato con i regi
decreti   13 ottobre   1927,  n. 2819;  20 settembre  1928,  n. 3018;
31 ottobre  1929, n. 2483; 30 ottobre 1930, n. 1828; 1° ottobre 1931,
n. 1329;   22 ottobre   1931,   n. 1754   22 ottobre  1932,  n. 2090;
26 ottobre 1933, n. 2391; 27 dicembre 1934, n. 2419; 1° ottobre 1936,
n. 2498;   27 ottobre   1937,   n. 2619;   20 aprile  1939,  n. 1350;
26 ottobre  1939,  n. 1734;  26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942,
n. 565;
  24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098, e 24 ottobre 1942,
n. 1672;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute   le   proposte   relative   allo  statuto  dell'Universita'
anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Roma,  approvato e
modificato  con  i  regi decreti sopraindicati, e cosi' ulteriormente
modificato:

  Gli  articoli  dal n. 195 al n. 204 vengono sostituiti dai seguenti
con  il  relativo  spostamento  della  numerazione,  e  la  dicitura:
Facolta'   di  scienze  politiche  -  Scuola  di  perfezionamento  in
discipline  corporative  -  viene sostituita con quella di: Scuola di
perfezionamento in diritto sindacale.
  Scuola di perfezionamento in diritto sindacale.
  Art. 195.  -  La  Scuola  di  perfezionamento  in diritto sindacale
annessa alla Facolta' di giurisprudenza ha lo scopo di perfezionare i
giovani  nelle  discipline  sindacali,  di integrarne la preparazione
scientifica  e  di  approfondire,  nella  ricerca, la loro conoscenza
dell'organizzazione e dell'azione sindacale.
  Art. 196.  -  La  Scuola e' retta da un direttore e da un Consiglio
costituito  dai  professori che impartiscono insegnamenti costitutivi
della Scuola. Il direttore e' nominato dal rettore ed e' scelto fra i
componenti del Consiglio per un biennio e puo' essere confermato.
  Il direttore puo' designare fra i componenti del Consiglio, un vice
direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di impedimento.
  La  nomina dei professori incaricati dell'insegnamento e' fatta dal
rettore su designazione del Consiglio.
  Insegnanti   di   altre   Facolta'   possono  essere  invitati  con
deliberazione   del   Consiglio,  di  anno  in  anno,  a  collaborare
nell'opera d'insegnamento della Scuola.
  Art. 197. - Alla Scuola possono essere iscritti soltanto i laureati
delle  Facolta'  di  giurisprudenza,  scienze  politiche,  economia e
commercio.
  Art. 198.  -  La  Scuola  rilascia un diploma di perfezionamento in
diritto  sindacale  dopo  due  anni  di  corso e dopo che i candidati
abbiano   superato   le  prove  nelle  materie  fondamentali  di  cui
all'articolo seguente.
  Art. 199. - Gli insegnamenti fondamentali della Scuola sono:
    1) storia del sindacalismo;
    2) tecnica dell'organizzazione sindacale;
    3) diritto sindacale comparato;
    4) previdenza ed assistenza del lavoro;
    5) economia del sindacalismo.
  Il  Consiglio  stabilisce  e  pubblica  sul manifesto annuale quali
degli insegnamenti suddetti abbiano durata biennale e determina quali
altri insegnamenti a carattere monografico possono essere impartiti e
se,  su  tali  insegnamenti,  debba  sostenersi  la relativa prova di
esame.
  Art. 200.  -  L'esame  di diploma consiste nella discussione di una
memoria  originale  su argomento scelto fra le materie fondamentali e
approvato  dal  direttore  della  Scuola  e  nella discussione di due
argomenti approvati anch'essi dal direttore della Scuola.
  Art. 201.  -  Nella  Scuola  funziona un ufficio pubblicazioni alle
dipendenze del direttore.
  Art. 202.  -  La  Scuola  potra'  stabilire,  su  deliberazione del
Consiglio, rapporti continui con enti sindacali ed istituti attinenti
all'economia  sindacale,  al  fine  di raccogliere gli elementi utili
agli  insegnamenti  ed  ai  lavori  dell'Istituto  e  per  il miglior
raggiungimento dei fini di ricerca e di diffusione scientifica.
  Art. 203.  - Possono nella Scuola aprirsi concorsi a premio fra gli
alunni   cui   lavori,   compiuti  nell'Istituto  o  presentati  come
dissertazione di diploma, siano stati dichiarati degni di stampa.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 12 aprile 1947

                              DE NICOLA

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GULLO
  Registrato alla Corte dei Conti, addi' 13 giugno 1947
  Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 69. - FRASCA