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DECRETO LUOGOTENENZIALE 11 luglio 1915, n. 1083

Col quale possono essere riassunti in servizio, per la durata della guerra e col loro grado, gli ufficiali dimissionari, gli eliminati dai ruoli ed i revocati. (015U1083)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/1915 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/1921)
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Testo in vigore dal: 22-2-1921
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                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' della facolta' a Noi delegata; 
 
  In virtu' delle facolta' conferite al Governo del Re con  la  legge
22 maggio 1915, n. 671; 
 
  Vista la legge 48 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli  ufficiali
del R. esercito e della R. marina; 
 
  Visto il R.  decreto  18  luglio  1912,  n.  867,  che  approva  il
regolamento per l'applicazione della legge 18 luglio 1912, n. 806; 
 
  Vista la legge 2 luglio  1896,  n.  254,  sull'avanzamento  nel  R.
esercito e successive modificazioni; 
 
  Considerata l'opportunita' di valersi, per la durata della  guerra,
dell'opera volontariamente offerta dagli  ufficiali  dimissionari,  o
che incorsero  nella  perdita  del  grado  per  cause  non  contrarie
all'onore; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario  di  Stato  per  gli  affari
della guerra; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministero della guerra ha facolta' di  riassumere  in  servizio,
per la durata  della  guerra,  e  col  grado  rivestito  prima  della
cessazione dal servizio stesso e previa domanda degli interessati: 
 
    a) gli ufficiali dimissionari; 
 
    b) gli ufficiali eliminati dai ruoli; 
 
    c) gli ufficiali rivocati dall'impiego  in  base  alla  legge  25
maggio 1852, n. 1376, sullo stato degli ufficiali. 
 
    d) gli ufficiali collocati in riforma che, in  seguito  a  visita
delle autorita' sanitarie militari, siano giudicati idonei. (1) 
 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Decreto Luogotenenziale 20 novembre 1916, n.  1652  ha  disposto
(con l'art. 16, comma 1) che la presente modifica avra'  applicazione
a partire dall'8 dicembre 1916. 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il Regio Decreto 14 novembre 1920, n. 1944 ha disposto (con  l'art.
1, comma 1, lettera b)) che "Sono prorogate fino al 30  aprile  1921,
le seguenti disposizioni: 
  [...] 
  b) Avanzamento e stato degli ufficiali: 
  [...] 
  decreto  Luogotenenziale  11  luglio  1915,  n.  1083  [...]  tutti
limitatamente agli effetti della conservazione del grado di ufficiale
conferito per la durata della guerra". 
  Ha inoltre disposto  (con  l'art.  5,  comma  1)  che  la  presente
disposizione avra' effetto dal 1 novembre 1920. 
  Inoltre, nel modificare l'art. 12 del  Decreto  Luogotenenziale  20
novembre 1916, n. 1652, ha conseguentemente disposto (con  l'art.  1,
comma 1, lettera b)) che "Sono prorogate fino al 30 aprile  1921,  le
seguenti disposizioni: [...] Art. 12 del decreto  Luogotenenziale  20
novembre 1915, n. 1652".