stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 22

Aumento dei proventi spettanti alle cancellerie e segreterie giudiziarie. (045U0022)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/02/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  21-2-1945 al: 11-7-1946
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 8 agosto 1895, n. 556, sui proventi delle cancellerie giudiziarie;
Vista legge 27 giugno 1942, M. 841;

Vista

la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, d'intesa col Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e prolunghiamo quanto segue:

Art. 1



Per la durata dell'attuale stato di guerra la misura dei diritti spettanti alle cancellerie giudiziarie del Regno, stabilita dall'articolo unico del decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 277, è raddoppiata.

È altresì, raddoppiato il decimo spettante ai cancellieri sulle somme da essi recuperate a norma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1895, n. 556, e sono abrogate, rispetto allo stesso decimo, le disposizioni dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile1934, n. 561.