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REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 560

Col quale, a decorrere dal 1° giugno 1923, è abolito il monopolio dei fiammiferi ed è istituita in sua vece una imposta di produzione. (023U0560)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1923 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/01/2002)
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Testo in vigore dal: 11-4-1923
al: 15-3-1938
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della delegazione di poteri conferita al Governo  con  la
legge 3 dicembre 1922, n. 1601; 
 
  Visto l'art. 2 del D.  L.  3  luglio  1921,  n.  848,  nella  parte
riguardante l'abolizione del  monopolio  di  vendita  dei  fiammiferi
istituito col D. L. 31 agosto 1916, n. 1090, allegato  E,  e  la  sua
sostituzione con una imposta di fabbricazione; 
 
  Ritenuto che, a termini dello stesso art. 2,  occorre  disciplinare
con nuovo provvedimento l'applicazione della imposta di fabbricazione
e determinarne anche la data di attuazione; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  segretario  di  Stato  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
 
  A decorrere dal 1° giugno 1923 e' abolito il monopolio  di  vendita
dei fiammiferi disposto col decreto-legge 31 agosto  1916,  n.  1090,
allegato E ed e' istituita in sua vece una imposta  di  fabbricazione
sui fiammiferi di cera e di  legno  (parafinati  o  solforati)  nella
misura seguente: 
 
  Pei fiammiferi di cera: 
 
  in scatole di 100 fiammiferi ognuna cent. 20 (venti). 
 
  Pei fiammiferi di legno parafinati: 
 
  in scatole da 50 fiammiferi ognuna cent. 10 (dieci); 
 
  in  scatole  da  200  fiammiferi  ognuna  (da  camera)   cent.   60
(sessanta); 
 
  in  scatole  da  30  fiammiferi  ognuna  (controvento)   cent.   40
(quaranta); 
 
  in  scatole  da  28  fiammiferi  ognuna  (minerva)   centesimi   15
(quindici). 
 
  Pei fiammiferi di legno solferati: 
 
  in buste o astucci da 100 fiammiferi cent. 10 (dieci). 
 
  Ove i condizionamenti suindicati fossero modificati,  col  consenso
del Ministero delle  finanze,  sara'  variata  in  corrispondenza  la
misura della imposta da pagarsi allo Stato.