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REGIO DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1938, n. 246

Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni. (038U0246)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 4 giugno 1938, n. 880 (in G.U. 05/07/1938, n. 150).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  1-1-1938 al: 31-12-2015
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONI
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di integrare e coordinare le norme vigenti relative alla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni:
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le comunicazioni e per la cultura popolare; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.

La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radio-ricevente.