stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 giugno 1945, n. 515

Proroga della convenzione 10 febbraio 1943 per la riscossione dei contributi unificati in agricoltura dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura. (045U0515)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 26-9-1945
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  28  novembre  1938,  n.  2138,  sulla
unificazione dei contributi sociali  in  agricoltura,  convertito  in
legge, con modificazioni, con la legge 2 giugno 1939, n. 739; 
 
  Visti i Regi decreti 24 settembre 1940, n.  1949,  e  24  settembre
1940, n. 1951, contenenti le norme per l'accertamento, la riscossione
e il versamento dei contributi sociali in agricoltura; 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per  l'industria,  il  commercio  e  il
lavoro, di concerto col Ministro  per  l'interno,  per  la  grazia  e
giustizia, per le finanze, per l'agricoltura e foreste; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  La convenzione 10 febbraio 1943 per la riscossione  dei  contributi
unificati in agricoltura stipulata in esecuzione dell'art. 1  del  R.
decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, quale risulta nel  testo  di
cui all'allegato firmato, d'ordine Nostro, dal  Ministro  proponente,
prorogata per gli anni 1945 e 1946.