stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 gennaio 1947, n. 24

Aumento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/1962)
nascondi
Testo in vigore dal: 8-3-1947
al: 14-2-1949
aggiornamenti all'articolo
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto-legge 25 febbraio 1924 n. 456, convertito
nella  legge  22  dicembre  1927, n. 2535, relativo all'aumento delle
entrate demaniali;
  Visto  l'art.  39 del Codice della navigazione, approvato con regio
decreto 27 gennaio 1941, n. 9;
  Visto il regolamento per le concessioni d'uso delle spiagge di
  laghi  pubblici,  approvato  con regio decreto 1° dicembre 1895, n.
  726;
Vista la legge 30 dicembre 1908, n. 746, sul regime dei tratturi
del Tavoliere delle Puglie;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1540, sul
nuovo regime delle Trazzere di Sicilia;
  Visti  gli articoli 35 a 39, 53, 120 e 125 dei testo unico di leggi
sulle  acque  e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775;
  Visto il regolamento per l'amministrazione, manutenzione e custodia
dei  canali di irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio
dello  Stato,  approvato  con  decreto Ministeriale 1° marzo 1896, in
dipendenza del regio decreto 1° marzo 1896, n. 83;
  Visto  il  regolamento  per  l'amministrazione economica dei canali
demaniali  di irrigazione (canali Cavour) approvato con regio decreto
29 marzo 1906, n. 121;
  Visto  il  regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1335, convertito,
con  modificazione,  nella  legge 14 gennaio 1937, n. 403, contenente
disposizioni sui canali demaniali;
  Visto   il   regio  decreto  3  maggio  1937,  n.  899,  contenente
disposizioni regolamentari per i canali demaniali;
  Visto  il testo unico delle leggi sulle opere idrauliche, approvato
con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523;
  Vista  la  legge  14 gennaio 1937, n. 402, contenente provvedimenti
per  agevolare  e  diffondere  la  coltivazione del pioppo e di altre
specie arboree nelle pertinenze idrauliche demaniali;
  Visto  il  regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, contenente
nuove norme per la bonifica integrale;
  Visti  gli  articoli  7  e  25 del regio decreto 29 luglio 1927, n.
1443,  contenente  norme di carattere legislativo per disciplinare la
ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno;
  Visto  il  testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;
  Considerata  la  necessita'  di  provvedere  all'adeguamento  delle
entrate  demaniali alle mutate condizioni monetarie e del mercato dei
prodotti;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
 Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di
concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per
i  lavori  pubblici,  per  la  marina  mercantile, per l'interno, per
l'industria  e  commercio,  per  l'agricoltura  e  le foreste, per la
guerra, per la marina e per l'aeronautica;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:

                               Art. 1.

  I canoni ed i proventi di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 25
febbraio  1924,  n.  456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n.
2535, riferentisi alle categorie indicate ai numeri 2, 3, 5, 6, 7, 8,
9  e 11 dell'articolo medesimo sono, a decorrere dal 1° gennaio 1947,
decuplicati   se   stabiliti   da   contratti,  concessioni,  atti  o
provvedimenti in data anteriore al 1° gennaio 1942.
  I  canoni  ed  i  proventi  medesimi,  se  stabiliti  da contratti,
concessioni,  atti  o provvedimenti di data posteriore al 31 dicembre
1941,  possono  essere  sottoposti  a  revisione  ed  aumentati,  con
decorrenza   dal  1°  gennaio  1947,  sino  al  decuplo  dell'importo
precedente  al  1°  gennaio 1942. Restano fermi i canoni e i proventi
che  alla  data  del  presente  decreto risultino stabiliti in misura
superiore al limite di aumento anzidetto.
  Le  disposizioni dei commi precedenti si applicano al canone per le
concessioni  di  demanio  pubblico  marittimo  di cui ai primo comma,
dell'art.  2  del  regio decretolegge 25 febbraio 1924, n. 456, ed al
limite minimo normale del canone per le concessioni ad uso diverso da
cantiere navale di cui ai secondo comma dell'articolo stesso.