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DECRETO LUOGOTENENZIALE 1 giugno 1916, n. 684

Col quale viene prorogata la sospensione del dazio sul grano, altri cereali e loro farine a tutto il 31 dicembre 1916. (016U0684)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1916
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Testo in vigore dal: 21-6-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per Volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata e dei poteri  conferiti  al
Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri segretari
di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per  i  lavori
pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono prorogati a tutto il 31  dicembre  1916  gli  effetti  del  R.
decreto  31  gennaio  1915,  n.  50,   col   quale   furono   aboliti
temporaneamente i dazi sul grano, su gli altri cereali e sulle farine
e  autorizzati  altri  provvedimenti,  nonche'  quelli  del   decreto
Luogotenenziale 21 novembre  1915,  n.  1664,  con  cui  l'abolizione
temporanea del dazio venne estesa al semolino. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 1° giugno 1916. 
 
                          TOMASO DI SAVOIA. 
 
                                         Salandra - Daneo - Carcano - 
                                        Corsi - Ciuffelli - Cavasola. 
 
  Visto, Il guardasigilli: Orlando.