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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 novembre 2007, n. 219

Regolamento per l'individuazione dei criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/12/2007
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vigente al 14/05/2026
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Testo in vigore dal:  11-12-2007

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l'organizzazione degli uffici di collaborazione, in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;
Visto in particolare l'articolo 11, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 545 del 1992, come sostituito dall'art. 3-bis, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nella parte in cui dispone che la scelta tra gli aspiranti alla nomina nell'incarico di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è fatta dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al medesimo decreto legislativo, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, solo nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età;
Visto, l'art. 44-ter del decreto legislativo n. 545 del 1992, introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo il quale i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al medesimo decreto legislativo sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Viste le deliberazioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adottate in data 11 luglio 2006 e 27 marzo 2007, in merito ai criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari;
Ritenuto che occorre procedere all'individuazione dei criteri per la valutazione della professionalità dei giudici tributari;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 giugno 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria adottata nella seduta del 18 settembre 2007 e comunicata dal suo presidente con nota prot. n. 11111/CPGT del 21 settembre 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-15998 del 4 ottobre 2007;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Ai concorsi interni per la copertura dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali si applicano i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari, così come disciplinati nell'allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.
2. I criteri attengono in particolare alla diligenza, laboriosità e attitudine che gli aspiranti dimostrano di possedere.
3. Agli aspiranti deve essere assicurata la partecipazione al procedimento concorsuale secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e secondo i criteri e le modalità fissati nell'allegato al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 novembre 2007

Il Ministro: Padoa Schioppa

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007

Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n.

6 Economia e finanze, foglio n. 14

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante «Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1993, n. 9, supplemento oridinario, è il segiente:
«4. L'assegnazione di diverso incarico o del medesimo incarico per trasferimento dei componenti delle commissioni tributarie in servizio è disposta nel rispetto dei seguenti criteri: a) la vacanza dei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente e di componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali è annunciata dal Consiglio di presidenza e portata a conoscenza di tutti i componenti delle commissioni tributarie in servizio, a prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine entro il quale i componenti che aspirano all'incarico devono presentare domanda; b) alla nomina in ciascuno degli incarichi di cui alla lettera a) si procede in confoimità a quanto previsto dall'art. 9, commi 1, 2, 3 e 6. La scelta tra gli aspiranti è fatta dal Consiglio di presidenza secondo i criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E e F, risultanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 44-ter, allegate al presente decreto, tenendo conto delle attitudini, della laboriosità e della diligenza di ciascuno di essi e, nel caso di parità di punteggio, della maggiore anzianità di età; c) i componenti delle commissioni tributarie, indipendentemente dalla funzione o dall'incarico svolti, non possono concorrere all'assegnazione di altri incarichi prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni dell'incarico ricoperto».
-Si riporta il testo dell'art. 44-ter del decreto legislativo n. 545/1992:
«Art. 44-ter (Modifica delle tabelle). - 1. I criteri di valutazione ed i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».
- Il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) è Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2005, n. 230 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2005, n. 281, supplemento ordinario), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
- La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)) è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento oridinario è il recente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».

Note all'art. 1.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.