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REGIO DECRETO-LEGGE 26 dicembre 1920, n. 1867

Che proroga la temporanea abolizione del dazio doganale sul grano, altri cereali e loro farine, sul semolino e sul riso (020U1867)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/01/1921
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n. 265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  30-1-1921 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro, per l'industria e il commercio e per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1921 gli effetti del Regio decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano, su altri cereali e sulle farine, e furono autorizzati altri provvedimenti, nonché quelli dei decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1664, e 30 giugno 1918, n. 961, con i quali l'abolizione temporanea del dazio venne estesa rispettivamente al semolino e al riso.