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REGIO DECRETO 24 dicembre 1911, n. 1497

Col quale viene approvato il nuovo testo unico sulle leggi sul reclutamento del R. esercito. (011U1497)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/1912 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  17-3-1912 al: 25-8-1914
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il testo Unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con decreto Reale del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3ª);
Vista la legge 30 giugno 1910, n. 362, con la quale furono modificate alcune disposizioni del detto testo unico e fu data facoltà al Nostro Governo di pubblicare un nuovo testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito introducendo in esso quelle modificazioni che, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno ritenute necessarie per emendarne le disposizioni o coordinarle tra loro e con quelle del Codice penale per l'esercito e delle altre leggi;
Visto il Codice penale approvato con R. decreto 30 giugno 1889, n. 6133 (serie 3ª);
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
A testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito rimane approvato il seguente testo:
Legge
sul reclutamento del R. esercito

Capo

I. Del servizio militare e dell'obbligo di concorrere alla leva

Art. 1



(Art. 4 testo unico 6 agosto 1888).

Tutti i cittadini dello Stato sono soggetti alla leva. Ciascuno fa parte della classe di leva dell'anno in cui nacque e perciò ciascuna classe comprende tutti i maschi nati dal primo all'ultimo giorno di uno stesso anno.

Nei tempi normali concorrono alla leva nell'anno in cui compiono il vigesimo dell'età loro.

Possono esservi chiamati anche prima, quando lo esigano contingenze straordinarie.

Art. 2.

(Art. 5 testo unico 6 agosto 1888).

Nessun cittadino italiano può essere ammesso a pubblico uffizio se non prova di avere soddisfatto all'obbligo della leva, ovvero non fa risultare di aver chiesta l'inscrizione sulla lista di leva, qualora la classe a cui appartiene non sia stata ancora chiamata.

Art. 3.

(Art. 1 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 1 legge 15 dicembre 1907 n. 763).

Coloro che concorrono alla leva di terra e risultino idonei alle armi debbono essere arruolati nel R. esercito e sono personalmente obbligati al servizio militare dal tempo della leva della classe rispettiva sino al 31 dicembre dell'anno in cui compiono il trentanovesimo di loro età, salvo per gli ufficiali il disposto delle leggi che specialmente li riguardano.

Art. 4.

(Art. 2 testo unico 6 agosto 1888).

I cittadini obbligati al servizio militare, quando non appartengano all'esercito permanente od alla milizia mobile, saranno ascritti alla milizia territoriale.

Art. 5.

(Art. 3 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

Sono esclusi dal servizio militare e non possono far parte del R. esercito i condannati, in applicazione del Codice penale comune, alla pena dell'ergastolo o alla pena della reclusione che abbia per effetto o alla quale sia aggiunta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

I condannati da giudici stranieri a pene che corrispondono a quelle suindicate e per gli stessi reati a cui le dette pene sono applicabili secondo le leggi del Regno, possono essere esclusi dal far parte dal R. esercito per decisione del ministro della guerra.

I condannati in contumacia non sono compresi nella esclusione.

Art. 6.

(Art. 1 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Gli arruolati che non abbiano diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per ragioni di famiglia nei casi previsti dalla presente legge sono assegnati alla 1ª categoria.

Art. 7.

(Art. 7 testo unico 6 agosto 1888).

Una parte degli arruolati di 1ª categoria può essere assegnata al servizio della R. marina militare, prelevandola dagli uomini di statura inferiore a metri 1,60.

Art. 8.

(Art. 1 legge 31 gennaio 1901, n. 23 - Art. 33-bis legge 17 luglio 1910, n. 538).

Gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno il 18° anno di età, possono emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal prefetto o dal sottoprefetto.

I militari di 1ª e di 2ª categoria che non abbiano compiuto il 28° anno di età possono emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di 3ª categoria.

È pure libera l'emigrazione dei militari di 1ª e di 2ª categoria che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi devono notificare la loro partenza al comandante del distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dal presente titolo può essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto Reale su proposta del ministro della guerra.

Capo II.

Organi e circoscrizione del servizio della leva

Art. 9.

(Art. 12 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

Il ministro della guerra provvede e sopraintende a tutte le operazioni della leva militare.

La direzione di queste operazioni nel Regno è, in ciascun circondario, affidata al rispettivo prefetto o sottoprefetto.

All'estero, il servizio della leva è affidato alle RR. autorità diplomatiche e consolari.

Art. 10.

(Art. 13 testo unico 6 agosto 1888).

Le operazioni della leva e le decisioni che non siano di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in conformità del seguente art. 11, sono attribuite in ciascun circondario ad un Consiglio di leva.

Art. 11.

(Art. 14 testo unico 6 agosto 1888).

Spetta all'autorità giudiziaria ordinaria:

1° conoscere delle contravvenzioni alla presente legge, per cui si possa far luogo ad applicazione di pena;

2° definire le questioni di controversa cittadinanza, domicilio od età;

3° pronunciare su contesi diritti civili o di filiazione.

Art. 12.

(Art. 15 testo unico 6 agosto 1888).

In ogni circondario un commissario di leva è incaricato di eseguire sotto la direzione del prefetto o sottoprefetto le varie incombenze relative alla leva. Nei circondari che contano una popolazione superiore a 250.000 abitanti, vi sono due commissari di leva.

Art. 13.

(Art. 16 testo unico 6 agosto 1888).

Il Consiglio di leva è presieduto dal prefetto se ha sede nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto se ha sede nel capoluogo del circondario, o, nel caso d'impedimento dei medesimi, dal funzionario cui spetta di farne le veci, ed è composto di due consiglieri provinciali, designati preventivamente dallo stesso Consiglio provinciale, e di due ufficiali superiori o capitani del R. esercito delegati dal ministro della guerra.

Il Consiglio provinciale dovrà nell'atto di nomina dei detti due consiglieri designare due supplenti.

Assistono alle sedute del Consiglio con voce consultiva il commissario di leva ed un ufficiale dei carabinieri reali.

Il Consiglio di leva è inoltre assistito da un medico.

Art. 14.

(Art. 17 testo unico 6 agosto 1888).

Il Consiglio di leva decide a maggioranza di voti.

L'intervento di tre votanti basta a rendere valide le decisioni.

Qualora si trovino presenti quattro votanti, compreso il presidente, si astiene dal votare ed ha soltanto voce consultiva il più giovane dei consiglieri, od il meno anziano degli ufficiali presenti.

Art. 15.

(Art. 18 testo unico 6 agosto 1888).

Contro le decisioni dei Consigli di leva è ammesso il ricorso al ministro della guerra, osservate le prescrizioni del regolamento.

Il ministro, sentito il parere di una commissione composta di un ufficiale generale, di due consiglieri di Stato e di due ufficiali superiori, potrà annullare le dette decisioni.

I ricorsi preaccennati non sospendono gli effetti delle decisioni dei Consigli di leva.

Art. 16.

(Articoli 10 e 178 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 3 legge 11 luglio 1909, n. 469).

Il servizio della leva nel Regno è organizzato secondo la vigente circoscrizione amministrativa.

Peraltro, salvo la città di Napoli, tutte le altre che comprendono più mandamenti nel loro territorio sono considerate per la leva come costituenti un solo mandamento.

Nelle provincie venete o in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta, agli effetti della leva, il mandamento.

I giovani dell'isola di Capraia sono per la leva aggregati alla città di Livorno e ne fanno parte.

Capo III.

Formazione delle liste di leva

Art. 17.

(Art. 19 tosto unico 6 agosto 1888).

Il primo di gennaio di ciascun anno i sindaci sono in obbligo di far conoscere con espressa notificazione ai giovani che nell'anno incominciante compiono il diciottesimo della loro età, il dovere di farsi inscrivere sulla lista di leva del comune in cui hanno legale domicilio, ed ai loro genitori o tutori l'obbligo che loro è imposto di curarne l'inscrizione.

Art. 18.

(Art. 20 testo unico 6 agosto 1888).

Sono considerati legalmente domiciliati nel comune:

1° i giovani, il cui padre o tutore abbia domicilio nel comune, non ostante che essi giovani dimorino altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti, o figli d'un espatriato, o d'un militare in effettivo servizio, o prigioniero di guerra, che abbia avuto l'ultimo domicilio nel comune;

2° i giovani ammogliati, il cui padre, od in mancanza di questo la madre, abbia domicilio nel comune, salvochè giustifichino di aver legale domicilio in altro comune;

3° i giovani ammogliati domiciliati nel comune sebbene il padre, o in mancanza di questo la madre, abbia altrove domicilio;

4° i giovani nati e domiciliati nel comune, che siano privi di padre, madre e tutore;

5° i giovani residenti nel comune, che, non risultando compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro inscrizione in altro comune;

6° i giovani nati in un comune dello Stato, i quali non provino di appartenere ad altro Stato;

7° i giovani stranieri di origine naturalizzati e domiciliati nel comune;

8° gli esposti dimoranti nel comune, ed i ricoverati negli ospizi che vi sono stabiliti.

Sarà considerato come domicilio legale del giovane nato e dimorante all'estero il comune ove esso e la sua famiglia furono ultimamente domiciliati nello Stato.

Art. 19.

(Art. 21 testo unico 6 agosto 1888).

I giovani domiciliati nel comune, la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici, e che sieno riputati notoriamente di età che li renda soggetti alla leva, devono egualmente essere inscritti sulle liste; parimente vi sono inscritti i giovani che per età presunta si presentano spontanei alla inscrizione, o vi sono dichiarati soggetti dal padre, dalla madre o dal tutore.

Art. 20.

(Art. 22 testo unico 6 agosto 1888).

La lista di leva è compilata per cura del sindaco entro lo stesso mese di gennaio sulle dichiarazioni di cui nell'art. 17 e sulle indagini da farsi nei registri dello stato civile, come pure in dipendenza, di altri documenti ed informazioni.

Il primo del successivo mese di febbraio e per quindici giorni consecutivi, è, per cura del sindaco, pubblicato l'elenco dei giovani inscritti su detta lista.

Art. 21.

(Art. 23 testo unico 6 agosto 1888).

Nel corso dello stesso mese di febbraio il sindaco deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni, od i richiami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori quali che siano.

Art. 22.

(Art. 24 testo unico 6 agosto 1888).

La Giunta municipale esamina la lista di leva, ed, occorrendo, la rettifica a riguardo dei giovani che in qualsiasi modo risultino omessi o inscritti indebitamente; e tenendo conto delle osservazioni, dichiarazioni e richiami, di cui nel precedente art. 21, fa eseguire le modificazioni, le aggiunte e le cancellazioni che siano necessarie.

Art. 23.

(Art. 25 testo unico 6 agosto 1888).

Compiuta la verificazione, la lista è firmata dal sindaco e dagli assessori che ne fecero l'esame, e trasmessa per copia autentica, al prefetto o sottoprefetto del rispettivo circondario nei dieci giorni immediatamente successivi.

Art. 24.

(Art. 26 teste unico 6 agosto 1888).

Gl'inscritti menzionati nell'articolo 19 sono cancellati dalla lista di leva, se prima della verificazione definitiva comprovino di avere età minore della presunta.

Art. 25.

(Art. 27 testo unico 6 agosto 1888).

Il sindaco inscrive ulteriormente sulla lista di leva, i giovani della classe chiamata che si presentino spontanei, o vengano scoperti, o denunciati omessi, tiene conto delle mutazioni che succedono intorno alla situazione degli inscritti, e prende nota delle variazioni a cui possa andar soggetta la lista dal momento della sua trasmissione al prefetto o sottoprefetto sino a quello della verificazione definitiva.

Art. 26.

(Art. 28 testo unico 6 agosto 1888).

Sulla lista di leva della prima classe da chiamarsi debbono aggiungersi:

1° gli omessi imputati di essersi sottratti alla inscrizione ed assolti dai tribunali ordinari;

2° gli omessi in leve anteriori, di cui nell'articolo 37 e quegli altri che siansi presentati spontanei per essere inscritti, prima o dopo che siasi scoperta la loro omissione.

Art. 27.

(Art. 29 testo unico 6 agosto 1888).

Debbono aggiungere egualmente e porre in capo di lista, gl'inscritti di leve anteriori che si trovino in una delle condizioni sotto specificate:

1° cancellati, esentati dal servizio di 1ª categoria ed assegnati alla 2ª o alla 3ª, o riformati in leve anteriori, e riconosciuti in seguito nel caso preveduto dall'art. 50;

2° riformati di leve anteriori successivamente riconosciuti abili di cui all'art. 62;

3° dichiarati rivedibili dal Consiglio di leva o rimandati in applicazione degli articoli 49, 51, 58 e 60.

Devono altresì essere inscritti in capo di lista gli omessi di leve anteriori che a tenore dell'art. 136 sono considerati rei di essersi sottratti alla leva, nonché gli omessi colpevoli del reato definito dall'art. 137.

Capo IV.

Chiamata alla leva

Art. 28.

(Art. 30 testo unico 6 agosto 1888 - Legge 15 dicembre 1907, n. 763).

La leva si opera in due periodi di tempo.

Nel primo periodo, la cui durata è stabilita dal ministro della guerra, ha luogo la sessione ordinaria nella quale i Consigli di leva procedono alla verificazione definitiva delle liste, alla estrazione a sorte, all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti.

Nel secondo periodo, la cui durata è fino all'apertura della leva successiva, i Consigli di leva all'uopo convocati in sedute straordinarie, procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli inscritti pei quali tali operazioni non potettero aver luogo durante la sessione ordinaria, ed alla assegnazione alla 2ª o 3ª categoria degli arruolati che ne comprovassero il diritto dopo la chiusura di detta sessione.

Art. 29.

(Art. 31 testo unico 6 agosto 1888).

Il prefetto o il sottoprefetto provvede che il Consiglio di leva del rispettivo circondario si riunisca per proclamare l'apertura della leva, per determinare i giorni in cui debbono aver luogo presso il Consiglio di leva le operazioni per ciascun mandamento, e per adottare quegli altri provvedimenti che possono accelerare il compimento delle operazioni medesime.

Art. 30.

(Art. 33 testo unico 6 agosto 1888).

Il prefetto o il sottoprefetto fa pubblicare in tutti i comuni del rispettivo circondario l'ordine della leva ed il manifesto col quale sono indicati il luogo, il giorno e l'ora in cui si eseguiranno presso il Consiglio di leva le operazioni per ciascun mandamento.

Art. 31.

(Art. 32 testo unico 6 agosto 1888).

Per cura del sindaco è nello stesso tempo pubblicato l'elenco nominativo degl'inscritti chiamati alla leva.

Capo V.

Verificazione definitiva delle liste, estrazione a sorte, esame personale ed arruolamento

Art. 32.

(Art. 55 testo unico 6 agosto 1888).

Le amministrazioni delle città capoluoghi di circondario ove hanno sede i Consigli di leva, provvedono apposito locale colle suppellettili ed accessori occorrenti per le riunioni.

Art. 33.

(Art. 56 testo unico 6 agosto 1888).

Le sedute dei Consigli di leva sono pubbliche, e devono intervenirvi sindaci assistiti dai segretari comunali nell'interesse dei loro amministrati.

Alle medesime sedute hanno obbligo d'intervenire nei giorni designati pel rispettivo mandamento tutti indistintamente gli inscritti, e i non intervenuti si hanno per renitenti giusta l'art. 142, fatta eccezione per i giovani di cui all'art. 47.

Art. 34.

(Art. 3 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Gli inscritti di leva per recarsi dal comune di residenza al capoluogo del circondario dove debbono presentarsi al Consiglio di leva, e per ritornarne, fruiscono della tariffa dei trasporti militari.

Agli inscritti riconosciuti indigenti, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, è corrisposta un'indennità di soggiorno per il tempo in cui rimangono a disposizione del Consiglio di leva; e qualora debbano per lo scopo anzidetto percorrere, tra andata e ritorno, distanze superiori a venti chilometri, è dovuto anche il pagamento dei mezzi di viaggio.

Art. 35.

(Art. 34 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 2 legge 30 giugno 1910, n. 362).

All'inizio delle operazioni di ciascun mandamento di leva il Consiglio procede alla verificazione delle liste di leva dei comuni del mandamento medesimo.

Art. 36.

(Art. 35 testo unico 6 agosto 1888).

Il Consiglio di leva aggiunge sulle liste di ogni comune le inscrizioni che i sindaci hanno ulteriormente effettuate e cancella quelle che si riconoscono insussistenti.

Cancella inoltre gl'inscritti che al tempo della chiamata della leva risultano nelle condizioni stabilite dalla legge sulla leva marittima.

Art. 37.

(Art. 36 testo unico 6 agosto 1888).

Il presidente del Consiglio di leva fa quindi leggere ad alta voce le liste così rettificate, ed invita pubblicamente gli astanti a dichiarare se a loro avviso sia occorsa alcuna omissione, sulle osservazioni dei sindaci e degl'inscritti od aventi causa statuisce a tenore della presente legge.

Le liste così verificate e sottoscritte dal presidente del Consiglio di leva e dai sindaci sono da considerarsi chiuse definitivamente, rimandando alla prima ventura leva coloro che posteriormente fossero riconosciuti omessi.

Art. 38.

(Art. 58 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 2 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Il Consiglio procede poscia all'estrazione a sorte e allo esame personale degli inscritti secondo l'ordine in cui sono posti sulla lista di leva: pronuncia l'esclusione di coloro che si trovassero nei casi preveduti dall'art. 5; delibera sulla idoneità al servizio militare di tutti gli altri, e nei casi specificati dalla presente legge li dichiara o riformati o rivedibili, li assegna alla 2ª o alla 3ª categoria o li ammette alla surrogazione di fratello.

Art. 39.

(Art. 40 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 2 legge 30 giugno 1910, n. 362).

L'estrazione a sorte si eseguisce per mandamento secondo l'ordine stabilito dal Consiglio di leva nella sua prima seduta.

Per i mandamenti composti di più comuni la sorte decide dell'ordine in cui questi sono chiamati all'estrazione.

Art. 40.

(Articoli 38 e 39 testo unico 6 agosto 1888).

I primi numeri sono attribuiti di diritto ai capi lista di cui all'art. 27 nell'ordine stabilito dall'art. 45 e sono perciò esclusi dall'estrazione.

Tutti gli altri numeri sono devoluti ai rimanenti inscritti sulle liste di leva e sono espressi in cifra sopra schede uniformi, le quali sono riposte in un'urna dal presidente del Consiglio di leva, in vista dell'adunanza con dichiarazione ad alta voce del numero totale di esse.

Art. 41.

(Articoli 40 e 41 testo unico 6 agosto 1888).

Gl'inscritti di ciascun comune estraggono personalmente il loro numero ed, in loro mancanza, l'estrazione è fatta dal padre o dal sindaco.

Il numero estratto è pronunciato a chiara voce e scritto in tutte lettere sulla lista di leva a lato del nome, dell'inscritto estraente.

Art. 42.

(Art. 42 testo unico 6 agosto 1888).

Durante l'estrazione il presidente del Consiglio di leva si accerta della identità degli estraenti.

Occorrendo equivoco nell'estrazione per identità di cognome e nome, o per altro motivo, il numero estratto appartiene al giovane che fu chiamato e non a quello che lo estrasse.

Art. 43.

(Art. 43 testo unico 6 agosto 1888).

Ove per il numero degli inscritti l'estrazione non si potesse compiere in una sola seduta potrà essere proseguita in altre consecutive, purché a termine di ciascuna di esse l'urna sia chiusa o suggellata in presenza dell'adunanza facendone risultare nel relativo atto verbale.

Art. 44.

(Art. 44 testo unico 6 agosto 1888).

Nel caso che il numero delle schede rinchiuse nell'urna risulti minore di quello degli inscritti, i giovani eccedenti sono ammessi ad una estrazione suppletiva, la quale si eseguisce rimettendo nell'urna altrettante schede quante erano quelle della prima estrazione.

E per contro se il numero delle schede risulti eccedente, le rimanenti nell'urna si hanno per nulle.

Terminata l'estrazione, non può questa, per qualunque motivo, essere ripetuta, e ciascun inscritto riterrà il numero assegnatogli dalla sorte.

Art. 45.

(Art. 45 testo unico 6 agosto 1888).

Coloro che si trovano in capo di lista provenienti da leve anteriori, sono posti nell'ordine della loro classe.

Art. 46.

(Art. 59 testo unico 6 agosto 1888).

All'esame personale degli inscritti sarà proceduto dal Consiglio di leva in presenza del sindaco, per mezzo dei medici chiamati alla seduta.

I casi di esenzione dal servizio di 1ª categoria sono giudicati sulla produzione di documenti autentici e, in mancanza di documenti, sopra la esibizione di certificato rilasciato dal sindaco sulla attestazione di tre padri di famiglia sottoscritti all'atto, domiciliati nello stesso comune e padri di figli che siano soggetti alla leva nel comune medesimo.

Nel caso che un inscritto non giustifichi il diritto invocato alla esenzione di cui sopra, il Consiglio provvede perché sia immediatamente, se idoneo, arruolato in 1ª categoria, salvo a provare successivamente davanti al Consiglio stesso, entro il termine stabilito dall'art. 74, l'invocato diritto alla assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria.

Art. 47.

(Art. 49 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 2 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Il Consiglio di leva potrà riformare senza esame personale i giovani i quali facciano risultare, per mezzo del sindaco e nei modi che saranno determinati dal regolamento, di essere affetti da deformità che possano, senza che occorra il giudizio di persone dell'arte, dichiararsi evidentemente insanabili.

Tali deformità sono descritte nell'elenco delle infermità che esimono dal servizio militare, compilato per l'esecuzione della presente legge.

Nei casi dubbi e ogni qualvolta occorra sospetto di frode il Consiglio dovrà procedere all'esame personale dell'inscritto.

Art. 48.

(Art. 60 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti che non sono esclusi, riformati, dichiarati rivedibili sono tutti dopo l'esame personale immediatamente arruolati al servizio militare, ed il Consiglio, in base ai diritti all'esenzione dal servizio di 1ª categoria, determina quali di essi debbano essere ascritti alla 1ª categoria e quali assegnati alla 2ª o alla 3ª.

Art. 49.

(Art. 62 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti che per qualsiasi legale motivo non possono imprendere il servizio militare prima della chiusura della leva sono rimandati in capo di lista delle leve susseguenti sino a che sia cessato il motivo che diede luogo al loro rimando.

Qualora, cessato il motivo del loro rimando, venissero arruolati ed ascritti alla 1ª categoria, seguiranno per quanto riguarda la decorrenza della ferma, la sorte degli inscritti della leva durante la quale furono arruolati.

Art. 50.

(Art. 63 testo unico 6 agosto 1888).

Le decisioni di cancellazione dalle liste di leva, di riforma o di esenzione dal servizio di 1ª categoria, non sono soggette a revocazione, se non quando venga a risultare essersi le cancellazioni, le riforme e le esenzioni ottenute con documenti falsi o infedeli, o per corruzione, o per il reato definito all'art. 141, salvo per le riforme anche la disposizione contenuta nell'art. 62.

Art. 51.

(Articoli 64 e 65 testo unico 6 agosto 1888).

Allorquando gli inscritti nei dieci giorni posteriori al loro arruolamento presentino ricorso ai magistrati ordinari sulla legalità del medesimo per motivi di cittadinanza, di domicilio, d'età, di diritti civili o di nazione, si sospenderanno a loro riguardo gli effetti dell'arruolamento sino all'emanazione del giudizio.

Se il giudizio sarà protratto oltre il termine del primo periodo della leva in corso, i reclamanti saranno inscritti in capo di lista della leva successiva in attesa dell'esito del giudizio.

Art. 52.

(Art. 66 testo unico 6 agosto 1888).

Le questioni di cui nel precedente art. 51 sono giudicate sommariamente in via d'urgenza dal tribunale del circondario in cui siede il Consiglio di leva, in contraddittorio del prefetto o sottoprefetto, salvo rispettivamente l'appello, e salvo pure il ricorso in Cassazione contro la sentenza pronunciata in grado d'appello.

Art. 53.

(Art. 68 testo unico 6 agosto 1888).

Il superiore in grado, ed a parità di grado il più anziano fra gli ufficiali membri del Consiglio di leva, somministra al comandante del distretto militare gli elementi, che, secondo le decisioni del Consiglio stesso, debbono servire alla formazione dei ruoli degli inscritti assegnati alla 1ª, alla 2ª ed alla 3ª categoria.

Art. 54.

(Art. 71 testo unico 6 agosto 1888).

Il Consiglio di leva si riunisce in sedute suppletive sempre quando sia necessario per compiere le incombenze che gli sono affidate sel condo il disposto dei precedenti articoli di questo capo.

Art. 55.

(Art. 74 testo unico 6 agosto 1888).

Nell'ultima seduta del primo periodo della leva i Consigli di leva compileranno:

a) un prospetto numerico degli inscritti che furono arruolati nella 1ª, 2ª e 3ª categoria;

b) un elenco nominativo degli inscritti rimandati alla prima ventura leva.

I prefetti e sottoprefetti nel giorno successivo alla chiusura del primo periodo manderanno al ministro della guerra copia dell'anzidetto prospetto.

Art. 56.

(Art. 76 testo unico 6 agosto 1888).

Qualora in qualche circondario le operazioni della sessione ordinaria non siansi potute compiere nel termine stabilito, il prefetto o sottoprefetto ne riferisce al ministro della guerra per ottenere una proroga.

Capo VI.

Riforme

Art. 57.

(Art. 77 testo unico 6 agosto 1888).

Sono riformati gl'inscritti che per infermità, o per difetti fisici ed intellettuali, risultino inabili al servizio militare, oppure siano di statura minore di un metro e cinquantaquattro centimetri.

Art. 58.

(Art. 78 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti che risultino di debole costituzione od affetti da infermità presunte sanabili sono rimandati alla prima successiva leva, e da questa, occorrendo, alla leva seguente, nel qual tempo, risultando tuttavia inabili, sono riformati. Però gli inscritti affetti da infermità presunte sanabili in breve spazio di tempo possono essere semplicemente rimandati alle sedute suppletive.

Art. 59.

(Art. 79 testo unico 6 agosto 1888).

Per accertare la sussistenza o l'incurabilità di una malattia, è in facoltà del Consiglio di mandare l'inscritto ad un ospedale militare.

Art. 60.

(Art. 80 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti che abbiano o che superino la statura di un metro e cinquantaquattro centimetri, ma non raggiungano quella di un metro e cinquantacinque centimetri, sono rimandati alla prima successiva leva, e da questa, occorrendo, alla leva seguente, e non avendola neppure in quel tempo raggiunta, debbono essere riformati dal Consiglio.

Art. 61.

(Art. 84 testo unico 6 agosto 1888).

Il Consiglio di leva rilascia ad ogni inscritto riformato la dichiarazione di riforma.

Art. 62.

(Art. 85 testo unico 6 agosto 1888).

La riforma pronunciata prima dell'apertura della leva successiva a quella cui l'inscritto concorre non è irrevocabile ed è riservata al ministro della guerra la facoltà di sottoporre i riformati nuovamente a visita e rimandarli innanzi ad altro Consiglio di leva entro il periodo di due anni dall'ottenuta riforma.

Capo VII.

Esenzioni dal servizio di 1ª categoria

Art. 63.

(Art. 3 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Hanno diritto all'assegnazione alla 3ª categoria gli inscritti i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico o primogenito di padre che sia entrato nel 65° anno di età, o che si trovi nella condizione di cui al n. 1 dell'articolo 72;

2° figlio unico o primogenito di madre tuttora vedova;

3° nipote unico o primogenito di avo, che sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi;

4° nipote unico o primogenito di ava tuttora vedova e che non abbia figli maschi;

5° primogenito di orfani di padre e di madre;

6° fratello unico di sorelle orfane di padre e di madre, nubili o vedove senza figli maggiori di 12 anni;

7° ultimo nato di orfani di padre e di madre, che abbia un fratello nella condizione di cui al n. 1 dell'art. 72, quando gli altri fratelli siano da considerarsi non esistenti in famiglia a senso dell'articolo stesso.

Art. 64.

(Art. 5 legge 18 luglio 1911, n. 765).

Ha diritto all'assegnazione alla 3ª categoria l'inscritto che abbia un fratello consanguineo vincolato alla ferma di 6 anni nel corpo R.
equipaggi.

Quest'assegnazione è concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie che non abbiano altro figlio vivente assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

Qualora i militari vincolati alla ferma di sei anni, che hanno tramandato diritto di assegnazione alla 3ª categoria ad un fratello consanguineo in base al primo comma del presente articolo, non compiano per qualsiasi motivo la ferma cui sono vincolati, il fratello cesserà di appartenere alla 3ª categoria e dovrà, se idoneoi essere ascritto alla 1ª o alla 2ª categoria.

Art. 65.

(Art. 2 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Hanno diritto all'assegnazione alla 2ª categoria gli inscritti, i quali si trovino in una delle seguenti condizioni:

1° figlio unico di padre vivente che non sia entrato nel 65° anno di età;

2° figlio primogenito di padre che non sia entrato nel 65° anno di età e che non abbia altro figlio maggiore di 12 anni;

3° nipote unico di avo che non sia entrato nel 70° anno di età e che non abbia figli maschi.

Art. 66.

(Art. 6 legge 15 dicembre 1907, n. 763 - Art. 88 testo unico 6 agosto 1888).

Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria l'inscritto che abbia un fratello consanguineo:

1° sotto le armi per arruolamento volontario ordinario nell'esercito permanente o nel corpo R. equipaggi;

2° in ritiro per infermità dipendenti dal servizio;

3° morto mentre era sotto le armi;

4° morto mentre era in congedo illimitato o in riforma nel solo caso che la morte sia avvenuta in conseguenza di ferite od infermità dipendenti dal servizio;

5° morto mentre era in riforma per ferite ricevute o per infermità dipendenti dal servizio.

Questa assegnazione è concessa una sola volta ed unicamente a quelle famiglie che non abbiano altro figlio vivente assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria per qualsiasi altro titolo, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

Art. 67.

(Art. 4 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria alle stesse condizioni previste per i titoli di cui all'articolo precedente l'inscritto che abbia un fratello consanguineo caporale o soldato di cavalleria o di artiglieria a cavallo, il quale, compiuta la ferma o riammesso in servizio entro due anni dalla data del congedamento, presti spontaneamente servizio nei reparti di cavalleria o di artiglieria a cavallo con l'obbligo minimo di un anno.

Ha pure diritto all'assegnazione alla 2ª categoria, alle condizioni stesse, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo caporale o soldato di cavalleria o di artiglieria a cavallo, il quale si obblighi a compiere almeno un anno di servizio in continuazione della ferma di leva.

Tale assegnazione sarà parò revocata qualora il fratello non soddisfi per qualsiasi motivo all'obbligo assunto.

Art. 68.

(Art. 12 legge 6 luglio 1911, n. 683).

Ha diritto all'assegnazione alla 2ª categoria alle stesse condizioni previste per i titoli di cui all'art. 66, l'inscritto che abbia un fratello consanguineo sottufficiale del Regio esercito in servizio sotto le armi il quale abbia compiuto la ferma di tre anni.

Ha pure diritto all'assegnazione alla 2ª categoria alle condizioni stesse l'inscritto che abbia un fratello consanguineo in servizio sotto le armi col grado di sergente nel Regio esercito il quale siasi vincolato alla ferma di tre anni e non l'abbia ancora compiuta.

Tale assegnazione sarà però revocata qualora il fratello, per qualsiasi motivo, non compia poi, quale sergente, la ferma cui si è vincolato.

Art. 69.

(Art. 4 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Ha diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria l'inscritto che abbia un fratello consanguineo facente parte dell'esercito permanente o del corpo Reale equipaggi, il quale abbia rinunciato al diritto spettantegli all'assegnazione o al passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria per uno dei titoli previsti dalla legge.

Art. 70.

(Art. 91 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 5 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Non possono conseguire l'esenzione dal servizio di 1ª categoria i figli naturali non riconosciuti e coloro cui si applichi l'art. 180 del codice civile.

I figli naturali riconosciuti possono ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria solo per i titoli relativi al padre e alla madre di cui nei precedenti articoli 63 e 65, alla condizione però che il riconoscimento sia avvenuto entro dieci anni dalla nascita ed inoltre, per i titoli relativi alla madre, che questa sia nubile o vedova.

Gli stessi figli naturali non possono però conseguire detta esenzione quando esistano figli legittimi del comune loro padre o della comune loro madre.

Art. 71.

(Art. 92 testo unico 6 agosto 1888).

I figli adottivi godono dei diritti di esenzione dal servizio di 1ª categoria solamente nella loro famiglia d'origine.

Art. 72.

(Art. 8 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Allo scopo di costituire titolo alla 2ª o alla 3ª categoria debbono considerarsi non esistenti in famiglia coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

1° affetti da infermità permanenti ed insanabili, imperfezioni o difetti fisici che li rendano inabili a lavoro proficuo;

2° assenti dichiarati tali con sentenza definitiva, a termini del Codice civile;

3° detenuti in luoghi di pena, se vi debbano rimanere per anni 12, decorrendi dal tempo in cui si stabilisce il diritto dell'inscritto all'esenzione dal servizio di 1ª categoria.

Art. 73.

(Art. 9 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Il militare che non abbia procurato ad un fratello consanguineo l'assegnazione alla 2ª categoria e che posteriormente alla chiusura della leva nella quale fu arruolato per modificazioni sopraggiunte nella composizione della famiglia, venga a trovarsi in alcune delle condizioni per effetto delle quali avrebbe avuto diritto all'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, ha diritto in tempo di pace al passaggio all'una o all'altra categoria, purché non abbia vivente altro fratello assegnato o passato alla 2ª o alla 3ª categoria, appartenente a classe tuttora vincolata al servizio militare.

Tale diritto può essere utilmente comprovato entro un anno dal giorno in cui si è verificata la modificazione alla composizione della famiglia, salvo, per i militari residenti all'estero, le norme che per essi saranno stabilite dal regolamento.

Sono modificazioni della composizione della famiglia nel senso del presente articolo:

a) la morte di alcuno dei membri della famiglia e la circostanza per la quale alcuno dei membri della famiglia sia da considerarsi come non esistente, a senso dell'art. 72;

b) il passaggio a seconde nozze della madre;

c) la legittimazione dei figli naturali.

Gli ufficiali di complemento che, dopo la loro nomina ad ufficiali, siano venuti a trovarsi in alcuna delle condizioni di famiglia sopraccennate, possono ottenere di far passaggio col loro grado alla milizia territoriale.

Art. 74.

(Art. 7 legge 15 dicembre 1907, n. 763 - Art. 90 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 5 legge 18 luglio 1911, n. 765).

Le assegnazioni ed i passaggi alla 2ª o alla 3ª categoria devono essere richiesti con atto autentico dai membri della famiglia a favore dei quali sono accordati.

I titoli per l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria sono quelli che sussistono perfetti nel giorno fissato per l'apertura della leva, cui gli inscritti concorrono per ragione di età e quelli che vengono a verificarsi durante la leva stessa.

Il titolo di cui all'art. 66, quando derivi dall'arruolamento volontario di un fratello, ed il titolo di cui all'art. 64 devono mantenersi perfetti sino alla chiusura della leva.

I rivedibili ed i rimandati per legale motivo possono far valere anche i titoli che sorgano durante il periodo della rivedibilità o del rimando.

Gli omessi, di cui all'art. 26, possono invocare l'esenzione dal servizio di 1ª categoria solo quando vi abbiano avuto diritto al tempo della leva della loro classe.

I titoli possono essere utilmente comprovati sino alla chiusura della leva alla quale gl'inscritti concorrono e, per quelli verificatisi nell'ultimo trimestre delle operazioni di leva, non oltre il 90° giorno da quello in cui si sono verificati, salvo, per gl'inscritti residenti all'estero, le norme che per essi saranno stabilite dal regolamento.

Art. 75.

(Art. 97 testo unico 6 agosto 1888).

L'esercizio del diritto derivante dall'articolo 73 della legge è sospeso per i militari in congedo illimitato quando la rispettiva classe sia chiamata sotto le armi per istruzione o per qualunque altra causa.

Sono esclusi dall'ottenere il passaggio alla 2ª o alla 3ª categoria, di cui all'articolo 73, i militari che risultino nelle circostanze definite dall'articolo 77.

Capo VIII.

Surrogazioni tra fratelli

Sezione 1ª.

Surrogazioni semplici.

Art. 76.

(Art. 99 testo unico 6 agosto 1888).

L'inscritto può farsi surrogare, prima di essere arruolato o posteriormente all'arruolamento, dal proprio fratello.

La surrogazione ha luogo nel primo caso innanzi al Consiglio di leva e nel secondo davanti al Consiglio di amministrazione del corpo.

La facoltà di farsi surrogare posteriormente all'arruolamento può essere sospesa dal ministro della guerra per disposizione generale.

Art. 77.

(Art. 100 testo unico 6 agosto 1888).

Non sono ammessi a farsi surrogare:

1° gli inscritti ed i militari che incorsero nelle disposizioni penali di cui al capo XIII;

2° i disertori sebbene graziati;

3° i militari non graduati, ascritti per punizione ad un corpo disciplinare.

Art. 78.

(Art. 101 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

Colui che intende surrogare il fratello deve:

1° essere cittadino dello Stato;

2° aver compiuto il 18° anno d'età e non aver ancora concorso alla leva;

3° provare di essere inscritto sulle liste di leva e, quando per età non lo sia stato ancora, produrre l'atto autentico di nascita;
4° non essere ammogliato né vedovo con prole;

5° presentare l'attestazione di buona condotta;

6° non essere incorso in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, o associazione per delinquere;

7° essere idoneo al servizio militare.

L'attestazione di buona condotta deve essere rilasciata dal sindaco del comune in cui colui che intende surrogare il fratello ha domicilio, ovvero da quelli dei vari comuni in cui abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi che hanno preceduto la surrogazione, e vidimata dal prefetto o dal sottoprefetto del circondario.

Art. 79.

(Art. 102 testo unico 6 agosto 1888).

Il fratello che è stato surrogato rappresenta l'altro fratello nella leva della sua classe, tanto pei diritti quanto per le obbligazioni.

Art. 80.

(Art. 103 testo unico 6 agosto 1888).

Le surrogazioni di fratello posteriori allo arruolamento hanno luogo normalmente presso il corpo in cui trovasi arruolato il militare che deve essere surrogato.

Qualora il fratello che deve surrogarlo non abbia l'attitudine speciale per quel corpo, il ministro della guerra determinerà in quale altro corpo od arma debba aver luogo la surrogazione.

Art. 81.

(Art. 104 testo unico 6 agosto 1888).

Il servizio prestato dal militare che è stato surrogato è tenuto in conto del servizio che deve prestare il fratello.

Art. 82.

(Art. 105 testo unico 6 agosto 1888)

Gli atti di surrogazione si compiono avanti il Consiglio di leva se precedono l'arruolamento di colui che deve essere surrogato, o presso il Consiglio d'amministrazione del corpo, se posteriori al suo arruolamento.

Art. 83.

(Art. 106 testo unico 6 agosto 1888).

Il giovane che fu ammesso da un Consiglio di leva a surrogare il fratello, e che dopo essere giunto sotto le armi ma prima della chiusura della leva sia riconosciuto affetto da qualche fisica imperfezione od infermità, deve essere sottoposto a rassegna e, se giudicato inabile al servizio, prosciolto dall'arruolamento contratto.

Art. 84.

(Art. 107 testo unico 6 agosto 1888).

Le surrogazioni di fratello sono dichiarate nulle:

1° quando colui che ha surrogato il fratello sia deceduto prima di giungere sotto le armi;

2° quando sia giudicato inabile al corpo giusta il disposto del precedente art. 83;

3° quando la surrogazione abbia avuto luogo in contravvenzione a qualche disposizione della legge;

4° quando colui che ha surrogato il fratello sia dichiarato disertore entro il termine di un anno a cominciare dal giorno dell'arruolamento.

Nelle circostanze sovra espresse colui che fu surrogato deve, nel termine che gli verrà fissato, assumere personalmente il servizio.

Sezione 2ª.

Surrogazioni di fratello per iscambio di categoria.

Art. 85.

(Art. 108 testo unico 6 agosto 1888).

Fra due fratelli militari può aver luogo la surrogazione mediante scambio reciproco di categoria.

Art. 86.

(Art. 109 testo unico 6 agosto 1888).

Il militare che per mezzo dello scambio surroga il fratello deve non avere oltrepassato il vigesimo sesto anno di età e riunire le condizioni prescritte dall'articolo 78, numeri 5 e 6, e subentrare negli obblighi di servizio militare del fratello.

Art. 87.

(Art. 110 testo unico 6 agosto 1888).

Il disposto negli articoli 76 ultimo capoverso, 77, 82 e 84, n. 3, è pure applicabile a questo genere di surrogazione.

Capo IX.

Disposizioni speciali per i cittadini residenti all'estero

Art. 88.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

Gli inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la R. legazione od il R. consolato più vicino; e, secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

Art. 89.

(Art. 83 testo unico 6 agosto 1888).

Le spese per le visite all'estero sono a carico delle famiglie che le hanno promosse.

Art. 90.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

Gli inscritti nati e residenti all'estero o espatriati prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero.
In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Art. 91.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

I militari di cui all'articolo precedente, rientrando nel Regno prima di aver compiuto il 32° anno di età, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni sono dichiarati disertori.

I detti militari, però, che siano nati e residenti in paesi ove, per fatto della nascita, sia loro imposta la cittadinanza locale, saranno esentati dall'obbligo di compiere la ferma, quando provino di aver prestato nel paese di nascita un periodo di effettivo servizio sotto le armi nell'esercito regolare. Essi potranno, però, essere chiamati alle armi con una classe di 2ª categoria, se ciò sia ritenuto necessario per completare la loro istruzione militare in conformità cogli ordinamenti del R. esercito.

Art. 92.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

I militari ammessi alla dispensa provvisoria possono, in casi eccezionali, ottenere dalle RR. autorità, diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. Il ministro della guerra potrà, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel Regno di coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi.

Art. 93.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

Gli inscritti ammessi alla dispensa provvisoria dal servizio alle armi in tempo di pace, i quali rientreranno nel Regno dopo di aver compiuto il 32° anno di età, saranno dispensati dal compiere la ferma. Essi però saranno inscritti nella milizia territoriale con la rispettiva classe di leva, e dovranno rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

Art. 94.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

Il regolamento determinerà i casi in cui gli inscritti di leva non contemplati nel precedente art. 90, possono, se arruolati in 1ª categoria, essere, d'anno in anno, autorizzati, per motivi di riconosciuta importanza, a ritardare la loro presentazione alle armi, non oltre però il 1° dicembre dell'anno in cui compiono il 25° anno di età.

Art. 95.

(Art. 33 legge 17 luglio 1910, n. 538).

Gli inscritti residenti all'estero, che sono arruolati nella 2ª categoria, sono dispensati dal rispondere alla chiamata alle armi per istruzione, fino a che duri la loro residenza all'estero.

Rientrando in Italia prima di aver compiuto il 32° anno di età, essi sono obbligati a presentarsi alle armi con gli uomini di 2ª categoria chiamati per istruzione immediatamente dopo il loro arrivo dall'estero.

Rientrando in Italia dopo la detta età, essi sono dispensati dal presentarsi alle armi come sopra, ma sono ascritti alla milizia territoriale con la rispettiva classe di leva e devono rispondere alle eventuali chiamate della classe medesima.

Art. 96.

(Art. 34 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

I militari ammessi al ritardo del servizio a senso del successivo art. 110 come allievi interni in istituti del Regno o della Colonia eritrea per compiervi gli studi per le missioni, qualora si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal ministro degli affari esteri, saranno ammessi a fruire delle facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.

Capo X.

Arruolamenti volontari ordinari, volontariato di un anno, ammissioni anticipate e ritardi del servizio

Art. 97.

(Art. 111 testo unico 6 agosto 1888).

I cittadini dello Stato possono essere ammessi a contrarre volontario arruolamento in un corpo di truppa prima che sia iniziata la estrazione a sorte della leva della propria classe e quando soddisfacciano alle seguenti condizioni:

1° abbiano compiuto il diciottesimo anno di età;

2° non siano ammogliati né vedovi con prole;

3° abbiano attitudine fisica a percorrere la ferma in servizio effettivo nel corpo in cui chiedono di essere arruolati;

4° non siano incorsi in condanna pronunciata dai tribunali ordinari per furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa, appropriazione indebita, delitto contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, o associazione per delinquere;

5° producano l'attestazione di buona condotta di cui all'art. 78;

6° facciano risultare del consenso avuto dal padre, od in mancanza di esso dalla madre, ovvero, in mancanza di entrambi, dal tutore autorizzato dal consiglio di famiglia;

7° sappiano leggere e scrivere.

I giovani riformati alla leva possono essere ammessi all'arruolamento volontario, purché sia cessata la causa che diede luogo alla riforma, e qualora non oltrepassino il 26° anno d'età, o il 32° se chiedono di arruolarsi nel personale di governo degli stabilimenti militari di pena, ovvero come musicanti o maniscalchi.

I giovani ammessi nelle scuole militari possono essere arruolati compiuto il 17° anno di età.

I militari ascritti alla 2ª o alla 3ª categoria che domandano di far passaggio nella 1ª categoria non devono avere oltrepassato il 26° anno di età.

Art. 98.

(Art. 112 testo unico 6 agosto 1888).

Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Art. 99.

(Art. 113 testo unico 6 agosto 1888).

Gli arruolamenti volontari sono ammessi dal Consiglio d'amministrazione del corpo per cui sono domandati.

Art. 100.

(Art. 114 testo unico 6 agosto 1888).

Il volontario arruolato in un corpo non può essere trasferito in un corpo di arma diversa a meno che vi acconsenta, o sia per cattiva condotta mandato ad un corpo disciplinare.

Art. 101.

(Art. 115 testo unico 6 agosto 1888).

In tempo di guerra gli arruolamenti volontari possono anche essere contratti per la sola durata di essa ed alla condizione soltanto di cui al n. 1 dell'art. 97. Potranno anche essere ammessi a prestar servizio nelle suindicate condizioni nei corpi dell'esercito permanente i militari di 2ª e quelli di 3ª categoria appartenenti a classi tuttora in congedo illimitato.

Art. 102.

(Art. 116 testo unico 6 agosto 1888).

Oltre l'arruolamento volontario di cui nei precedenti articoli è ammesso uno speciale arruolamento per la ferma di un anno.

Siffatto arruolamento può essere contratto nei vari corpi delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e nelle compagnie di sanità e di sussistenza.

Per essre ammesso a questo arruolamento speciale il giovane deve aver compiuto il 17° anno di età e soddisfare alle condizioni espresse nei numeri 3, 4, 5 e 6 dell'art. 97 ed inoltre:

1° comprovare di aver frequentato per un anno almeno il tiro a segno nazionale, secondo le norme da fissarsi nel regolamento. Questa condizione non si esige dai giovani domiciliati in località dove non siavi tiro a segno istituitovi almeno da due anni;

2° dimostrare con appositi esami, disposti dal ministro della guerra, di aver fatto con successo gli studi completi delle scuole elementari superiori;

3° pagare al tesoro dello Stato la somma che sarà ogni anno determinata con decreto Reale. Tale somma non potrà sorpassare L. 2000 per i volontari che prenderanno servizio nell'arma di cavalleria e L. 1500 per gli altri.

Art. 103.

(Art. 117 testo unico 6 agosto 1888).

I giovani che contraggono l'arruolamento volontario di un anno sono ascritti alla 1ª categoria. Il loro obbligo di servizio decorre dal 1° gennaio successivo alla data della loro ammissione sotto le armi.

Art. 104.

(Art. 4 legge 4 agosto 1895, n. 479).

L'ammissione al volontariato d'un anno può aver luogo anche dopo che sia stata iniziata l'estrazione a sorte della leva della propria classe.

Gli aspiranti a tale ammissione debbono soddisfare alle condizioni enumerate nell'articolo precedente, ed inoltre:

1° non debbono essere sotto le armi da più di un mese;

2° debbono compiere l'anno di servizio nell'arma cui sono stati assegnati, se l'assegnazione abbia già avuto luogo.

Art. 105.

(Art. 118 testo unico 6 agosto 1888).

Per i volontari di un anno che seguono i corsi universitari o quelli delle scuole tecniche o commerciali superiori, la chiamata sotto le armi per compiere l'anno di servizio potrà essere ritardata fino al 26° anno di età.

Il ritardo fino ai 26° anno di età di cui sopra potrà essere accordato anche a quel giovane che assumendo l'arruolamento volontario di un anno si trovi in una delle seguenti condizioni:

1° stia imparando un mestiere, un'arte o professione o attenda a studi da cui non possa essere distolto senza grave pregiudizio per il suo avvenire;

2° sia indispensabilmente necessario per il governo di uno stabilimento agricolo, industriale o commerciale al quale attenda per conto proprio o della famiglia.

Il ritardo di cui nel presente articolo potrà essere accordato e continuerà ad avere il suo effetto soltanto in tempo di pace.

Art. 106.

(Art. 119 testo unico 6 agosto 1888).

Il volontario di un anno è mandato in congedo illimitato al termine dell'anno di servizio. Qualora al termine di quest'anno non dia prova di aver raggiunto il grado necessario d'istruzione militare potrà essere obbligato a prolungare il servizio anche fino ad altri sei mesi.

Art. 107.

(Art. 6 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Gli inscritti che abbiano i requisiti che saranno determinati dal regolamento per essere ammessi in appositi corsi accelerati di allievi caporali, potranno su loro domanda essere avviati alle armi tre mesi prima della chiamata della loro classe, nei corpi che saranno designati dal ministro.

Essi potranno essere promossi caporali al compimento del terzo mese di servizio, saranno congedati tre mesi prima dei militari della loro classe e potranno conseguire altre facilitazioni speciali da stabilirsi dal regolamento.

Art. 108.

(Art. 6 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

In tempo di pace, qualora due fratelli consanguinei vengano a trovarsi contemporaneamente alle armi per fatto di leva, la chiamata di uno dei due dovrà, su richiesta della famiglia, essere ritardata sino a che l'altro non abbia compiuto la ferma.

Art. 109.

(Art. 120 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 10 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Gli studenti delle università e degli istituti assimilati, i quali siano arruolati nella 1ª categoria, possono ottenere dal ministro della guerra che in tempo di pace sia ritardata la loro chiamata sotto le armi fino al 26° anno di età, purché comprovino di aver soddisfatto alla condizione di cui al n. 1 dell'art. 102.

Cessa per essi l'ottenuto beneficio compiuto che abbiano questa età od anche prima se abbiano terminato il corso degli studi intrapresi, ovvero non li continuino; epperò sono obbligati ad imprendere il servizio militare con gli uomini di 1ª categoria della prima classe che sarà chiamata sotto le armi.

Alle stesse condizioni potrà pure essere ritardata la chiamata alle armi degli studenti degli istituti superiori di belle arti, musicali e delle scuole superiori agrarie, industriali e commerciali che saranno designate dal regolamento.

Art. 110.

(Art. 34 legge 31 gennaio 1901, n. 23).

Gli inscritti che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in istituti del Regno o della Colonia eritrea a compiere gli studi per le missioni, e siano arruolati in 1ª categoria, potranno ottenere, in tempo di pace, che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del 26° anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa età od anche prima se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

Art. 111.

(Art. 121 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 13 legge 2 luglio 1896, n. 254).

Gli inscritti i quali precedentemente alla leva della loro classe siansi arruolati volontariamente nell'esercito o nell'armata di mare o vi servano in virtù di R. decreto, sono considerati aver soddisfatto all'obbligo di leva.

Spetta ai medesimi in ogni caso di compiere la forma e gli altri obblighi di servizio prescritti dalle leggi. Gli ufficiali dell'esercito permanente, dispensati dalla effettività di servizio per dimissione volontaria, ove non abbiano servito almeno per un tempo corrispondente alla ferma di leva colla qualità di ufficiale o come militare di truppa, dovranno ultimare la ferma medesima nella qualità di ufficiali di complemento.

Art. 112.

(Art. 98 testo unico 6 agosto 1888).

Qualora dopo l'arruolamento, ma prima del concorso alla leva siano sopraggiunti avvenimenti che abbiano fatto cangiare essenzialmente la situazione di famiglia del giovane che si arruolò volontario, egli può essere prosciolto dal servizio per determinazione del ministro della guerra, salvo l'obbligo di concorrere alla leva della propria classe.

Capo XI.

Obblighi di servizio

Art. 113.

(Art. 122 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 4 legge 1° febbraio 1900, n. 26 - Art. 11 legge 5 luglio 1908, n. 348).

L'obbligo di servizio, di cui all'art. 3 della presente legge, si compie dai militari di 1ª categoria parte sotto le armi e parte in congedo illimitato.

Esso decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale ciascun arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

I militari di 1ª e di 2ª categoria in congedo illimitato appartengono successivamente all'esercito permanente, alla milizia mobile ed alla milizia territoriale.

I militari di 3ª categoria sono ascritti senz'altro alla milizia territoriale.

Sono pure ascritti alla milizia territoriale i militari che, per aver compiuto nel corpo R. equipaggi l'obbligo di servizio stabilito dall'art. 86 del vigente testo unico delle leggi sulla leva marittima, sono passati all'esercito per effetto dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1900, n. 26.

I militari provenienti dalla R. marina che, per essere stati assegnati o trasferiti alla 3ª alla 2ª categoria, vengono passati all'esercito per effetto dell'art. 4 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, e dell'art. 11 della legge 5 luglio 1908, n. 348, seguono la sorte dei militari di 3ª o di 2ª categoria dell'esercito della stessa classe di leva.

Sezione 1ª.

Ferme.

Art. 114.

(Articoli 122 e 123 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 4 legge 12 luglio 1896, n. 202 - Art. 1 legge 30 giugno 1910, n. 362).

La ferma è quella parte dell'obbligo di servizio che, in via normale, si compie sotto le armi dai militari di 1ª categoria.

La ferma è a seconda dei casi, di anni cinque, di tre, di due e di un anno.

La ferma di anni cinque, di anni tre e di anni uno, eccettuata quella dei già rivedibili, decorre dal giorno in cui ha avuto effettivamente principio il servizio sotto le armi.

La ferma di anni due e quella di anni uno dei già rivedibili decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui gli uomini della classe di leva alla quale l'arruolato è ascritto compiono il 21° anno di età.

Art. 115.

(Art. 124 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 3 legge 28 giugno 1891, n. 316 - Art. 4 legge 12 luglio 1896, n. 292 - Art. 1 legge 3 luglio 1902, n. 266 - Articoli 2 e 3 legge 19 luglio 1909, n. 506 - Art. 1 legge 30 giugno 1910, n. 362 - Art. 1 legge 6 luglio 1911, n. 684).

La ferma degli inscritti di leva arruolati in 1ª categoria è di due anni. È pure di due anni la ferma degli inscritti di leva che siano assegnati alla R. marina militare per effetto dell'art. 7 della presente legge.

La ferma degli inscritti di leva già rivedibili arruolati in 1ª categoria è di un anno.

Contraggono la ferma di cinque anni i caporali e gli appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, nonché quelli dei depositi cavalli stalloni; i caporali ed appuntati musicanti; i caporali maniscalchi; i caporali fuochisti del battaglione lagunari del genio; ed i militari compresi nel presente comma nonché i caporali e soldati delle varie armi che siano riammessi in servizio;

quella di tre anni i carabinieri reali siano o no graduati; coloro che si arruolano volontari nelle varie armi e corpi; gli allievi sergenti ed i sottufficiali; nonché i carabinieri reali che siano riammessi in servizio;

quella di un anno i volontari di un anno, e i caporali e soldati di cavalleria e artiglieria a cavallo riammessi in servizio e riassoldati di cui ai successivi articoli 134 (comma e) e 135.

Art. 116.

(Art. 72 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti di leva sono dopo l'arruolamento mandati in congedo illimitato; coloro però che furono arruolati in 1ª categoria possono essere immediatamente inviati sotto le armi.

Art. 117.

(Art. 67 testo unico 6 agosto 1888).

Dopo la chiusura della sessione ordinaria dell'ultima leva, i renitenti, se arruolati nella 1ª categoria, devono immediatamente essere mandati sotto le armi; per quanto riguarda però la decorrenza della loro ferma seguiranno la sorte degli inscritti della classe di leva durante la quale ebbe luogo il loro arruolamento.

Art. 118.

(Art. 179 testo unico 6 agosto 1888).

Gli abitanti della porzione della borgata di S. Remy incaricati espressamente di prestar soccorso ed assistenza ai viandanti, qualora siano arruolati nella 1ª categoria, sono provveduti di congedo illimitato coll'obbligo di raggiungere le bandiere per compiere la loro ferma, qualora prima della scadenza della medesima cessino di trovarsi nella condizione per cui sono dispensati dalla partenza.

Art. 119.

(Art. 7 legge 30 giugno 1910, n. 362).

Quando, per maggior rendimento della leva, si preveda uua forza media presente alle armi superiore alla forza fissata nella legge di bilancio, il ministro della guerra ha facoltà di lasciare in licenza straordinaria, in attesa di congedo illimitato, un adeguato numero di reclute di 1ª categoria, designandole in base al numero avute in sorte nella estrazione presso i Consigli di leva dei capoluoghi di circondario. Queste reclute avranno però l'obbligo di prender parte alla prima chiamata della 2ª categoria e, nell'anno successivo, ad un richiamo alle armi per istruzione.

Art. 120.

(Art. 126 testo unico 6 agosto 1888).

Il ministro della guerra ha facoltà di anticipare l'invio in congedo illimitato della classe anziana, dopo il compimento dell'ultimo periodo di istruzione.

Art. 121.

(Art. 128 testo unico 6 agosto 1888).

È in facoltà del ministro della guerra di far passare i militari da una ferma ad un'altra, come altresì di concedere che rimangano sotto le armi per un tempo indeterminato, ed anche fino al compimento del loro obbligo di servizio, i soldati che siano attendenti di ufficiali e che spontaneamente rinuncino ad andare in congedo illimitato.

Art. 122.

(Art. 129 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 1 legge 6 luglio 1911, n. 684).

I carabinieri reali provenienti da un'altra arma, qualora avessero già prestato uno o più anni di servizio effettivo, dovranno passarne altri due nell'arma dei carabinieri reali.

Art. 123.

(Art. 130 testo unico 6 agosto 1888).

Non è computato nella ferma il tempo percorso dal militare in istato di diserzione, o scontando la pena inflittagli da tribunali militari o da magistrati ordinari, né quello passato in aspettazione di giudizio, se questo fu seguito da condanna, né il tempo scorso a titolo di punizione in un corpo disciplinare.

Nei casi di interruzione del servizio di cui sopra, i militari con la ferma di anni due, od uno perché già rivedibili, saranno trasferiti di classe, computando come un anno intero le frazioni di anno superiori a mesi cinque: i militari con la ferma di anni cinque, di anni tre e di un anno dovranno prestare sotto le armi tanto tempo di servizio quanto occorre per compiere la rispettiva ferma, e saranno poi inviati in congedo illimitato trasferendoli di classe con le norme suddette.

Sezione 2ª.

Congedo illimitato e passaggi alle milizie.

Art. 124.

(Art. 125 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 8 legge 7 luglio 1910, numero 407).

Tutti i militari di 1ª e 2ª categoria, che sono inviati in congedo illimitato, rimangono ascritti all'esercito permanente. Essi fanno poi passaggio nell'8° o 9° anno del loro obbligo di servizio alla milizia mobile e vi rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso, dopo di che passano alla milizia territoriale.

Peraltro i militari con ferma di cinque anni (eccettuati i sottufficiali) passano direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 9° anno dell'obbligo di servizio, ed militari trasferiti dalla marina nell'esercito per effetto dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, passano pure direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo di servizio.

Art. 125.

(Articoli 131 e 132 testo unico 6 agosto 1888 - Art. unico legge 24 dicembre 1908, n. 730).

I militari in congedo possono essere chiamati in servizio in totalità, ovvero in parte, per classi, per categoria, per arma di ascrizione o di provenienza, per corpo, per specialità di servizio, o per distretto militare.

Ogni chiamata avrà luogo per decreto Reale; ma i detti militari, se invitati a presentarsi per precetto personale, hanno obbligo di rispondere nel termine loro assegnato, anche se non sia intervenuta ancora la pubblicazione del decreto Reale di richiamo.

A scopo d'istruzione i militari ascritti alla 2ª categoria possono essere chiamati alle armi una o più volte, ma per un tempo non superiore, in complesso, a sei mesi.

Il ministro della guerra ha facoltà di concedere dispense da dette chiamate a coloro che coprano determinati impieghi o si trovino in posizioni speciali, da stabilirsi con regolamento sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 126.

(Art. 1 legge 7 luglio 1910, n. 407).

Pel controllo della forza in congedo il ministro della guerra ha facoltà di ordinare con pubblico manifesto speciali chiamate che avranno luogo normalmente in giorni di domenica.

Art. 127.

(Art. 2 legge 7 luglio 1910, n. 407).

I militari richiamati pel controllo si presenteranno al sindaco del comune di residenza ovvero alle autorità militari stanziate nel comune stesso nel modo che sarà indicato dal manifesto di chiamata.

Saranno rilasciati in congedo nello stesso giorno di presentazione e non avranno diritto ad alcuno assegno o indennità.

Art. 128.

(Art. 3 legge 7 luglio 1910, n. 407).

I militari che per giustificati motivi non abbiano potuto rispondere alla chiamata di controllo nei giorni indicati nel manifesto, potranno presentarsi in altri giorni secondo le indicazioni del manifesto medesimo.

Art. 129.

(Art. 5 legge 7 luglio 1910, n. 407).

I militari in congedo di ogni classe e categoria hanno obbligo di notificare al comandante del distretto militare, per mezzo del sindaco e non più tardi di 15 giorni dall'avvenuto trasferimento, i cambiamenti della propria residenza.

Art. 130.

(Art. 133 testo unico 6 agosto 1888).

Il sottufficiale, caporale e soldato che trovasi in congedo illimitato può contrarre matrimonio senza bisogno di autorizzazione del ministro della guerra.

Art. 131.

(Art. 135 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 9 legge 7 luglio 1910, n. 407).

Il ministro della guerra ha facoltà di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria sino ad un anno dopo i termini stabiliti dal precedente art. 124.

In caso di mobilitazione il ministro stesso ha pure facoltà di colmare con uomini di milizia mobile le deficienze in reparti dell'esercito permanente e con uomini di milizia territoriale le deficienze in reparti di milizia mobile. Potrà anche costituire i reparti promiscuamente con uomini dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale.

Art. 132.

(Art. 136 testo unico 6 agosto 1888).

Il militare cui spetta il congedo illimitato od il congedo assoluto e si trovi a scontare una punizione disciplinare inflittagli, non ha diritto a quel congedo se non dopo ultimata la punizione.

Art. 133.

(Art. 137 testo unico 6 agosto 1888).

Il diritto di essere inviato in congedo illimitato od in congedo assoluto e il diritto di ottenere il passaggio alla milizia mobile o territoriale sono sospesi appena emanato l'ordine di mobilitazione.

Capo XII.

Riammissioni in servizio e riassoldamenti

Art. 134.

(Art. 134 testo unico 6 agosto 1888 - Art. 4 legge 30 giugno 1910, n. 362 - Art. 4 legge 6 luglio 1911, n. 683).

I sottufficiali, caporali e soldati in congedo illimitato possono essere riammessi in servizio purché soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) se, graduati o non, appartenenti all'arma dei carabinieri reali: non oltrepassino il 35° anno di età, non abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale da oltre due anni ed assumano una nuova ferma di tre anni;

b) se caporali od appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena e dei depositi cavalli stalloni; se caporali od appuntati musicanti; se caporali maniscalchi e se caporali fuochisti del battaglione lagunari del genio: non oltrepassino il 35° anno di età, non abbiano fatto passaggio alla milizia territoriale da oltre due anni ed assumano una nuova ferma di cinque anni;

c) se caporali o soldati delle varie armi o corpi: soddisfacciano alle stesse condizioni stabilite nel comma precedente;

d) se sottufficiali delle varie armi e corpi: siano rivestiti del grado di sergente o sergente maggiore, si trovino in congedo da meno di due anni e posseggano i requisiti che saranno determinati dal regolamento;

e) se caporali o soldati di cavalleria o di artiglieria a cavallo che aspirino al riassoldamento con la indennità di cui al successivo art. 135: si trovino in congedo da meno di due anni e si obblighino a prestare almeno un anno di servizio come riassoldati.

I militari riammessi in servizio di cui ai comma a) e b) possono dopo un anno dalla riammissione, purché riuniscano le condizioni necessarie di servizio e di buona condotta, essere proposti per la rafferma con premio ai sensi della legge 19 luglio 1909, n. 506, e, quando vi siano ammessi, rimarranno prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

I militari riammessi in servizio di cui al comma c), qualora conseguano la nomina a sergente ed abbiano compiuto tre anni di servizio, rimarranno prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio.

Gli inscritti della leva di terra assegnati al corpo Reale equipaggi possono essere riammessi in servizio nel corpo stesso purché soddisfacciano alle condizioni di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi sulla leva marittima.

Art. 135.

(Art. 5 legge 30 giugno 1910, n. 362).

I caporali e soldati di cavalleria e di artiglieria a cavallo che abbiano compiuto la propria ferma possono essere ammessi a rimanere in servizio come riassoldati rispettivamente nei reparti di cavalleria e di artiglieria a cavallo per uno o più anni.

Ai detti militari è concessa annualmente una speciale indennità il cui ammontare è fissato con decreto Reale.

La stessa indennità è pure concessa per il terzo anno di ferma ai caporali e soldati che prestino servizio nei reparti di cavalleria o di artiglieria a cavallo come arruolati volontari ordinari o trasferiti in 1ª categoria per libera elezione.

Capo XIII.

Disposizioni penali e disciplinari

Art. 136.

(Art. 161 testo unico 6 agosto 1888).

Colui che essendo soggetto alla leva fu omesso nella formazione delle liste della sua classe, e non si presentò spontaneamente per concorrere alla leva di una classe posteriore, è, come reo di essersi sottratto alla leva, posto in capo di lista della prima classe chiamata dopo la scoperta omissione, ed inoltre sottoposto alle pene di cui nel seguente art. 137, nei casi che vi sono specificati.

Art. 137.

(Art. 162 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

Coloro che con frode o raggiri abbiano cooperato alla omissione di un giovane sulle liste di leva, sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con multa estensibile a lire duemila, salve le pene maggiori, se vi è luogo, per i pubblici ufficiali.

Il giovane omesso, che sia riconosciuto autore o complice di tali frodi o raggiri, è condannato alla stessa pena ed inscritto in capo di lista dopo che l'abbia scontata.

Art. 138.

(Art. 163 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

I colpevoli di fraudolenta sostituzione di persone sono puniti colla reclusione da tre a dieci anni.

Art. 139.

(Art. 164 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

La frode nelle surrogazioni di fratello è punita con la reclusione fino a due anni senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili nel caso di falsità.

Art. 140.

(Art. 165 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti che scientemente producano documenti falsi od infedeli, sono ascritti alla lª categoria e non possono godere di esenzione dal servizio di lª e 2ª categoria per qualsiasi motivo, né del beneficio di cui all'art. 119.

Essi vanno inoltre soggetti alle più gravi pene stabilite dalla legge, qualora siano incorsi nel reato di falsità.

Art. 141.

(Art. 166 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

Gli inscritti colpevoli di essersi procacciate infermità temporanee o permanenti al fine di esimersi dal servizio militare sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Qualora risultino abili ad un qualunque servizio militare, dopo che abbiano scontato la pena, sono arruolati.

I medici, chirurghi, flebotomi e farmacisti, che siansi resi complici di questo reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni, oltre ad una multa estensibile a lire duemila.

Gli inscritti che abbiano simulate infermità od imperfezioni, al fine di conseguire la riforma, sono ascritti alla 1ª categoria e non possono godere della esenzione dal servizio di 1ª e 2ª categoria né del beneficio di cui all'art. 119.

Art. 142.

(Art. 167 testo unico 6 agosto 1888).

L'inscritto che senza legittimo motivo non si presenta all'esame definitivo ed all'arruolamento nel giorno prefisso, è considerato e punito come renitente.

La lista dei renitenti è pubblicata dieci giorni dopo la chiusura del primo periodo della leva in corso, per cura dei prefetti o sottoprefetti, in ciascun capoluogo di circondario e nei comuni sulle cui liste di leva i renitenti fossero inscritti.

Art. 143.

(Art. 168 testo unico 6 agosto 1888).

I renitenti che si presentano spontanei, o che vengono arrestati, devono, dal Consiglio di leva del circondario a cui per ragione di leva appartengono, essere esaminati, e qualora siano riconosciuti idonei al servizio militare, essere arruolati, assegnati alla 1ª categoria ed inviati subito sotto le armi, salvo che provino che, qualunque sarà per essere l'esito del giudizio a cui verranno sottoposti pel reato di renitenza, abbiano diritto di essere assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria, a norma delle prescrizioni contenute nel successivo art. 145.

Essi saranno quindi denunciati all'autorità giudiziaria, la quale procederà contro i medesimi in conformità dei seguenti articoli 144 e 146.

I Consigli di leva provvederanno perché siano cancellati dalla lista dei renitenti i deceduti e quelli che dopo il loro arresto o la loro spontanea presentazione saranno stati arruolati.

Art. 144.

(Art. 169 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da uno a due anni; quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi; e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti con la detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti ascritti alla 1ª categoria verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato.

Art. 145.

(Art. 170 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti assolti dal reato di renitenza, qualora durante la leva della loro classe avessero avuto diritto alla assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria, possono ottenere di essere assegnati a tali categorie, purché non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alle categorie stesse godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati non godono il beneficio di poter essere assegnati alla 2ª o alla 3ª categoria se, oltre di avervi avuto diritto prima della loro dichiarazione di renitenza, non si trovino nelle condizioni di poter aspirare a tale beneficio per lo stesso titolo di allora o per altro nuovo titolo sussistente al tempo del loro arruolamento, e sempre quando non vi si opponga il fatto di altre assegnazioni alle categorie stesse godute da fratelli durante la loro renitenza.

I renitenti condannati, una volta arruolati in 1ª categoria, possono invocare l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria per i titoli sorti dopo il loro arruolamento e per tutto il termine fissato dall'art. 74.

Art. 146.

(Art. 171 testo unico 6 agosto 1888 - Codice penale 30 giugno 1889).

Chiunque abbia scientemente nascosto od ammesso al suo servizio un renitente è punito con la detenzione sino a sei mesi.

Chiunque abbia scientemente cooperato alla fuga di un renitente è punito con la detenzione da un mese ad un anno.

La stessa pena si deve applicare a coloro che con colpevoli maneggi abbiano impedita o ritardata la presentazione all'esame definitivo ed all'arruolamento di un iscritto.

Se il delinquente è ufficiale pubblico, ministro del culto, agente o impiegato del Governo, la pena si può estendere a due anni di detenzione e si fa luogo ad una multa estensibile sino a L. 2000.

Art. 147.

(Art. 172 testo unico 6 agosto 1888).

I reati di omissione sulle liste di leva e di renitenza non danno luogo a prescrizione.

Art. 148.

(Art. 173 testo unico 6 agosto 1888).

I medici o chirurghi chiamati come periti nei casi preveduti da questa legge, i quali abbiano ricevuto doni od accettato promesse per usare favori ad alcuno negli esami loro commessi, sono puniti con la reclusione da due mesi a due anni.

La pena è loro applicata, sia che al momento dei doni o delle promesse essi fossero già chiamati all'esame, sia che l'accettazione dei doni e delle promesse abbia avuto luogo soltanto nella previsione di tale chiamata.

Si fa luogo all'applicazione della pena anche nel caso di riforma giustamente pronunziata.

Art. 149.

(Art. 174 testo unico 6 agosto 1888).

Ogni pubblico ufficiale che sotto qualsiasi pretesto abbia autorizzato od ammesso esenzioni dal servizio di 1ª categoria, riforme, esclusioni e surrogazioni di fratello, oppostamente al disposto della legge, ovvero abbia data arbitraria estensione sia alla durata, sia alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari, è punito come reo di abuso di autorità colle pene portate dal Codice penale, senza pregiudizio delle pene maggiori prescritte dallo stesso Codice nel caso di circostanze che ne aggravino la colpa.

Art. 150.

(Art. 33-ter legge 17 luglio 1910, n. 538).

L'inscritto che, per sottrarsi all'obbligo del servizio militare, commette in territorio estero reati preveduti nella legge sul reclutamento dell'esercito o nel Codice penale, è punito secondo la legge italiana, ancorché non si trovi nel Regno.

Il cittadino o lo straniero, che in territorio estero concorre in qualsiasi modo nel reato commesso dall'inscritto, soggiace alle pene stabilite dalla legge italiana ancorché non si trovi nel territorio del Regno. Se sia stato giudicato all'estero pel medesimo fatto, può essere giudicato nel Regno se il ministro della giustizia ne faccia richiesta.

Art. 151.

(Art. 73 testo unico 6 agosto 1888).

Gli inscritti arruolati che senza legittimo impedimento non ubbidiscono all'ordine di chiamata alle armi, sono dichiarati disertori.

Art. 152.

(Art. 175 testo unico 6 agosto 1888 - Art. unico legge 1 luglio 1906, n. 298).

Nei casi contemplati nell'art. 125 di chiamate alle armi per solo scopo di istruzione di militari di qualunque categoria, quelli che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno assegnato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'8° giorno successivo; quelli poi che, senza giusti motivi, non si fossero presentati dentro questo termine, saranno puniti dai tribunali militari con la pena del carcere militare.

Le disposizioni del presente articolo saranno altresì applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare; essi, oltrechè nella pena del carcere militare, incorreranno nella dimissione dal grado.

Art. 153.

(Art. 11 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

I militari i quali siano in attesa di giudizio perché imputati di diserzione per non aver risposto alla chiamata alle armi della loro classe o che siano imputati di mancanza alla chiamata, invece di essere detenuti nel carcere militare preventivo sono assegnati ed avviati ad un corpo.

Art. 154.

(Art. 4 legge 7 luglio 1910, n. 407).

La mancanza senza giustificato motivo alle chiamate di controllo costituisce una contravvenzione che è punita con ammenda estensibile a lire 5.

Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'autorità giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi entro un mese dalla contestazione del fatto, una somma equivalente al doppio del minimo della ammenda.

Art. 155.

(Art. 5 legge 7 luglio 1910, n. 407).

I contravventori all'obbligo di notificare i cambiamenti della propria residenza, di cui al precedente art. 129, sono puniti con una ammenda nella misura e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Art. 156.

(Art. 6 legge 7 luglio 1910, n. 407).

Le ammende andranno a vantaggio del fondo stanziato in bilancio per i sussidi alle famiglie indigenti dei militari richiamati alle armi.

Art. 157.

(Art. 7 legge 7 luglio 1910, n. 407).

Alle contravvenzioni previste dai precedenti articoli 154 e 155 sono applicabili le disposizioni degli articoli 24 e 101 Codice penale.

Art. 158.

(Art. 176 testo unico 6 agosto 1888).

In tutti i casi non preveduti nelle precedenti disposizioni di questo capo, il disposto dalle leggi penali ordinarie si deve applicare ai reati relativi alla leva.

Le disposizioni delle stesse leggi concernenti l'applicazione delle pene e la loro esecuzione sono ugualmente applicabili ai casi contemplati in questa legge.

Capo XIV.

Disposizioni transitorie

Art. 159.

(Art. 13 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Per dieci anni dalla data in cui entrò in vigore la legge 15 dicembre 1907, n. 763, i figli naturali potranno ottenere l'assegnazione alla 2ª o alla 3ª categoria nei casi previsti dall'art. 70, purché il riconoscimento sia avvenuto entro il primo anno in cui la legge entrò in vigore.

Art. 160.

(Art. 14 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Tutti i diritti sorti prima della entrata in vigore della legge 15 dicembre 1907, n. 763, possono essere fatti valere nei modi e nei tempi previsti dal testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655.

Art. 161.

(Art. 15 legge 15 dicembre 1907, n. 763).

Le surrogazioni effettuate prima del 1° dicembre 1907 danno diritto al fratello che fu surrogato, di conseguire l'assegnazione in 2ª categoria nel caso in cui egli avrebbe avuto titolo alla 3ª categoria a norma del testo unico delle leggi sul reclutamento approvato con R. decreto 6 agosto 1888, n. 5655.

Art. 162.

(Art. 180 testo unico 6 agosto 1888).

Un regolamento approvato con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato stabilirà le norme per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1911.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti - Spingardi.

Visto, il guardasigilli: Finocchiaro-Aprile.