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REGIO DECRETO-LEGGE 5 giugno 1920, n. 858

Che proroga l'applicazione del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, relativo all'abolizione temporanea del dazio sul grano, su altri cereali e sulle farine. (020U0858)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/07/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n. 265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  15-7-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, interim per l'industria e il commercio, di concerto con quelli per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono prorogati a tutto il 31 dicembre 1920 gli effetti del R decreto 31 gennaio 1915, n. 50 col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano su altri cereali e sulle farine, e furono autorizzati altri provvedimenti, nonché quelli dei decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915 n. 1664 e 30 giugno 1918, n. 961, con i quali l'abolizione temporanea del dazio venne estesa rispettivamente al semolino e al riso.