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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 344

Repressione delle irregolarità di viaggio sui servizi pubblici di trasporto in concessione. (045U0344)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 8-7-1945
al: 29-11-1980
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il decreto Luogotenenziale 23 aprile 1918,  numero  560,  che
concede un sussidio di caroviveri al personale  addetto  ai  pubblici
servizi di trasporto; 
  Visto il decreto  Luogotenenziale  15  maggio  1919,  n.  775,  con
provvedimenti per  le  ore  di  lavoro  ed  economici  a  favore  del
personale addetto alle ferrovie concesse all'industria privata,  alle
tramvie e alle linee di navigazione interna; 
  Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1921, n. 1127, con norme per la
responsabilita' delle aziende tranviarie per la mancata distribuzione
dei biglietti; 
  Visto il R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40; con provvedimenti
a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto; 
  Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3275, che approva il testo
unico delle leggi delle tasse di bollo sui trasporti; 
  Visto l'art. 4 del decreto-Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 19 febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato  per  i  trasporti,
d'intesa con i Ministri Segretari di  Stato  per  l'interno,  per  la
grazia e giustizia, per le finanze e  per  l'industria,  commercio  e
lavoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Chi e'  trovato  a  viaggiare  su  pubblici  servizi  di  trasporto
extraurbani in concessione sprovvisto di documento di  viaggio  senza
averne dato preavviso al personale  di  scorta,  e'  assoggettato  al
pagamento del biglietto a tariffa ordinaria di corsa  semplice  e  di
una sopratassa di pari importo con un minimo di L. 100 per  le  linee
ferroviarie e di navigazione interna e di L. 60 per le tramvie e  per
gli autoservizi di linea. Il viaggio si  considera  effettuato  nella
classe piu' elevata ove non sia accertato che abbia  avuto  luogo  in
classe inferiore. 
 
  Chi e' trovato  a  viaggiare  sui  pubblici  servizi  di  trasporto
extraurbani in concessione munito di documento di viaggio per  classe
inferiore a quella occupata, senza averne dato preavviso al personale
di scorta, e' assoggettato al pagamento della  differenza  di  prezzo
per tutto il percorso irregolarmente compiuto e di una sopratassa  di
pari importo con un minimo di L. 70 per le  linee  ferroviarie  e  di
navigazione interna e di L. 40 per tramvie e per gli  autoservizi  di
linea. 
 
  L'importo della sopratassa, detratto quanto  dovuto  all'Erario  ai
sensi dell'art. 37 del R. decreto  30  dicembre  1923,  n.  3275,  e'
devoluto per i due terzi all'azienda esercente e per  un  terzo  alla
Cassa soccorso del personale da essa dipendente. 
 
  In tutti i casi in cui, per fatto dei  viaggiatori,  ha  luogo  una
esenzione durante il viaggio, e' dovuto un diritto pari al dieci  per
cento dell'importo della esazione, con un minimo di L. 10.