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LEGGE 14 gennaio 1943, n. 2

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, che autorizza l'emissione di buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni (043U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/09/1943)
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Testo in vigore dal: 29-1-1943
al: 23-4-1943
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
 
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a  mezzo  delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato; 
 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
E' convertito in legge il R. decreto-legge 21 maggio 1942-XX, n. 520,
con  nuovo  titolo  e  testo,  come  segue:  «  Emissione  di   buoni
quinquennali del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in
occasione della  costituzione  e  degli  aumenti  di  capitale  delle
societa' per azioni ». 
 
Art. 1. - Il Ministro per le finanze e' autorizzato ad emettere  alla
pari, senza limiti di  importo,  una  serie  speciale  di  buoni  del
Tesoro, nominativi, senza premio, rimborsabili  entro  il  1°  luglio
1947-XXV, fruttanti l'interesse annuo di lire tre per ogni cento lire
di capitale nominale a partire dal 1° luglio 1942-XX, esente da  ogni
imposta presente e futura, pagabile  a  rate  semestrali  posticipate
scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno. 
 
I buoni di cui al comma precedente non possono essere trasferiti,  se
non per causa di morte delle persone fisiche, ovvero per scioglimento
e fusione di societa' ed enti, intestatari  dei  titoli  stessi,  ne'
possono essere sequestrati o  sottoposti  ad  ipoteche  e  vincoli  o
formare oggetto di operazioni di anticipazione o di  costituzione  di
depositi cauzionali. 
 
Gli interessi dei buoni del Tesoro da cui al presente decreto possono
essere  distribuiti  ai  soci  in  aggiunta  al  limite  massimo  del
dividendo ripartibile ed in esenzione dell'imposta cedolare. 
 
Con decreti del Ministro per le finanze saranno fissate le  modalita'
di sottoscrizione e le caratteristiche dei  titoli  da  emettersi  in
base al presente  decreto  e  sara'  provveduto  alle  variazioni  da
introdursi nei bilanci dell'entrata e della spesa, in dipendenza  del
decreto stesso. 
 
Art.  2.  -  Le  ricevute,  i  certificati  provvisori  ed  i  titoli
definitivi da emettersi in  dipendenza  del  presente  decreto,  sono
esenti  da  ogni  tassa  di  registro  e  bollo,  e  di   concessioni
governative. 
 
Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la  detta
operazione di emissione di buoni quinquennali, di cui al primo  comma
dell'art.  1,  sono  esenti  da  tasse  di  bollo  e  di  concessione
governativa,  e,  ove  ne  occorra  la  registrazione,  questa  sara'
eseguita gratuitamente. 
 
La spedizione dei certificati provvisori  e  dei  titoli  definitivi,
anche se occorra l'intervento delle  filiali  della  Banca  d'Italia,
sara' effettuata in esenzione delle tasse postali, salva l'osservanza
delle formalita' che verranno a tale uopo stabilite. 
 
Art. 3. - E' fatto obbligo alle societa' di cui ai capi da III a  VII
del titolo V del Libro del lavoro  del  Codice  civile,  che  saranno
costituite dopo la pubblicazione del presente decreto,  di  investire
nei buoni di cui all'art. 1, una somma pari al 20 per cento del  loro
capitale versato in numerario. 
 
L'investimento dovra' essere effettuato  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza del termine stabilito per il deposito dell'atto costitutivo,
ai  fini  dell'iscrizione  nel  registro  delle  imprese  e,  per   i
versamenti successivi, entro trenta giorni dalla scadenza del termine
stabilito per i medesimi. 
 
Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova  societa',  le
disposizioni del presente articolo  si  applicano  ai  versamenti  in
numerario di nuovo capitale. 
 
Art. 4. - Le societa' di cui ai capi da III a VII del  titolo  V  del
Libro del lavoro che intendano, dopo la  pubblicazione  del  presente
decreto,  procedere  ad  aumenti  di  capitale  con   versamenti   in
numerario, anche se deliberati e autorizzati precedentemente,  devono
emettere le nuove azioni con un sopraprezzo da  imputare  a  riserva,
pari alla differenza tra il valore nominale ed il valore  di  mercato
determinato in base alla media dei prezzi di  compenso  delle  azioni
nelle varie borse del Regno alla fine del mese antecedente alla  data
della deliberazione assembleare dell'aumento di  capitale,  diminuito
di uno scarto massimo del 10 per cento. 
 
Le societa' stesse debbono inoltre investire nei buoni del Tesoro  di
cui all'art. 1, un importo pari al 20 per cento delle  somme  che  ad
esse saranno versate per l'aumento del capitale dai sottoscrittori  o
dai soci, compreso il  sopraprezzo  delle  azioni  di  cui  al  comma
precedente. 
 
L'investimento deve  essere  effettuato  entro  trenta  giorni  dalla
scadenza del termine fissato per il versamento delle somme dovute dai
sottoscrittori o dai soci. 
 
Art. 5. - Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  precedente,  nel
caso in cui le azioni non siano quotate in borsa, come pure nel  caso
in cui, pur essendo quotate in borsa non abbiano riportato, nell'anno
in cui ha luogo l'emissione, contrattazioni in borsa a contanti  o  a
termine o abbiano riportato contrattazioni che a parere insindacabile
del Ministero delle finanze, per le speciali circostanze  in  cui  si
sono effettuate, non siano idonee alla determinazione del valore  dei
titoli, il sopraprezzo sara'  determinato  dalla  differenza  fra  il
valore  nominale  delle  azioni  e  quello  risultante  da   apposita
valutazione dei titoli, da effettuarsi, con riferimento al  mese  che
precede quello in cui ha avuto luogo  la  deliberazione  dell'aumento
del capitale, a norma del Regio decreto-legge 15 dicembre  1938-XVII,
n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, diminuito
di uno scarto massimo del 10 per cento. 
 
Art. 6. - Le disposizioni dell'art. 4 non si applicano  agli  aumenti
di capitale deliberati per facilitare le fusioni e le  concentrazioni
di societa' ed in occasione di queste, a condizione che l'aumento non
sia  superiore  alla  somma  del  capitale  delle  societa'  fuse   o
incorporate. Qualora la  fusione  o  la  concentrazione  abbia  luogo
mediante  assegnazione,  in  opzione,   da   parte   della   societa'
incorporante, ai  propri  azionisti,  di  azioni  delle  societa'  da
incorporare,  tale  assegnazione  e'  soggetta   alla   imposta   sul
plusvalore, e alla sovrimposta di negoziazione di cui al testo  unico
approvato con R. decreto 9 marzo 1942-XX, n. 357. 
 
Nei casi di cui all'art. 5 per l'applicazione di  detti  tributi,  si
assume  come  valore  di  cessione  quello  risultante  da   apposita
valutazione dei titoli da effettuarsi, con riferimento  al  mese  che
precede quello in cui ha avuto luogo  la  deliberazione  dell'aumento
del capitale, a norma del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII,  n.
1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, numero 739. 
 
Nei casi di cui al comma precedente, l'ultima valutazione  definitiva
agli effetti dell'imposta di negoziazione da assumere come valore  di
riferimento nella ipotesi prevista dalla lettera b) dell'art. 10  del
testo unico approvato con R. decreto 9 marzo  1942-XX,  n.  357,  non
puo' essere posteriore a quella del 1940 agli effetti dell'imposta di
negoziazione per l'anno 1941. 
 
Art. 7. - Sono vietati i passaggi, sotto qualsiasi forma, di  riserve
a capitale e la distribuzione di azioni o altre attivita', sociali  a
titolo parzialmente o totalmente gratuito. 
 
Art. 8. - Le disposizioni del presente decreto non si applicano  agli
aumenti di capitale fino a  concorrenza  dell'ammontare  delle  somme
impiegate : 
 
a) per concorrere agli aumenti di capitale di altre societa' italiane
in proporzione delle partecipazioni che la societa', che  aumenta  il
proprio  capitale,  avesse  nelle  societa'   medesime,   giusta   le
risultanze dell'ultimo bilancio; 
 
b) per reintegrare svalutazioni del capitale deliberate  dopo  il  10
giugno 1940-XVIII, allo scopo di sanare perdite patrimoniali. 
 
Sono inoltre esenti dagli obblighi imposti dal presente  decreto  gli
aumenti di capitale deliberati, a sensi degli articoli 30 e 31 del R.
decreto-legge 15 ottobre 1937-XV, n. 1729, convertito dalla legge  13
gennaio 1938-XVI, n. 19, nel termine fissato dall'art. 3 della  legge
18 aprile 1941-XIX, n. 277. 
 
Art. 9. - E' in facolta' del Ministro per le finanze di disporre, con
suo decreto, nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, ricorrano
particolari ragioni che giustificano una deroga alle disposizioni del
presente decreto relativamente alla costituzione  di  societa'  o  di
aumenti  di  capitali  interessanti   la   produzione   bellica,   su
attestazione del Sottosegretariato di Stato per le  fabbricazioni  di
guerra, che gli investimenti  in  buoni  del  Tesoro  previsti  dagli
articoli precedenti siano sostituiti  dal  versamento  di  una  somma
corrispondente in un  conto  fruttifero  vincolato  presso  la  Regia
tesoreria. 
 
La Regia tesoreria e' autorizzata a ricevere le somme relative  ed  a
corrispondere su di esse l'interesse annuo del  3  per  cento,  netto
dell'imposta di ricchezza mobile, pagabile alla fine di ciascun  anno
solare. 
 
Con lo stesso decreto, di cui al comma 1° il Ministro per le  finanze
stabilira' le condizioni, le modalita' ed i termini per  lo  svincolo
dei depositi previsti dal presente articolo. 
 
Art. 10. - Le disposizioni del presente decreto  si  applicano  anche
alle societa' cooperative che abbiano un capitale superiore ai cinque
milioni. 
 
Art. 11 -  Le  societa'  che  non  provvederanno  ad  effettuare  gli
investimenti prescritti dal presente decreto nei  termini  stabiliti,
dovranno pagare gli interessi di mora, in misura del 7 per  cento  in
ragione d'anno. 
 
Contro le societa' inadempienti si agira' con la procedura  stabilita
per la riscossione dei tributi erariali. 
 
Il Ministro per le finanze stabilira', con suo decreto, la  data  con
cui il presente provvedimento cessera' di aver vigore, data che sara'
compresa entro un anno dalla dichiarazione di cessazione dello  stato
di guerra. 
 
Questo decreto andra' in vigore il  giorno  della  sua  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sara' presentato alle  Assemblee
legislative per la sua conversione in legge. 
 
Il Ministro proponente e' autorizzato alla presentazione del relativo
disegno di legge. 
 
Ordiniamo che la  presente,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
Data a Roma, addi' 14 gennaio 1943-XXI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
 
                                          MUSSOLINI - DI REVEL - HOST 
 
 
                                             VENTURI - RICCI - GRANDI 
 
 
Visto, il Guardasigilli: GRANDI