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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 165

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Regia guardia di finanza. (045U0165)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1946)
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Testo in vigore dal: 2-10-1946
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento
del Corpo della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante  modificazioni  alle
leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza; 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  d'intesa  con  il
Ministro per il tesoro; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'art. 5 della legge 29 gennaio 1942,  n.  64,  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
  «La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia  guardia
di finanza ha luogo col grado di sottotenente. 
 
  Per conseguire la nomina suddetta  e'  necessario  soddisfare  alle
seguenti condizioni: 
  1) essere cittadino italiano. 
  Gli  italiani  non  regnicoli  possono,  a  giudizio  insindacabile
dell'Amministrazione,   essere   nominati   ufficiali   in   servizio
permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalle
leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza; 
  2) aver compiuto, con esito favorevole, presso la «Regia  accademia
e scuola di applicazione» un apposito  corso  biennale,  cui  possono
essere ammessi in seguito a  concorso  per  esami  scritti  ed  orali
stabiliti dal regolamento organico; 
  ((a) per due terzi delle  nomine  da  effettuare  annualmente,  gli
aspiranti muniti dei diplomi di maturita' classica o scientifica e di
abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici  commerciali,  agrari,
industriali, per geometri, per nautici e da istituti magistrali,  che
alla data del 31 ottobre dell'anno in cui  e'  bandito  il  concorso,
abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°)); 
  b) per un terzo i sottufficiali della Regia guardia di  finanza  in
servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui  e'
bandito il  concorso,  abbiano  compiuto  due  anni  di  servizio  da
sottufficiale e non abbiano superato 30 anni di eta'. 
  In difetto di elementi idonei in una delle suddette  categorie,  le
proporzioni sono variate a favore dell'altra; 
  3) essere celibe o vedovo senza prole; 
  4) avere  sempre  tenuto  regolare  condotta  civile  e  morale  da
valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione; 
  5) avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore
a m. 1,65. 
 
  Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 del R.  decreto-legge  21
gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728,
nei riguardi del  reclutamento  del  sottotenente  maestro  direttore
della banda della Regia guardia di finanza».