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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 novembre 1917, n. 1831

Col quale è aumentato di dieci milioni il fondo stanziato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035, per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, allo scopo di agevolare determinati prestiti. (017U1831)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/11/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/11/1920)
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Testo in vigore dal:  16-11-1917 al: 6-5-1918
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TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
In forza dei poteri conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto col ministro del tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il fondo di lire venti milioni, stanziato con decreto Luogotenenziale 28 giugno 1917, n. 1035, per anticipazioni agli Istituti di credito agrario, allo scopo di rendere più agevoli i prestiti rivolti a favorire la coltivazione del grano, di altri cereali, di legumi e di tuberi commestibili, è aumentato di lire dieci milioni, che verranno concessi a favore della Cassa di risparmio del Banco di Napoli, per le Casse provinciali di credito agrario da essa gestite ai sensi della legge 2 febbraio 1911, n. 70.