stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 28 luglio 2009, n. 220

Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Santa Maria di Castellabate». (10G0066)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2010
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-4-2010
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante  disposizioni  per
la difesa del mare; 
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  istitutiva  del  Ministero
dell'ambiente; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23  agosto  1988,  n.
400; 
  Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394 e
successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 36,
comma 1, con il quale sono state previste le aree marine protette  di
reperimento e, tra esse, alla lettera q), «S. Maria di Castellabate»,
e l'articolo 19, comma 5, che prevede l'approvazione con decreto  del
Ministro dell'ambiente di un regolamento delle aree  marine  protette
che disciplina i divieti e le eventuali deroghe in funzione del grado
di protezione necessario; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261  recante  il  regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e,  in  particolare,
l'articolo 2, comma 1, lettere a) e d) che attribuisce alla Direzione
generale per la protezione della natura le  funzioni  in  materia  di
individuazione, conservazione e valorizzazione  delle  aree  naturali
protette, nonche' in materia di istruttorie relative  all'istituzione
delle riserve naturali dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90, e in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera f),  che  abroga
l'articolo 2, comma 14, della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  e
l'articolo 4, comma 1, che istituisce la segreteria  tecnica  per  la
tutela del mare e la navigazione sostenibile,  la  quale  accorpa  la
segreteria tecnica per le aree marine protette; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.  171,  recante  il
nuovo codice della nautica da diporto; 
  Vista l'intesa stipulata il 14  luglio  2005  fra  il  Governo,  le
regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo  e  di  zone  di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; 
  Vista   l'istruttoria   preliminare   per   l'istituzione   e    la
regolamentazione  dell'area   marina   protetta   «Santa   Maria   di
Castellabate» svolta dalla segreteria tecnica per  le  aree  protette
marine, riportata nella relazione dell'11 luglio 2003; 
  Visto che il  collegio  della  sezione  centrale  di  controllo  di
legittimita' su atti della Corte dei conti, convocata per l'esercizio
del controllo preventivo ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,  della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, nell'adunanza del 18  maggio  2006,  ha
deliberato di ricusare il visto e la conseguente registrazione  dello
schema di decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  istitutivo  dell'area  marina  protetta  «S.   Maria   di
Castellabate» ritenendo che, in sede di istituzione delle aree marine
protette, le deroghe ai divieti di  cui  all'articolo  19,  comma  3,
della legge quadro sulle aree  protette  6  dicembre  1991,  n.  394,
debbano essere inserite nell'apposito regolamento previsto dal  comma
5 del medesimo articolo di legge; 
  Considerato   opportuno,   pertanto,   in   adeguamento   a    tale
osservazione, procedere alla predisposizione di uno schema di decreto
istitutivo e di uno schema di  regolamento  di  disciplina  dell'area
marina  protetta   «S.   Maria   di   Castellabate»,   da   adottarsi
contestualmente, al fine  di  garantire  il  rispetto  degli  accordi
intercorsi in sede istruttoria con  le  amministrazioni  territoriali
interessate; 
  Visto l'articolo 77, comma 2,  del  decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112, il quale dispone che l'individuazione, l'istituzione  e
la disciplina generale dei parchi e delle riserve nazionali, comprese
quelle marine e l'adozione delle  relative  misure  di  salvaguardia,
siano operati sentita la Conferenza Unificata; 
  Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e  di
regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Santa  Maria  di
Castellabate », espresso dal comune di Castellabate con deliberazione
del Consiglio comunale n. 13 del 28 aprile 2007; 
  Visto il parere sull'istituzione dell'area marina  protetta  «Santa
Maria di Castellabate», espresso dalla provincia di Salerno con  nota
protocollo n. 03/Ass del 20 febbraio 2004,  e  il  successivo  parere
favorevole sugli schemi di decreto istitutivo  e  di  regolamento  di
disciplina  dell'area  marina  protetta  confermato  dalla   medesima
Provincia in sede di Conferenza Unificata; 
  Visto il parere favorevole sugli schemi di decreto istitutivo e  di
regolamento di disciplina dell'area marina protetta «Santa  Maria  di
Castellabate», espresso dalla regione Campania con  nota  n.  2785/SP
del 15 ottobre 2007; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di istituzione dell'area marina protetta «Santa
Maria di Castellabate»; 
  Visto  il  parere  favorevole  sulla  proposta  di  regolamento  di
disciplina espresso nella seduta del 18 ottobre 2007 dalla Conferenza
Unificata, ai sensi del citato articolo 77 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 651/2008  espresso  dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  25
febbraio 2008; 
  Vista la nota dell'8 aprile 2008  protocollo  UL/2008/3623  con  la
quale viene data  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  la
comunicazione prevista dall'articolo 17,  comma,  3  della  legge  23
agosto 1988, n. 400; 
  Considerato necessario procedere all'approvazione  del  regolamento
di disciplina delle attivita' consentite nelle diverse zone dell'area
marina protetta «Santa Maria di Castellabate», ai sensi dell'articolo
19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' approvato l'allegato regolamento di disciplina  delle  attivita'
consentite nelle diverse zone dell'area marina protetta «Santa  Maria
di Castellabate». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 28 luglio 2009 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
Registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 2010 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 2, foglio n. 249 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti: 
          Note alle premesse: 
              -  La  legge  31  dicembre  1982,   n.   979,   recante
          «Disposizioni per la difesa del mare.» e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. 
              - La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante  «Istituzione
          del Ministero dell'ambiente e norme  in  materia  di  danno
          ambientale.» e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              - Si riportano i testi dei commi 3 e 4,  dell'art.  17,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri.»  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale.». 
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 36,  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro  sulle
          aree protette.»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O.: 
              «Art. 36(Aree marine di reperimento). - 1.  Sulla  base
          delle indicazioni programmatiche di cui all'art. 4, possono
          essere istituiti parchi marini o riserve marine, oltre  che
          nelle aree di cui all'art. 31 della legge 31 dicembre 1982,
          n. 979, nelle seguenti aree: 
                a) Isola di Gallinara; 
                b) Monti dell'Uccellina - Formiche di Grosseto - Foce
          dell'Ombrone - Talamone; 
                c) Secche di Torpaterno; 
                d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; 
                e) Costa degli Infreschi; 
                f) Costa di Maratea; 
                g) Penisola Salentina (Grotte Zinzulusa e Romanelli); 
                h) Costa del Monte Conero; 
                i) Isola di Pantelleria; 
                l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; 
                m) Acicastello - Le Grotte; 
                n) Arcipelago  della  Maddalena  (isole  ed  isolotti
          compresi nel territorio del comune della Maddalena); 
                o) Capo Spartivento - Capo Teulada; 
                p) Capo Testa - Punta Falcone; 
                q) Santa Maria di Castellabate; 
                r) Monte di Scauri; 
                s) Monte a Capo  Gallo  -  Isola  di  Fuori  o  delle
          Femmine; 
                t) Parco marino del Piceno; 
                u) Isole di Ischia, Vivara  e  Procida,  area  marina
          protetta integrata denominata «regno di Nettuno»; 
                v) Isola di Bergeggi; 
                z) Stagnone di Marsala; 
                aa) Capo Passero; 
                bb) Pantani di Vindicari; 
                cc) Isola di San Pietro; 
                dd) Isola dell'Asinara; 
                ee) Capo Carbonara; 
                ee-bis) Parco marino «Torre del Cerrano»; 
                ee-ter)  Alto  Tirreno-Mar  Ligure   «Santuario   dei
          cetacei»; 
                ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco. 
              - Si riporta il testo del comma 5, dell'art. 19,  della
          legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro  sulle
          aree protette.»  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          dicembre 1991, n. 292, S.O. 
              «5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con  il  Ministro  della  marina  mercantile,  sentita   la
          Consulta per la difesa  del  mare  dagli  inquinamenti,  e'
          approvato un regolamento che  disciplina  i  divieti  e  le
          eventuali deroghe  in  funzione  del  grado  di  protezione
          necessario.». 
              - Il testo del comma 1, dell'art. 4, del citato decreto
          del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.  90,  e'
          il seguente: 
              «Art. 4 (Segreteria tecnica per la tutela del mare e la
          navigazione sostenibile). - 1. Dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente regolamento e' istituita la  segreteria
          tecnica  per  la  tutela  del   mare   e   la   navigazione
          sostenibile, che accorpa la segreteria tecnica per le  aree
          protette marine, istituita ai sensi dell'art. 2, comma  14,
          della legge  9  dicembre  1998,  n.  426,  come  modificato
          dall'art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93,  e
          la segreteria tecnica per  la  sicurezza  ambientale  della
          navigazione e del trasporto marittimi, istituita  ai  sensi
          dell'art. 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.». 
              - Il  decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
          recante «Codice della  nautica  da  diporto  ed  attuazione
          della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge
          8 luglio  2003,  n.  172.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 agosto 2005, n. 202, S.O. 
              - Si riporta il testo del comma 6, dell'art.  8,  della
          legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  «Disposizioni  per
          l'adeguamento dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  L.
          Cost. 18 ottobre 2001, n.  3.»  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 giugno 2003, n. 132. 
              «6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
          sede di Conferenza Stato-regioni o di conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e  4  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione  non
          possono  essere  adottati  gli  atti  di  indirizzo  e   di
          coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo  1998,
          n. 112.». 
              - Si riporta il testo del comma 1, dell'art.  3,  della
          legge 14 gennaio  1994,  n.  20  recante  «Disposizioni  in
          materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei
          conti.» pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  14  gennaio
          1994, n. 10: 
              «Art. 3 (Norme in materia di controllo della Corte  dei
          conti). - 1. Il controllo preventivo di legittimita'  della
          Corte dei conti si  esercita  esclusivamente  sui  seguenti
          atti non aventi forza di legge: 
                a) provvedimenti emanati a seguito  di  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri; 
                b) atti del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e
          atti dei Ministri aventi ad oggetto  la  definizione  delle
          piante organiche, il conferimento di incarichi di  funzioni
          dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e  per
          lo svolgimento dell'azione amministrativa; 
                c)  atti  normativi  a  rilevanza  esterna,  atti  di
          programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi
          di norme comunitarie; 
                d) provvedimenti dei  comitati  interministeriali  di
          riparto o assegnazione  di  fondi  ed  altre  deliberazioni
          emanate nelle materie di cui alle lettere b) e c); 
                e) -. 
                f) provvedimenti di disposizione del  demanio  e  del
          patrimonio immobiliare; 
                f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7,  comma  6,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni; 
                f-ter)  atti  e   contratti   concernenti   studi   e
          consulenze di cui all'art.  1,  comma  9,  della  legge  23
          dicembre 2005, n. 266; 
                g)   decreti   che    approvano    contratti    delle
          amministrazioni dello Stato, escluse le  aziende  autonome:
          attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per  i
          quali  ricorra   l'ipotesi   prevista   dall'ultimo   comma
          dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.  2440;
          di appalto d'opera, se di importo superiore  al  valore  in
          ECU   stabilito    dalla    normativa    comunitaria    per
          l'applicazione  delle  procedure  di   aggiudicazione   dei
          contratti stessi; altri contratti passivi,  se  di  importo
          superiore ad un decimo del valore suindicato; 
                h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di
          accertamento  dei  residui  e  di  assenso  preventivo  del
          Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico
          di esercizi successivi; 
                i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine
          scritto del Ministro; 
                l) atti che il Presidente del Consiglio dei  Ministri
          richieda  di   sottoporre   temporaneamente   a   controllo
          preventivo  o  che  la  Corte   dei   conti   deliberi   di
          assoggettare,  per  un  periodo  determinato,  a  controllo
          preventivo in relazione a situazioni di diffusa e  ripetuta
          irregolarita' rilevate in sede di controllo successivo.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  19,  comma  3,  della
          citata legge 6 dicembre 1991, n. 394: 
              «3.  Nelle  aree  protette  marine  sono   vietate   le
          attivita'  che  possono  compromettere  la   tutela   delle
          caratteristiche dell'ambiente oggetto  della  protezione  e
          delle finalita' istitutive dell'area. In  particolare  sono
          vietati: 
                a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento  delle
          specie  animali  e  vegetali  nonche'   l'asportazione   di
          minerali e di reperti archeologici; 
                b)  l'alterazione  dell'ambiente  geofisico  e  delle
          caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; 
                c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie; 
                d) l'introduzione di armi,  esplosivi  e  ogni  altro
          mezzo distruttivo e di cattura; 
                e) la navigazione a motore; 
                f) ogni  forma  di  discarica  di  rifiuti  solidi  e
          liquidi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  77,  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n. 59.» pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          21 aprile 1998, n. 92, S.O.: 
              «Art. 77 (Compiti di rilievo nazionale). - 1. Ai  sensi
          dell'art. 1, comma 4, lettera  c),  della  legge  15  marzo
          1997, n.  59,  hanno  rilievo  nazionale  i  compiti  e  le
          funzioni in materia di parchi naturali e  riserve  statali,
          marine e terrestri, attribuiti allo  Stato  dalla  legge  6
          dicembre 1991, n. 394 . 
              2.  L'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle  marine  e  l'adozione  delle  relative  misure   di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta della natura, sono  operati,  sentita  la  Conferenza
          unificata.».