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LEGGE 8 giugno 1936, n. 1231

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, concernente interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette, e del R. decreto-legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 120, concernente modificazioni ed aggiunte ad alcuni articoli del R. decreto-legge 24 ottobre 1935-XIII, n. 1887, portante interpretazioni e modificazioni alle leggi sulle imposte dirette. (036U1231)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/07/1936 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 3-7-1936
al: 21-7-1958
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  -  Sono  convertiti  in  legge  il  R.  decreto-legge  24   ottobre
1935-XIII, n. 1887, portante  interpretazioni  e  modificazioni  alle
leggi  sulle  imposte  dirette  e  il  R.  decreto-legge  13  gennaio
1936-XIV,  n.  120,  concernente   modificazioni   ed   aggiunte   al
precedente, nel testo che risulta dagli articoli che seguono: 
 
                               Art. 1. 
 
  - Il minimo imponibile fissato dall'art. 2 del R. decreto-legge  16
ottobre 1924, n. 1613, per i possessori dei redditi  delle  categorie
B, C-1 e C-2, nonche' della categoria D che non siano  tassabili  per
la ritenuta diretta, e' elevato: 
    

a L. 2500 . . . dal 1° gennaio 1937

a "  3000 . . . dal . . . . . .1938

a "  3500 . . . dal . . . . . .1939

a "  4000 . . . dal . . . . . .1940

    
 
  La determinazione del minimo imponibile di cui al presente articolo
e' fatta con le norme stabilite al secondo comma del citato  articolo
2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924,  n.  1613,  convertito  nella
legge 21 marzo 1926, n. 597, tenuto anche conto dei redditi che siano
permanentemente o temporaneamente esenti dalla relativa imposta. 
 
                               Art. 2. 
 
  - Sono accordate le seguenti detrazioni  sul  rispettivo  ammontare
del reddito tassabile: 
    

dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1937:

di L. 500 per i redditi da L. 2500 a L. 2600
di "  400 . . . . . . . da "  2601 a "  2700
di "  300 . . . . . . . da "  2701 a "  2800
di "  200 . . . . . . . da "  2801 a "  2900
di "  100 . . . . . . . da "  2901 a "  3000

dal 1° gennaio 1938 al 31 dicembre 1938:

di L. 500 per i redditi da L. 3000 a L. 3100
di "  400 . . . . . . . da "  3101 a "  3200
di "  300 . . . . . . . da "  3201 a "  3300
di "  200 . . . . . . . da "  3301 a "  3400
di "  100 . . . . . . . da "  3401 a "  3500

dal 1° gennaio 1939 al 31 dicembre 1939:

di L. 500 . . . . . . . da L. 3500 a L. 3600
di "  400 . . . . . . . da "  3601 a "  3700
di "  300 . . . . . . . da "  3701 a "  3800
di "  200 . . . . . . . da "  3801 a "  3900
di "  100 . . . . . . . da "  3901 a "  4000

dal 1° gennaio 1940 in poi:

di L. 500 . . . . . . . da L. 4000 a L. 4100
di "  400 . . . . . . . da "  4101 a "  4200
di "  300 . . . . . . . da "  4201 a "  4300
di "  200 . . . . . . . da "  4301 a "  4400
di "  100 . . . . . . . da "  4401 a "  4500


    
 
                               Art. 3. 
 
  - Tra i redditi di cui al secondo comma dell'art. 8 del Testo unico
approvato con R. decreto  24  agosto  1877,  n.  4021,  si  intendono
compresi  anche  quelli  occasionali  comunque  prodotti,  i   quali,
pertanto, devono essere  specificati  nelle  dichiarazioni,  a  mente
dell'art. 18, lettera e), del Testo unico sopra citato. 
 
                               Art. 4. 
 
  - L'art. 29 del Testo unico approvato  con  R.  decreto  24  agosto
1877, n. 4021, e' modificato come appresso: 
 
  Le societa' in nome collettivo  e  le  societa'  di  fatto  saranno
considerate  come  unico  contribuente,  salvo   per   il   pagamento
dell'imposta, la solidarieta' degli individui che le compongono. 
 
  Le  societa'  in  accomandita  semplice  e   le   associazioni   in
partecipazione sono, del pari, considerate come  unico  contribuente,
salva sempre, pel pagamento dell'imposta,  la  solidarieta'  per  gli
accomandatari e soci ordinari e la  legale  responsabilita'  per  gli
accomandanti e per gli associati. 
 
                               Art. 5. 
 
  - L'articolo 1 della legge 2 maggio 1907,  n.  222,  e'  modificato
come appresso: 
 
  I redditi accertati per ogni singolo  contribuente  possono  essere
variati, sia ad iniziativa del contribuente stesso, sia ad iniziativa
distrettuale delle imposte, quando sia decorso un  biennio  dall'anno
per il quale l'accertamento fu eseguito. 
 
  Nei casi di nuove tassazioni, il biennio  decorre  dal  1°  gennaio
dell'anno in cui la dichiarazione fu presentata o  l'accertamento  di
ufficio fu notificato. 
 
  La valutazione e'  fatta  sulla  media  dei  due  esercizi  annuali
anteriore a quello in cui la  rettificazione  e'  promossa,  tenendo,
peraltro,  equo  conto  di  altre  circostanze  certe  di   carattere
continuativo che possano influire sulla produzione del reddito. 
 
                               Art. 6. 
 
  - L'art. 3 del R. decreto-legge  16  dicembre  1922,  n.  1660,  e'
sostituito dal seguente: 
 
  Sono soggetti all'imposta di  ricchezza  mobile  mediante  ritenuta
diretta (categoria  D)  tutti  i  compensi,  assegni,  indennita'  di
qualunque specie ed a qualsiasi titolo dovuti  dallo  Stato,  sia  ai
propri dipendenti, sia ad estranei, enti o privati,  fatta  eccezione
per le somme che siano pagate espressamente a titolo di  rimborso  di
spese, il cui ammontare sia documentato mediante rendiconto. 
 
  Nel caso, invece, di pagamento di compensi per prestazione di opera
personale, diversi dalle diarie, indennita' di missione, trasferte  e
simili indicate all'art. 3 della legge 22  luglio  1894,  n.  399,  e
globalmente comprensivi anche di rimborso  di  spese  per  materiali,
assunzione di opere ed altro, non determinabili  in  modo  preciso  e
preventivo, l'Ufficio statale che dispone il  pagamento  si  asterra'
dall'applicazione  dell'imposta  di  ricchezza  mobile  per  ritenuta
diretta e dara', invece, notizia al competente Ufficio delle  imposte
dei contratti e dei pagamenti, affinche' proceda  esso,  nelle  forme
ordinarie, all'accertamento una tantum del reddito netto in categoria
D. 
 
                               Art. 7. 
 
  - I redditi conseguiti da liberi professionisti con la  prestazione
della propria opera in amministrazioni ed  incarichi  giudiziari,  in
curatele,  liquidazioni  di  aziende,  arbitraggi  e  simili  saranno
accertati e tassati una tantum quali redditi di categoria  C-1,  ogni
qualvolta per il loro ammontare o per altre circostanze  relative  al
modo  con  cui  la  professione   e'   normalmente   svolta   possano
considerarsi  distinti  dal  reddito   continuativo   accertato   per
l'ordinario svolgimento dell'attivita' professionale. 
 
  Nel proporre o nel definire accertamenti di carattere  continuativo
al  nome  di  professionisti,  l'Ufficio  delle  imposte  dovra',   a
decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, prendere,  se
del caso, riserva di accertare  separatamente,  di  volta  in  volta,
incarichi  professionali  che  esorbitano  dai  limiti  assegnati  al
reddito continuativo. Tale riserva espressa non e' richiesta  per  le
prestazioni  che  non  rientrino   nell'attivita'   specifica   della
professione esercitata. 
 
  Ai fini dell'accertamento una tantum il contribuente  e'  tenuto  a
presentare  la  dichiarazione  dell'assunzione   dell'Amministrazione
giudiziaria, della curatela, della liquidazione e simili entro il  31
gennaio dell'anno successivo a quello della  assunzione  stessa,  con
l'indicazione del reddito annuale o globale ogni qualvolta  esso  sia
determinabile preventivamente. 
 
  Quando  l'incarico  si  prolunghi  per  due   o   piu'   anni,   il
professionista dovra', entro il 31 gennaio del  secondo  anno  e  dei
susseguenti, dichiarare le somme percepite nell'anno precedente ed il
reddito da esse rappresentato. 
 
  In  base  a  tali  dichiarazioni,  l'Ufficio  potra'  procedere  ad
iscrizione provvisoria del reddito indicato dal  contribuente,  salvo
l'accertamento definitivo da eseguirsi,  in  ogni  caso,  in  base  a
dichiarazione da presentarsi dal contribuente entro 60  giorni  dalla
chiusura della curatela, della liquidazione, ecc. 
 
  In attesa dell'accertamento definitivo,  rimane  sospeso  il  corso
della prescrizione di cui al successivo art. 9. 
 
                               Art. 8. 
 
  - Negli accertamenti  continuativi  a  carico  degli  assuntori  di
appalti e di forniture, l'ufficio delle imposte ha la facolta' di non
tener conto di quegli appalti e di quelle forniture che, per il  loro
ammontare, per la loro durata, per la modalita' di esecuzione  e  per
altre circostanze, possano considerarsi a se', distinti dalla normale
ed  ordinaria  attivita'  del  contribuente,  prendendo  riserva   di
accertare i redditi di tali appalti e forniture separatamente  e  per
una volta tanto, con espressa,  specifica  menzione  da  farsi  nello
stesso avviso riguardante l'accertamento continuativo. 
 
  Il contribuente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, e'  tenuto  a
denunciare, indicandone il  reddito  presunto,  gli  appalti  assunti
nell'anno precedente, per ciascuno dei quali  si  debba  procedere  a
separato accertamento in conformita' ai criteri indicati dall'Ufficio
nella  menzione  di  cui  al  comma  precedente.  In  base   a   tali
dichiarazioni, l'Ufficio potra' procedere ad inscrizione  provvisoria
del reddito dei singoli appalti  e  delle  singole  forniture,  salvo
conguaglio all'accertamento definitivo da eseguirsi d'ufficio  od  in
base alla dichiarazione del reddito globale dell'appalto e fornitura,
da presentarsi, in ogni caso, dal contribuente entro  60  giorni  dal
collaudo dell'appalto e dalla fine della fornitura. 
 
  Le disposizioni del presente articolo si  applicano  anche  per  la
tassazione una tantum  di  redditi  provenienti  da  altre  forme  di
attivita' industriale o commerciale, quando l'attivita' stessa  abbia
caratteri  tali  da  potersi  considerare  separata  dalla  ordinaria
attivita' continuativa del contribuente. 
 
  In attesa dell'accertamento definitivo,  rimane  sospeso  il  corso
della prescrizione di cui al successivo articolo. 
 
                               Art. 9. 
 
  - L'art. 59 del Testo Unico approvato  con  R.  decreto  24  agosto
1877, n. 4021, e' modificato come appresso: 
 
  L'azione della Finanza per l'accertamento dei redditi di  Ricchezza
Mobile e' limitata all'anno in cui l'accertamento e' notificato ed ai
quattro anni precedenti,  restando  prescritta  per  gli  altri  anni
anteriori. 
 
  La notifica fatta dall'Ufficio in via amministrativa interrompe  la
prescrizione, la quale rimane  sospesa  per  tutta  la  durata  delle
contestazioni, tanto amministrative che giudiziarie. 
 
  Il  diritto  della  Finanza  di  eseguire  l'iscrizione  nei  ruoli
suppletivi si prescrive col decorso del  secondo  anno  successivo  a
quello in cui e' sorto il titolo definitivo per l'iscrizione. 
 
                              Art. 10. 
 
  - La prescrizione dell'azione per  l'accertamento  dei  redditi  in
somma certa  e  definita,  posti  in  essere  con  atto  tardivamente
registrato, decorre dall'anno in cui avvenne la registrazione. 
 
  In nessun caso, pero', la  sospensione  della  prescrizione  potra'
superare il periodo di cinque anni. 
 
                              Art. 11. 
 
  - L'art. 3, secondo comma, della legge 2 maggio 1907,  n.  222,  e'
modificato come appresso: 
 
  Le societa' ed enti tassabili in base a bilancio devono  presentare
le  loro  dichiarazioni  annuali  entro  i  termine   di   tre   mesi
dall'approvazione dei rispettivi bilanci. 
 
  Ove il bilancio non venga chiuso alla  scadenza  annuale  stabilita
dallo statuto o non venga approvato  nei  tre  mesi  successivi  alla
chiusura,  la  societa'  o  l'ente  e'   tenuto   a   presentare   la
dichiarazione  entro  i  nove  mesi  dalla  scadenza  statutaria   di
chiusura. 
 
  Tanto nel caso indicato al primo comma, quanto in  quello  indicato
al secondo comma del presente articolo, l'Ufficio delle imposte  puo'
notificare le proprie proposte nel termine di un anno dal  giorno  in
cui fu presentata o doveva essere presentata la dichiarazione. 
 
                              Art. 12. 
 
  - L'art. 7  del  R.  decreto-legge  20  settembre  1926,  n.  1643,
convertito nella legge 2 giugno 1927,  n.  833,  e'  modificato  come
segue: 
 
  Le tassazioni eseguite,  agli  effetti  dell'imposta  di  Ricchezza
Mobile sui redditi propri delle societa' anonime o in accomandita per
azioni, degli istituti di credito e delle Casse di risparmio, con  le
norme dell'articolo 25 del Testo unico approvato con  R.  decreto  24
agosto 1877, n. 4021, hanno carattere provvisorio. 
 
  La tassazione definitiva e' eseguita annualmente sui risultati  dei
bilanci di competenza, provvedendosi, poi,  in  base  ad  essa,  alla
inscrizione  del  supplemento  d'imposta  ovvero  al  rimborso  della
maggiore imposta non dovuta, secondo le norme contenute nell'articolo
109,  e,  rispettivamente,  nell'articolo  120,  ultimo  comma,   del
regolamento approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560. 
 
  Per ottenere il  rimborso  previsto  al  precedente  comma,  l'ente
interessato dovra' presentare la dichiarazione nei termini prescritti
al precedente articolo 11. 
 
  La mancata o  tardiva  presentazione  della  dichiarazione  estende
inoltre   all'anno    successivo    la    liquidazione    provvisoria
precedentemente  accertata,  salvi  sempre  i   maggiori   provvisori
accertamenti di iniziativa dell'Ufficio. 
 
  Per le societa' ed istituti il cui esercizio sociale  non  coincida
con l'anno solare, e' considerato bilancio di competenza agli effetti
del presente articolo  il  bilancio  relativo  all'esercizio  sociale
chiusosi nell'anno. 
 
  La tassazione di conguaglio di cui al presente articolo  ha  inizio
dall'anno 1935. 
 
                              Art. 13. 
 
  - Le disposizioni dei precedenti articoli 11 e 12 sono  applicabili
per la tassazione dei redditi di categoria B conseguiti da provincie,
comuni ed enti morali d'ogni  genere  tenuti  alla  compilazione  dei
bilanci. 
 
  Allorquando detti Enti gestiscono aziende diverse in economia o  in
forma  autonoma,  anche  se  non  dotate  di  separata   personalita'
giuridica, la tassazione e' eseguita distintamente per  ogni  singola
azienda sulla base dei rispettivi bilanci. 
 
                              Art. 14. 
 
  - Gli accantonamenti annuali di bilancio, preordinati al  pagamento
delle indennita' di licenziamento o di quiescenza in conformita' alla
legge sul contratto di impiego privato e ai contratti  collettivi  di
lavoro,  sono  ammessi  annualmente  in  detrazione  dal  reddito  di
categoria B,  ogni  qualvolta  essi  affluiscano  in  apposito  conto
speciale nel passivo del bilancio, soggetto a rendiconto  annuale,  e
siano investiti in buoni del Tesoro. 
 
  L'ammontare di tali accantonamenti sara' determinato  in  relazione
alla situazione giuridica del personale addetto all'azienda e saranno
assoggettate di anno in anno ad imposta in categoria B le  erogazioni
eventualmente eseguite per scopi diversi da quello per  il  quale  il
fondo speciale e' costituito. 
 
                              Art. 15. 
 
  - Nell'applicazione degli articoli 31  e  32  del  Testo  unico  24
agosto 1877, n. 4021,  in  confronto  degli  enti  e  delle  societa'
tassabili in base a bilancio, si fara' luogo  anche  alla  detrazione
dell'intero  ammontare  di  spese  e  passivita'  da  tali   articoli
contemplate, che si riferiscano all'acquisto  ed  all'amministrazione
di titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero di titoli  emessi
da enti pubblici o da enti  e  societa'  privati,  in  quanto  questi
ultimi formino oggetto della  normale  attivita'  dell'acquirente,  o
provengano da enti e societa' a venti  oggetto  similare  o  connesso
alla normale attivita' dell'acquirente stesso. 
 
  Qualora trattisi di aziende che abbiano redditi propri di carattere
fondiario, o di carattere mobiliare esenti per legge  da  imposta  di
ricchezza mobile, ovvero abbiano redditi  di  titoli  non  aventi  le
caratteristiche proprie di  quelli  previsti  nel  precedente  comma,
delle spese e passivita' riferibili  all'organizzazione  dell'impresa
nel suo complesso,  non  sara'  ammessa  in  detrazione  dal  reddito
tassabile con imposta di ricchezza mobile quella quota che, in  linea
estimativa, debba attribuirsi ai redditi suddetti. 
 
                              Art. 16. 
 
  - Nei casi di incorporazione o di fusione di societa'  ed  enti  di
cui agli articoli 11, 12 e  13  della  presente  legge,  deve  essere
compilato, all'atto della incorporazione  o  della  fusione,  a  cura
della societa' od ente incorporante o risultante  dalla  fusione,  il
bilancio di chiusura della societa' od ente cessato, il quale  dovra'
essere presentato all'Ufficio delle imposte, in una con la prescritta
dichiarazione, nel termine di un mese  dalla  sua  pubblicazione  nel
Foglio degli annunzi legali della Provincia. 
 
  Tale bilancio, con la relativa dichiarazione, servira' di base  per
la tassazione di conguaglio relativa all'anno di chiusura. 
 
                              Art. 17. 
 
  - Nel reddito delle societa' anonime e in accomandita  per  azioni,
che esplicano la loro attivita' nel  Regno  per  conto  di  societa',
ditte e associazioni estere, merce'  la  vendita  o  collocamento  di
materie prime, di manufatti e di merci in genere e  la  fabbricazione
di prodotti, sono computate in attivo tutte le somme  dalle  medesime
indebitamente caricate al passivo sotto forma  di  maggiorazione  dei
prezzi delle materie prime, prodotti e merci ad  esse  vendute  dalla
societa', ditta o associazione estera, o sotto forma di  provvigioni,
di compartecipazione agli incassi, di commissioni, di premi e simili. 
 
                              Art. 18. 
 
  - A decorrere dall'anno 1935, la tassazione delle societa' e  degli
enti di cui  agli  articoli  11,  12  e  13,  che  vengano  messi  in
liquidazione, e' eseguita anno per anno,  a  titolo  provvisorio,  in
base al bilancio di competenza, salvo conguaglio in base al  bilancio
finale di liquidazione, ogni qualvolta la liquidazione  si  protragga
oltre  l'anno.  Se  pero'  la  liquidazione  si  protrae   oltre   il
quinquennio,  le  tassazioni  eseguite  annualmente  sui  bilanci  di
competenza si considerano definitive. 
 
  I bilanci annuali, con la prescritta dichiarazione,  devono  essere
presentati entro il termine di cui all'art. 11 della presente legge. 
 
  Il bilancio finale della liquidazione,  sempre  con  la  prescritta
dichiarazione, deve essere presentato, ai fini del conguaglio,  entro
tre mesi dalla pubblicazione nel Foglio degli  annunzi  legali  della
Provincia. Trascorso tale termine, le tassazioni annuali  provvisorie
divengono definitive per la societa', salvo alla Finanza  il  diritto
di procedere all'accertamento dei  maggiori  redditi  risultanti  dal
bilancio finale di liquidazione controllato  ai  sensi  dell'art.  20
della presente legge. 
 
  Le precedenti norme non si  applicano  alle  societa'  od  enti  in
liquidazione, che continuino la gestione in  base  a  concessione  di
esercizio  provvisorio,  essendo  ad  esse  applicabile  il  disposto
dell'art. 12 della presente legge. 
 
  Il Ministro delle  finanze  e'  autorizzato  ad  emanare  opportune
disposizioni amministrative per l'applicazione delle  predette  norme
agli enti e societa' la cui liquidazione tuttora in corso  sia  stata
iniziata anteriormente al 1° gennaio 1935 ed in confronto  dei  quali
siano stati eseguiti  accertamenti  annuali  con  metodo  diverso  da
quello previsto dal comma primo del presente articolo. 
 
                              Art. 19. 
 
  - Quando nel bilancio di una societa' od ente di cui agli  articoli
11, 12  e  13  della  presento  legge,  relativo  ad  un  determinato
esercizio,  risulti  che  redditi  sottratti  alla  tassazione  negli
esercizi precedenti siano, sotto qualsiasi  forma,  distribuiti  agli
azionisti, la Finanza ha il diritto di accertarli, ai soli fini della
tassazione definitiva di conguaglio, in una  con  gli  altri  redditi
dell'esercizio al quale il bilancio si riferisce. 
 
  La stessa facolta' di accertamento spetta alla Finanza, allorche' i
redditi precedentemente sottratti alla  tassazione  emergano  per  la
prima volta da bilanci relativi alla liquidazione  della  societa'  o
dell'ente. 
 
                              Art. 20. 
 
  - Ai fini della esatta  determinazione  dei  redditi  propri  delle
societa' ed enti indicati agli articoli 11, 12 e  13  della  presente
legge, gli Uffici delle imposte e le Commissioni di  merito  -  oltre
alla facolta' di controllare le voci del bilancio sulla scorta  delle
scritture contabili - hanno altresi' la facolta' di  tener  conto  di
tutti  gli  elementi  e  dati  concreti  da  essi   raccolti,   anche
all'infuori del bilancio e delle  scritture  contabili,  al  fine  di
rettificare impostazioni risultanti dal bilancio e di determinare  il
reddito in conseguenza di tali rettifiche. 
 
  L'Ufficio delle imposte, nell'avviso di accertamento  o  con  altro
atto notificato anche oltre il termine prescritto per detto avviso, e
le Commissioni, nelle loro  decisioni,  sono  tenuti  ad  indicare  i
motivi  in  base  ai  quali  hanno  proceduto  alla  rettifica  delle
impostazioni di bilancio e, in conseguenza, del reddito. 
 
  Qualora le impostazioni di  bilancio  risultino  inattendibili  per
fondata presunzione di frode fiscale, gli Uffici delle imposte  e  le
Commissioni di merito hanno la facolta' di determinare il reddito  da
assoggettare  al  tributo   in   base   alla   situazione   economica
dell'azienda, che sia desunta dagli elementi e dati da essi raccolti,
fermo restando l'obbligo della indicazione dei  motivi  a  norma  del
comma precedente. 
 
                              Art. 21. 
 
  - La esenzione dall'imposta di Ricchezza  Mobile  concessa  dal  1°
comma dell'art. 15 del R. decreto-legge 20 settembre 1926,  n.  1643,
convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 833, ai sussidi, concorsi  e
contributi, largiti per fini di pubblico interesse dallo Stato, dalle
Provincie, dai Comuni e da altri Enti pubblici a favore di enti o  di
privati individui, non esclude che, se dette erogazioni rappresentino
un concorso nelle spese di produzione ed altre passivita' deducibili,
debbano  essere  comprese  fra  i  cespiti  attivi  ai   fini   della
determinazione del reddito annuale tassabile. 
 
                              Art. 22. 
 
  - A decorrere dal 1° gennaio 1936, le disposizioni del primo  comma
dell'art. 15 del Testo Unico approvato con R. decreto 24 agosto 1877,
n. 4021, sono estese a chiunque attenda  all'esercizio  del  credito,
sia esso anche una societa' in accomandita semplice,  o  societa'  in
nome  collettivo  e  di  fatto,  od  un  privato  contribuente.  Tali
societa', ditte  e  persone  sono  quindi  tenute  a  dichiarare  gli
interessi passivi sui depositi in conto corrente ed a risparmio ed a,
pagare direttamente l'imposta relativa, salvo il diritto  di  rivalsa
verso i depositanti. 
 
  Dalla stessa data, le disposizioni dell'art.  60  del  Testo  Unico
sopra citato, concernenti l'accertamento provvisorio e di  conguaglio
dell'imposta relativa agli interessi passivi dei libretti di deposito
o dei conti correnti presso le Casse di risparmio e gli  Istituti  di
credito, sono estese a chiunque - enti, societa' di qualsiasi genere,
privati - eserciti l'industria del credito. 
 
                              Art. 23. 
 
  - Il secondo comma dell'art. 15 del Testo Unico  approvato  con  R.
decreto 24 agosto 1877, n. 4021, e' modificato come appresso: 
 
  Le  provincie,  i  comuni  e  qualsiasi  altro  ente,  societa'  od
individuo dovranno altresi' dichiarare, senza alcuna detrazione e per
tutto il loro ammontare, i premi dei prestiti da essi o da altri  per
loro conto emessi, nonche' i premi delle lotterie di ogni genere  che
non siano esenti  per  concessione  speciale  e  pagare  direttamente
l'imposta relativa, salvo rivalsa verso i creditori. 
 
                              Art. 24. 
 
  - Le societa' di assicurazione  sulla  vita  e  gli  altri  enti  e
societa' debbono dichiarare i vitalizi  dipendenti  da  contratti  di
assicurazione sulla vita comunque costituiti  e  pagare  direttamente
l'imposta relativa con diritto di rivalersene sui creditori. 
 
                              Art. 25. 
 
  - Fra gli assegni di cui agli articoli 15, 16 e 17 del Testo  Unico
approvato con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021,  e  all'articolo  2
del R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5
giugno 1933, n. 683,  sono  comprese  le  gratificazioni,  le  doppie
mensilita',  le  provvigioni  e  cointeressenze,  le  percentuali  di
servizio, le panatiche ed i supplementi  di  ogni  genere,  anche  se
eventuali, occasionali e straordinari. 
 
                              Art. 26. 
 
  -  A  decorrere  dal  1°  gennaio  1936,  le  disposizioni  del  R.
decreto-legge 30 gennaio 1933,  n.  18,  e  del  R.  decreto-legge  3
dicembre 1934, n. 1979,  convertiti  rispettivamente  nelle  leggi  5
giugno 1933, n. 683, ed 8 aprile 1935, n. 662, sono applicabili anche
ad ogni specie di associazioni e di societa' civili, che abbiano alle
proprie dipendenze persone addette all'amministrazione o al  governo,
cura e sfruttamento  dei  loro  beni,  per  gli  stipendi,  pensioni,
emolumenti ed assegni di ogni genere ad esse corrisposti. 
 
  Le stesse disposizioni sono applicabili, dalla stessa data, a tutti
gli  enti  diversi  dallo  Stato  per  i  quali  sia   stabilita   la
classificazione in categoria D degli stipendi, delle  pensioni  e  di
ogni assegno in genere da  essi  corrisposto  ai  propri  dipendenti,
nonche' a tutti gli enti che siano, agli effetti fiscali,  equiparati
alle Amministrazioni dello Stato. 
 
                              Art. 27. 
 
  - Gli stipendi ed ogni altra competenza del personale addetto  alle
aziende esercenti ferrovie e tramvie urbane ed intercomunali e  linee
di navigazione interna, gestite da Enti morali - diversi dallo Stato,
dalle provincie e dai comuni - e societa', ed alle aziende  esercenti
pubblici   servizi   automobilistici   e   reti   telefoniche    sono
classificati, dal 1° gennaio 1936, in categoria  C-2  e  tassati  per
ruolo con le norme stabilite nel R. decreto-legge 30 gennaio 1933, n.
18, e nel R. decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1979,  rispettivamente
convertiti nelle leggi 5 giugno 1933, n. 683, e  8  aprile  1935,  n.
662. 
 
  Tutte le disposizioni contrarie sono abrogate. 
 
                              Art. 28. 
 
  - All'art. 5 del R. decreto 30  dicembre  1923,  n.  3069,  per  la
rivalutazione generale del reddito dei fabbricati,  viene  sostituito
il seguente, con effetto dal 1° gennaio 1937. 
 
  Il reddito dei fabbricati e delle altre stabili costruzioni, che, a
termini delle vigenti disposizioni legislative, costituiscono opifici
industriali,  e'  soggetto  ad  imposta  di  Ricchezza  mobile  quale
elemento  del  complessivo   reddito   di   categoria   B   derivante
dall'industria esercitata nell'opificio, a condizione che l'industria
sia esercitata direttamente dal proprietario del fabbricato. 
 
  Quando  l'industria   non   venga   esercitata   direttamente   dal
proprietario,  il  canone  di  affitto  sara'  soggetto   all'imposta
immobiliare, secondo le norme proprie all'imposta medesima. 
 
  Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese, con effetto
dal  1°  gennaio  1937,  ai  fabbricati   destinati   a   teatri,   a
cinematografi, ad alberghi, nonche' ai fabbricati  costruiti  per  le
speciali  esigenze  di  una   specifica   attivita'   industriale   o
commerciale, e  tali  da  non  essere  suscettibili  di  destinazione
ordinaria senza radicali trasformazioni. 
 
  Nella prima applicazione  del  combinato  disposto  dei  precedenti
commi primo e terzo, quando non si faccia luogo pel 1937 alla normale
revisione del reddito di Ricchezza Mobile anteriormente accertato per
l'esercizio  commerciale  ed   industriale,   l'Ufficio   aggiungera'
senz'altro a detto reddito mobiliare quello imponibile gia' accertato
agli effetti dell'imposta sui fabbricati. 
 
  Il reddito complessivo di categoria B  cosi'  determinato  restera'
fermo  fino  a  quando  non  venga  rettificato  dal  contribuente  o
dall'Ufficio. 
 
                              Art. 29. 
 
  - A partire dal 1° gennaio 1936, le cantine  sociali,  le  latterie
sociali e turnarie,  i  consorzi  di  produttori  e  le  associazioni
similari,  comunque  costituiti,  aventi   per   oggetto   successive
manipolazioni o lavorazioni dei prodotti  del  suolo,  conferiti  dai
singoli partecipanti, sono soggetti all'imposta sui  redditi  agrari,
come  unico  contribuente  per   il   reddito   derivante   da   tali
manipolazioni e lavorazioni fatte collettivamente, con l'aliquota del
5 per cento. 
 
  Agli effetti  del  precedente  comma,  il  prodotto  dei  fondi  di
spettanza dei coloni e mezzadri, anche se  conferito  dai  rispettivi
proprietari od affittuari, si considera come prodotto di fondi propri
o dei fondi compresi nell'affittanza agraria. 
 
  Gli enti indicati nel primo comma del presente articolo, in  quanto
siano costituiti in forma di societa' anonima od in  accomandita  per
azioni, ed in consorzi di produttori tenuti per legge o  per  statuto
alla compilazione di bilanci annuali, saranno assoggettati ad imposta
sulle risultanze dei rispettivi  bilanci,  ai  termini  dell'art.  12
della presente legge. 
 
                              Art. 30. 
 
  - A partire dal 1° gennaio  1936,  sono  considerati  come  facenti
parte del reddito  agrario  contemplato  dalle  vigenti  disposizioni
anche i  redditi  che,  dopo  la  prima  manipolazione  dei  prodotti
agricoli, sono realizzati con manipolazioni e lavorazioni successive,
tanto dai proprietari  diretti  coltivatori,  quanto  da  coloro  che
attendono alla coltura dei  fondi  rustici  in  qualita'  di  coloni,
mezzadri e simili, ferme restando, rispettivamente,  le  disposizioni
in vigore per le  aliquote  delle  imposte  erariali  ed  ogni  altro
tributo diretto, nonche' per i minimi imponibili. 
 
  La disposizione del comma  precedente  non  si  applica  quando  le
operazioni in esso contemplate rappresentino  una  industria  diversa
dal normale ciclo produttivo agrario, secondo i principi ed  entro  i
limiti della tecnica che lo governa. 
 
  E' del pari esclusa  l'applicazione  del  primo  comma  ai  redditi
dipendenti da  qualsiasi  fase  di  manipolazione  e  lavorazione  di
prodotti di fondi che non siano  propri  o  condotti  in  affitto,  o
mezzadria o colonia. 
 
                               Art. 31 
 
  - Per l'anno 1936, coloro che intendono valersi delle  disposizioni
dei precedenti articoli 29 e 30, debbono farne  domanda  agli  Uffici
delle imposte entro  due  mesi  dalla  pubblicazione  della  presente
legge. 
 
                              Art. 32. 
 
  - All'art. 64 del Testo Unico approvato con R.  decreto  24  agosto
1877, n. 4021, e' aggiunto il seguente comma: 
 
  Rimane,  inoltre,  sospesa  la  iscrizione  a  ruolo  dei   redditi
dipendenti da crediti verso debitori dei quali sia  stato  dichiarato
il fallimento, se, all'epoca della formazione del ruolo, sia  scaduto
il termine fissato dall'articolo 691, n. 5, del Codice di  commercio,
per presentare alla cancelleria del tribunale  le  dichiarazioni  dei
crediti. 
 
                              Art. 33. 
 
  - Tutti i datori di lavoro,  che  a'  sensi  del  decreto-legge  30
gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683,  e
delle successive estensioni e modifiche, sono tenuti a presentare  le
dichiarazioni dei redditi di  categoria  C-2  e  D  sui  quali  hanno
l'obbligo di esercitare la rivalsa dell'imposta pagata, sono  tenuti,
a decorrere dal 1°  gennaio  1936,  ad  impiantare  ed  a  conservare
regolarmente scritture idonee alla verifica  da  parte  degli  uffici
degli emolumenti di ogni genere pagati ai singoli prestatori  d'opera
e dell'imposta ad essi ritenuta. 
 
  In mancanza di tali registri o in caso  di  loro  inattendibilita',
gli Uffici delle imposte sono autorizzati a procedere ad accertamenti
induttivi globali a carico dei datori di lavoro, con applicazione, se
del caso, delle pene previste per infedele od omessa denuncia  e  per
il non dimostrato esercizio della rivalsa obbligatoria. 
 
                              Art. 34. 
 
  - Le decisioni della Commissione centrale debbono essere notificate
entro il termine di tre mesi dal giorno in cui  esse  sono  pervenute
all'Ufficio. Trascorso tale termine, la decisione diviene  definitiva
per la Finanza,  salvo  il  diritto  del  contribuente  dl  ricorrere
all'Autorita' giudiziaria nel termine di sei mesi dalla notifica. 
 
  Quando la decisione sia stata  notificata  entro  i  tre  mesi  dal
giorno in cui e' pervenuta all'Ufficio,  la  Finanza  puo'  ricorrere
all'Autorita' giudiziaria nel termine di sei mesi  dal  giorno  della
notifica. 
 
                              Art. 35. 
 
  -  A  tenore  dell'ultimo  comma  dell'art.  120  del   Regolamento
approvato con R. decreto 11 luglio 1907, n. 560, nel caso di  ricorso
all'Autorita' giudiziaria da parte  dell'Amministrazione  finanziaria
contro  i  deliberati  della  Commissione  centrale  per  le  imposte
dirette, non si fara' luogo allo sgravio o rimborso della imposta, se
non quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. 
 
                              Art. 36. 
 
  - Nei casi di cessione di un esercizio di industria o di commercio,
di cui all'articolo 63 del Testo Unico approvato con  R.  decreto  24
agosto 1877, n. 4021, il nuovo esercente e' solidalmente responsabile
dell'imposta per i redditi di categoria B e C-2 dovuta, per l'anno in
corso e per l'anno  anteriore,  dai  precedenti  esercenti,  sia  per
l'imposta che sia gia' stata iscritta nei ruoli, sia per  quella  che
sia ancora da iscrivere in dipendenza di accertamenti gia' notificati
prima dell'avvenuta cessione. 
 
  Le stesse norme si applicano nel caso di cessione o di sostituzione
nell'esercizio di mezzi di trasporto in servizio pubblico e  di  navi
mercantili e pescherecce. 
 
                              Art. 37. 
 
  - Le disposizioni contenute nell'art. 69 del Testo Unico  approvato
con R. decreto 24 agosto 1877, n. 4021, si applicano anche ai redditi
dipendenti  da  rapporti  d'impiego  o  di  lavoro,  come   stipendi,
pensioni, assegni, indennita' di licenziamento e simili. 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 8 giugno 1936 - Anno XIV 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                         MUSSOLINI - DI REVEL - SOLMI 
 
  Visto, il Guardasigilli: SOLMI.