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DECRETO LUOGOTENENZIALE 14 aprile 1918, n. 566

Che eleva di altri dieci milioni il fondo stanziato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035 e già aumentato con l'altro decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1831, per anticipazioni agli Istituti di credito agrario. (018U0566)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/05/1918 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1920)
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Testo in vigore dal:  7-5-1918 al: 20-8-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il fondo di lire 20,000,000, stanziato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, num 1035, ed elevato a 30,000,000 con decreto Luogotenenziale 11 novembre 1917, n. 1831; per anticipazioni agli Istituti di credito agrario allo scopo di rendere più agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano, di altri cereali, di legumi e tuberi commestibili, è aumentato di altri 10,000,000 che verranno concessi a favore della Cassa di Risparmio del Banco di Napoli per le Casse provinciali dì credito agrario da essa gestite, ai sensi della legge 2 febbraio 1911, n. 70, e per gli altri Istituti nazionali di credito agrario di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035.

La somministrazione delle anticipazioni è affidata al Banco di Napoli, che avrà facoltà di ripartirle secondo i bisogni dei singoli Istituti e potrà valersi all'uopo anche delle disponibilità che risulteranno esuberanti di fronte alle assegnazioni già stabilite precedentemente a norma dei citati decreti.