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REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1133

Modifica alla tabella approvata con R. decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. (029U1133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/1929
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vigente al 10/06/2026
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Testo in vigore dal:  28-7-1929

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura;
Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione del suddetto decreto-legge, approvato con Nostro decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il n. 8 della tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, sopra citato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico



Il n. 8 della tabella approvata con Nostro decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, è così modificato:

8. - Personale addetto ai trasporti di persone e di merci:

Personale addetto ai lavori di carico e scarico, esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro non abbiano carattere di discontinuità.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Martelli.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1929 - Anno VII
Atti del governo, registro 286, foglio 39. - Mancini.