stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 19 novembre 1921, n. 1605

Concernente disposizioni in materia di combustibili liquidi (021U1605)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/11/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 (in G.U. 05/05/1925, n. 104).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  26-11-1921 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e con i ministri del tesoro e della giustizia ed affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Tutte le disposizioni dei decreti Luogotenenziali 7 gennaio 1917, n. 35; 23 febbraio 1917, n. 261; 26 aprile 1917, n. 696; 5 agosto 1917, n. 1215; 24 febbraio 1918, n. 284; 21 aprile 1918, n. 583, e i decreti e le ordinanze emanati in applicazione di esse, tanto per la materia dei combustibili fossili, quanto per quella dei combustibili vegetali, che non sono riprodotte o unificate nel presente decreto, cessano di aver vigore.

Tali disposizioni saranno tuttavia applicabili per il regolamento giuridico degli atti o dei contratti posti in essere sotto il loro impero e per la definizione delle relative controversie. Saranno pure applicabili, per la liquidazione delle gestioni in corso, le norme di contabilità di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 261.

Le attribuzioni del Comitato di revisione, istituito con R. decreto 3 giugno 1920, n. 1023, restano limitate, per quanto concerne la gestione dei combustibili nazionali, alla liquidazione della gestione stessa.