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REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1919, n. 2559

Che proroga l'abolizione temporanea del dazio sul grano, altri cereali e loro farine, sul semolino e sul riso, nonchè gli altri provvedimenti emanati, col R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50. (019U2559)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1920
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293 (in G.U. 12/11/1923, n. 265).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  3-2-1920 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli del tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per l'agricoltura, e per l'industria, il commercio, il lavoro, gli approvvigionamenti e consumi alimentari; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1920 gli effetti del R. decreto 31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti temporaneamente il dazio sul grano, su altri cereali e sulle farine, e autorizzati altri provvedimenti, nonché quelli dei decreti Luogotenenziali 21 novembre 1915, n. 1664, e 30 giugno 1918, n. 961, coi quali l'abolizione temporanea del dazio venne estesa rispettivamente al semolino e al riso.