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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 24 aprile 1946, n. 529

Indennità di cassa a favore dei funzionari che hanno il maneggio del pubblico denaro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-7-1946
al: 14-7-1946
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                          UMBERTO DI SAVOIA
                        PRINCIPE DI PIEMONTE
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata;
  Vista  la  legge 11 agosto 1921, n. 1081, recante provvedimenti per
il  riordinamento  degli  Uffici  del  registro e delle conservatorie
delle ipoteche;
  Vista la legge di bilancio 17 giugno 1923, n. 1263;
  Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, concernente la
riduzione  di  stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali,
nonche'  del  personale  degli  Enti  pubblici  locali,  delle  Opere
nazionali,  degli  Enti  parastatali  e delle Associazioni sindacali,
convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18;
  Visto  il  R.  decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, concernente la
riduzione degli stipendi ed altre competenze del personale dipendente
dallo Stato e dagli Enti locali e parastatali, convertito nella legge
14 giugno 1934, n. 1038;
  Visto  il  decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n.
58,    recante   nuove   norme   sull'emanazione,   promulgazione   e
pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello
per il tesoro;
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

                               Art. 1.

  L'indennita'  concessa  ai  procuratori del registro e degli uffici
misti, per il risarcimento degli eventuali rischi di cassa dipendenti
dal  maneggio  del  pubblico danaro, di cui all'art. 3 della legge 11
agosto  1921,  numero  1081,  e' stabilita, a decorrere dal 1° luglio
1944, nella seguente misura annua:
  L. 7600 per gli uffici di I categoria;
  L. 4400 per gli uffici di II categoria;
  L. 2000 per gli uffici di III categoria.
  Negli uffici in cui il servizio di cassa e' affidato ad un secondo
procuratore,  questi  consegue,  con  decreto  del  Ministro  per  le
finanze,  un terzo della suddetta indennita', rimanendo gli altri due
terzi a beneficio del procuratore titolare.
  Negli  uffici in cui al maneggio del denaro e dei valori attendono,
insieme con il procuratore titolare, un archivista, ovvero uno e piu'
applicati, e' assegnata all'archivista od a ciascuno degli applicati,
con decreto del Ministro per le finanze una indennita' annua di:
  L. 1600 per gli uffici di I categoria;
  L. 1000 per gli uffici di II categoria;
  L. 600 per gli uffici di III categoria.