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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 luglio 1918, n. 1100

Che aumenta di altri cinque milioni il fondo per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, allo scopo di agevolare i prestiti rivolti a favorire le colture alimentari. (018U1100)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1920)
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Testo in vigore dal:  21-8-1918 al: 5-10-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1916, n. 671;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il fondo di 20 milioni, stanziato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035, e elevato a 40 milioni con i decreti Luogotenenziali 11 novembre 1917, n. 1831, e 14 aprile 1918, n. 556, per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, allo scopo di rendere più agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano, altri cereali, legumi e tuberi commestibili, è aumentato di altri cinque milioni che verranno concessi a favore della Cassa di risparmio del Banco di Napoli per le Casse provinciali di credito agrario da essa gestite ai sensi della legge 12 febbraio 1911, n. 70, e per gli altri Istituti di credito agrario di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035.

La somministrazione delle anticipazioni è affidata al Banco di Napoli che avrà facoltà di ripartirle secondo i bisogni dei singoli Istituti e potrà valersi all'uopo anche delle disponibilità che risulteranno esuberanti di fronte alle assegnazioni già stabilite precedentemente a norma dei citati decreti.