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REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1923, n. 692

Relativo alla limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura. (023U0692)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/08/1923
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1999)
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Testo in vigore dal:  25-8-1999
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, Ministro per l'interno e coi Ministri per l'agricoltura, per l'industria ed il commercio e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Orario massimo normale di lavoro.


La durata massima normale della giornata di lavoro degli operai ed impiegati nelle aziende industriali o commerciali di qualunque natura, anche se abbiano carattere di Istituti di insegnamento professionale o di beneficenza, come pure negli uffici, nei lavori pubblici, negli ospedali ovunque è prestato un lavoro salariato o stipendiato alle dipendenze o sotto il controllo diretto altrui, non potrà eccedere le otto ore al giorno o le 48 ore settimanali di lavoro effettivo. (1)
((5))


Il presente decreto non si applica al personale addetto ai lavori domestici, al personale direttivo delle aziende ed ai commessi viaggiatori.(4)

Per i lavori eseguiti a bordo delle navi, per gli uffici ed i servizi pubblici, anche se gestiti da assuntori privati, si provvederà con separate disposizioni.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio D.L. 30 giugno 1926, n. 1096, convertito senza modificazioni dalla L. 19 maggio 1927, n. 777, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fino a nuova disposizione, tutte le aziende commerciali ed agricole sono autorizzate ad aumentare di un'ora l'orario di lavoro, dei rispettivi operai ed impiegati, in deroga del R. decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 e dei relativi contratti di lavoro".
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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 14 febbraio 1958, n. 138, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni sulla limitazione dell'orario di lavoro contenute nel regio decreto-legge 15 marzo 1923, numero 692, nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e nella legge 30 ottobre 1955, n. 1079, si applicano anche al personale non viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto dei viaggiatori".
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AGGIORNAMENTO (5)

La L. 23 ottobre 1962, n. 1544, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1964, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, la durata massima normale dell'orario di lavoro non potrà eccedere, per tutti i lavoratori nel sottosuolo delle miniere o che partecipano al processo di estrazione del minerale, esclusi i lavoratori delle miniere di metano, petrolio e materiali lapidei, nonché delle cave e torbiere, fermo restando l'ammontare globale della retribuzione settimanale, le 40 ore settimanali di lavoro effettivo".
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AGGIORNAMENTO (10)

Il Decreto 3 agosto 1999(in G.U. 10/08/1999 N. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nei lavori delle imprese industriali per i quali la contrattazione collettiva nazionale prevede la distribuzione dell'orario di lavoro nei periodi multiperiodali, le quaranta ore settimanali di cui all'art. l del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, come modificato dall'art. 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, potranno essere superate entro i predetti periodi - in ogni caso non superiore ad un anno - purché complessivamente non si ecceda il citato limite medio delle quaranta ore settimanali".