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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 novembre 1916, n. 1652

Contenente facilitazioni all'avanzamento e disposizioni varie di stato relative agli ufficiali in congedo durante la guerra (016U1652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/12/1916 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 23-12-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re con  la  legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge  2  luglio  1896,  n.254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito e successive modificazioni; 
 
  Visto il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento,
approvato con R.  decreto  21  luglio  1907,  n.  626,  e  successive
modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e
dei servizi dipendenti dal Ministero della guerra, approvato  con  R.
decreto 14 luglio 1898, n. 525, e successive modificazioni; 
 
  Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e  militari,
approvato con R. decreto  21  febbraio  1895,  n.  70,  e  successive
modificazioni; 
 
  Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli  ufficiali
del R. esercito e della R. marina; 
 
  Visto il regolamento  per  l'applicazione  della  legge  anzidetta,
approvato con R. decreto 18 luglio 1912, n. 867, e modificato con  R.
decreto 10 aprile 1913, n. 384; 
 
  Visti i RR. decreti del 4 dicembre 1898, n. 507;  del  10  novembre
1910, n. 911; del 15 novembre 1914, numero  1249;  del.  31  dicembre
1914, n. 1431; del 10 gennaio 1915, n. 9; del 15 aprile 1915, n. 473;
del 25 maggio 1915, n. 767; 
 
  Visti i decreti  Luogotenenziali  dell'11  luglio  1915,  n.  1062;
dell'11 luglio 1915, nn. 1083 e 1084; del 22 agosto  1915,  n.  1293;
del 12 settembre 1915, n. 1395, del 19 settembre 1915, n.  1456;  del
26 settembre 1915, n. 1494; del 14 novembre 1915,  n.  1646;  del  31
dicembre 1915, n. 1842; del 21 aprile 1916, n.  466;  del  18  maggio
1916, n. 666; 
 
  Visto R. il decreto 22 maggio 1915, n. 690, col quale e' indetta la
mobilitazione generale del R. esercito; 
 
  Visto il R. decreto 22 maggio 1915, n. 703, col quale  e'  ordinato
lo stato di guerra per alcuni territori del Regno; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale del 24 giugno 1915, n.  1018,  col
quale le disposizioni per l'avanzamento nel R. esercito  relative  al
tempo di guerra sono estese a tutte  le  truppe  anche  se  dislocate
fuori dei territori da considerarsi in istato di guerra; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra, di concerto con quello del tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
 
  Le disposizioni del decreto Luogotenenziale dell'11 luglio 1915, n.
1062, sono abrogate e sostituite dalle seguenti: 
 
  Per la durata della guerra, l'ufficiale in  congedo,  di  qualunque
categoria, richiamato in servizio, il  quale  abbia  prestato  almeno
quattro  mesi  di  servizio   presso   comandi,   corpi   o   servizi
dell'esercito operante,  potra'  essere  proposto  per  l'avanzamento
insieme con gli ufficiali in  servizio  attivo  permanente,  di  pari
grado ed anzianita', con le stesse norme vigenti per questi. 
 
  Non fa impedimento alla proposta anzidetta la esclusione definitiva
dall'avanzamento che fosse stata pronunziata a carico  dell'ufficiale
in tempo di pace.