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DECRETO LUOGOTENENZIALE 21 novembre 1915, n. 1664

Riguardante l'abolizione temporanea del dazio sul grano e sugli altri cereali, e sul semolino (015U1664)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/12/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/01/1921)
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Testo in vigore dal: 15-12-1915
al: 20-6-1916
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri,  ministro
segretario di Stato per l'interno, di concerto coi ministri segretari
di Stato per le finanze, per il tesoro, per la marina, per  i  lavori
pubblici e per l'agricoltura, industria e commercio; 
 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Sono prorogati a tutto il 30 giugno 1916 gli effetti del R. decreto
31 gennaio 1915, n. 50, col quale furono  aboliti  temporaneamente  i
dazi sul grano, sugli altri cereali  e  sulle  farine  e  autorizzati
altri provvedimenti.