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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari. (044U0307)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  17-11-1944 al: 15-12-2009
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UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, sul perfezionamento e la generalizzazione degli assegni familiari ai prestatori di opera convertito in legge, con modificazioni, con la legge 25 ottobre 1938, n. 2233;
Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278, per la istituzione della Cassa unica, per gli assegni familiari e le relative norme integrative di applicazione;
Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, per l'aumento degli assegni familiari convertito nella legge 1° agosto 1941, n. 984;
Visti i contratti collettivi riguardanti il raddoppiamento degli assegni stessi;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303, concernente miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel caso di rapporti di lavoro già disciplinabili con contratti collettivi;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, riguardante l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato con R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la sospensione, delle norme relative alla emanazione, promulgazione e pubblicazione dei Regi decreti o di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il Commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:,

Art. 1



Con effetto dal 16 agosto 1944, alla misura degli assegni familiari e dei relativi contributi, risultante dalle tabelle A, B, C, D, E, di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 marzo 1941, n. 122, dai contratti collettivi concernenti il raddoppiamento degli assegni stessi e da ordinanze delle autorità competenti, è sostituita quella stabilita nelle tabelle allegate al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro.

Le tabelle predette possono essere modificate, in tutto o in parte, con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro.

Con decreti Luogotenenziali, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, sono pure stabilite le varie categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna delle tabelle stesse e sono altresì determinati, di concerto col Ministro pel tesoro, anche a modifica di preesistenti disposizioni di legge o di contratto collettivo, gli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del computo dei contributi, nonché il minimo di ore di lavoro richiesto, per ciascun periodo di pagamento della retribuzione, ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari.

Nulla è innovato alle disposizioni di cui all'art. 16 della legge 6 agosto 1940, n. 1278, per l'aggregazione alla Cassa unica degli assegni familiari del personale dell'Amministrazione dello Stato e degli altri enti pubblici.