stai visualizzando l'atto

DECRETO LUOGOTENENZIALE 6 aprile 1919, n. 846

Che autorizza la concessione di sussidi e di mutui a favore dei Comuni per la costruzione di edifici scolastici. (019U0846)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1919 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/1920)
nascondi
Testo in vigore dal: 10-3-1920
aggiornamenti all'articolo
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visto l'art. 7 del decreto Luogotenenziale  17  novembre  1918,  n.
1698; 
 
  Veduta la deliberazione  in  data  4  febbraio  1919  del  Comitato
interministeriale per la sistemazione delle industrie di guerra,  che
assegna al Ministero della istruzione pubblica sul fondo  di  L.  500
milioni, per opere di utilita' pubblica, di  cui  al  citato  decreto
Luogotenenziale, la somma di L. 85 milioni; 
 
  Riconosciuta la opportunita' di destinare su tale somma  una  quota
di L. 25 milioni per la costruzione di piccoli edifici scolastici nei
Comuni che abbiano  progetti  gia'  pronti,  o  maggiore  urgenza  di
provvedere; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di  Stato  per  l'istruzione
pubblica, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  I Comuni, i quali entro il 30 giugno  1919  presenteranno  progetti
per la  costruzione  di  edifici  scolastici  potranno  ottenere  dal
Ministero della istruzione pubblica sussidi pari a meta' della  spesa
prevista e non superiore in ogni modo  a  L.  50.000.  Per  la  spesa
residua i  Comuni  potranno  ottenere  dalla  Cassa  dei  depositi  e
prestiti mutui al tasso di favore del  3%,  rimanendo  a  carico  del
bilancio del Ministero della istruzione pubblica la differenza tra il
saggio normale d'interesse e il 3%. (1) (2) ((3)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 987 ha  disposto  (con
l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 1 del  decreto
Luogotenenziale 6 aprile 1919, n.  846,  per  la  presentazione  agli
uffici scolastici provinciali dei progetti relativi alla  costruzione
di edifici scolastici e' prorogato al 31 agosto 1919". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Regio Decreto 30 agosto 1919, n. 1758 ha disposto (con l'art. 1,
comma  1)  che  "Il  termine  stabilito  dall'art.  1   del   decreto
Luogotenenziale 6 aprile 1919, n.  846,  per  la  presentazione  agli
Uffici scolastici provinciali dei progetti relativi alla  costruzione
di edifici scolastici e' prorogato al 31 dicembre 1919". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Regio Decreto 28 dicembre 1919, n. 2635 ha disposto (con  l'art.
1, comma 1) che "Il termine utile ai fini del decreto Luogotenenziale
6 aprile 1919, n. 846, per la presentazione dei progetti  di  edifici
scolastici agli uffici provinciali scolastici,  e'  prorogato  al  31
marzo 1920".