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DECRETO LUOGOTENENZIALE 3 dicembre 1916, n. 1704

Col quale viene prorogata al 30 giugno 1917 l'abolizione temporanea del dazio sui cereali e loro derivati. (016U1704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/12/1916
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Testo in vigore dal: 31-12-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sulla proposta  del  presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  di
concerto  coi  ministri  segretari  di  Stato  per  le  finanze,  per
l'interno, per il tesoro, per i trasporti marittimi e ferroviari, per
l'agricoltura, e per l'industria, commercio e lavoro; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1917 gli effetti del R. decreto
31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono aboliti  temporaneamente  il
dazio sul grano, sugli altri cereali e sulle  farine,  e  autorizzati
altri provvedimenti, nonche' quelli del  decreto  Luogotenenziale  21
novembre 1915, n. 1664, con cui  l'abolizione  temporanea  del  dazio
venne estesa al semolino. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 3 dicembre 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                      Boselli - Meda - Orlando - 
                                        Carcano - Arlotta - Raineri - 
                                        De Nava. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Sacchi.