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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 344

Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione. (045U0344)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-7-1945 al: 29-11-1980
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918, numero 560, che concede un sussidio di caroviveri al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto;
Visto il decreto Luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, con provvedimenti per le ore di lavoro ed economici a favore del personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie e alle linee di navigazione interna;
Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1127, con norme per la responsabilità delle aziende tranviarie per la mancata distribuzione dei biglietti;
Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40; con provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, che approva il testo unico delle leggi delle tasse di bollo sui trasporti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Chi è trovato a viaggiare su pubblici servizi di trasporto extraurbani in concessione sprovvisto di documento di viaggio senza averne dato preavviso al personale di scorta, è assoggettato al pagamento del biglietto a tariffa ordinaria di corsa semplice e di una sopratassa di pari importo con un minimo di L. 100 per le linee ferroviarie e di navigazione interna e di L. 60 per le tramvie e per gli autoservizi di linea. Il viaggio si considera effettuato nella classe più elevata ove non sia accertato che abbia avuto luogo in classe inferiore.

Chi è trovato a viaggiare sui pubblici servizi di trasporto extraurbani in concessione munito di documento di viaggio per classe inferiore a quella occupata, senza averne dato preavviso al personale di scorta, è assoggettato al pagamento della differenza di prezzo per tutto il percorso irregolarmente compiuto e di una sopratassa di pari importo con un minimo di L. 70 per le linee ferroviarie e di navigazione interna e di L. 40 per tramvie e per gli autoservizi di linea.

L'importo della sopratassa, detratto quanto dovuto all'Erario ai sensi dell'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, è devoluto per i due terzi all'azienda esercente e per un terzo alla Cassa soccorso del personale da essa dipendente.

In tutti i casi in cui, per fatto dei viaggiatori, ha luogo una esenzione durante il viaggio, è dovuto un diritto pari al dieci per cento dell'importo della esazione, con un minimo di L. 10.