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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 9 novembre 1944, n. 307

Istituzione di assegni familiari supplementari di carovita e normalizzazione di quelli ordinari. (044U0307)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/1944 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 17-11-1944
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
                        Principe di Piemonte 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto  il  R.  decreto-legge  17  giugno   1937,   n.   1048,   sul
perfezionamento e la  generalizzazione  degli  assegni  familiari  ai
prestatori di opera convertito in legge, con  modificazioni,  con  la
legge 25 ottobre 1938, n. 2233; 
 
  Vista la legge 6 agosto 1940, n. 1278,  per  la  istituzione  della
Cassa  unica,  per  gli  assegni  familiari  e  le   relative   norme
integrative di applicazione; 
 
  Visto il R. decreto-legge 20 marzo  1941,  n.  122,  per  l'aumento
degli assegni familiari convertito nella legge  1°  agosto  1941,  n.
984; 
 
  Visti i contratti collettivi riguardanti  il  raddoppiamento  degli
assegni stessi; 
 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2  novembre  1944,  n.
303, concernente miglioramenti economici a favore dei lavoratori, nel
caso  di  rapporti  di  lavoro  gia'  disciplinabili  con   contratti
collettivi; 
 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale  25  giugno  1944,  n.  151,
riguardante l'assemblea per la nuova  costituzione  dello  Stato,  il
giuramento dei membri del  Governo  e  la  facolta'  del  Governo  di
emanare norme giuridiche; 
 
  Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B,  modificato  con
R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141, concernente la  sospensione,
delle norme relative alla emanazione, promulgazione  e  pubblicazione
dei Regi decreti o di altri provvedimenti; 
 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Ministro per  l'industria,  il  Commercio  e  il
lavoro, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia  e  con
il Ministro per il tesoro; 
 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:, 
 
 
                               Art. 1. 
 
  Con effetto dal 16 agosto 1944, alla misura degli assegni familiari
e dei relativi contributi, risultante dalle tabelle A, B, C, D, E, di
cui all'art. 1 del R.  decreto-legge  20  marzo  1941,  n.  122,  dai
contratti collettivi  concernenti  il  raddoppiamento  degli  assegni
stessi e da  ordinanze  delle  autorita'  competenti,  e'  sostituita
quella stabilita nelle tabelle allegate al presente decreto, firmate,
d'ordine Nostro, dal Ministro per l'industria,  il  commercio  ed  il
lavoro. 
 
  Le tabelle predette possono essere modificate, in tutto o in parte,
con decreti Luogotenenziali su proposta del Ministro per l'industria,
il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per il tesoro. 
 
  Con  decreti  Luogotenenziali,  su  proposta   del   Ministro   per
l'industria, il commercio e il lavoro, sono pure stabilite  le  varie
categorie di aziende rientranti nel campo di applicazione di ciascuna
delle tabelle stesse e sono altresi'  determinati,  di  concerto  col
Ministro pel tesoro, anche a modifica di preesistenti disposizioni di
legge o di contratto collettivo, gli elementi della  retribuzione  da
considerarsi ai fini del computo dei contributi, nonche' il minimo di
ore di lavoro richiesto,  per  ciascun  periodo  di  pagamento  della
retribuzione, ai fini del riconoscimento  del  diritto  agli  assegni
familiari. 
 
  Nulla e' innovato alle disposizioni di cui all'art. 16 della  legge
6 agosto 1940, n. 1278, per l'aggregazione  alla  Cassa  unica  degli
assegni familiari del personale dell'Amministrazione  dello  Stato  e
degli altri enti pubblici.