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REGIO DECRETO 30 agosto 1919, n. 1758

Che proroga il termine fissato dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione dei progetti relativi alla costruzione di edifici scolastici. (019U1758)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/10/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-10-1919 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, relativo alla assegnazione di L. 25.000,000 da concedersi a titolo di sussidio per la costruzione di edifici scolastici e alla concessione di mutui a tasso di favore;

Visto il decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, numero 987, col quale fu prorogato al 31 agosto c. m. il termine stabilito dall'art. 1 del detto decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione dei relativi progetti agli uffici scolastici provinciali;

Riconosciuta la necessità di prorogare ancora il suddetto termine;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione agli Uffici scolastici provinciali dei progetti relativi alla costruzione di edifici scolastici è prorogato al 31 dicembre 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 30 agosto 1919.

VITTORIO EMANUELE.

Baccelli.

Visto, Il guardasigilli: Mortara.